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sivamente le persone che hanno a prendervi parte. Motivo per cui, nei mentre è sperabile che verranno migliorandosi le condizioni delle nostre finanze, si potrá a tempo spingere con maggiore attivitá la generale catastazione, donde rica- varne poscia un alleviamento probabile alle altre imposte.

Il progetto di legge che ho l’onore di presentarvi riguarda unicamsente alla formazione del nuovo catasto senza nulla in- trodurvi che piú facilmente si riferisca allo stanziamento e distribuzione dell’imposta, sembrando piú conveniente l’oc- cuparsi di questa allorquando si conosceranno i risultati del- l’operazione censuaria.

Non si è nemmeno stabilito se l’imposta dovrá continuare a dividersi per contingenti comunali o verrá applicata diret- tamente ai singoli beni fondi per quote proporzionali al loro estimo, quantunque non possa dubitarsi che il felice risulta- menio d’un censo parcellare debba condurre di necessitá a quest’ ultimo sistema il piú semplice e conforme alla giu- stizia distributiva.

Su vari altri importanti oggetti sará chiamata nuovamente l’attenzione della Camera, e principalmente riguardo ai prezzi censuari, alla risoluzione dei reclami sulle tariffe ed alle mu- tazioni d’estimo; materie queste la cui risoluzione sarebbe ora premalara.

Lo scopo principale del catasto è il determinare la rendita netta dei beni-fendi esistenti in ciascun comune.

Questa operazione si divide in due parti:

1° L’accertamento e la determinazione di ciascun beni- fondo;

2° La determinazione della rendita netta di esso.

L’accertamento dei beni-fondi si eseguisce mediante la mi- sura parcellare; la rendita netta delle medesime si deter- mina mediante.la stima censuaria.

Ciascuna delle delte operazioni si eseguisce dietro metodi e combinazioni speciali.

Alterchè le operazioni di misura e di stima sono eseguite, riflettendo esse direttamente gli interessi dei possidenti, ne viene che i risultati delle medesime devono essere portati a loro notizia, ende vi possano fare le loro osservazioni ed in- trodurre quei reclami che credessero di loro convenienza.

Egli è dopo risolti e defiviti i reclami che il catasto riceve la sua sanzione ed attuazione.

Ma a poco servirebbe l’aver eseguito un regolare catasto, se non si provvedesse a tenere in evidenza le mutazioni che avvenissero nei beni-fondi censiti e nei îoro possessori; faonde nei proporre una legge censuaria è necessario stabilire eziandio le basi per la successiva conservazione dei catasti.

Ritenuto il sovraesposto, ne viere che il compiuto sistema d’operazioni catastali abbraccia cinque ordini distinti di idee:

1° L’accertamento dei beni-fondi ossia la misura pareel- lare;

2° La determinazione della rendita netta delle medesime, ossia la stima censuaria;

5° I reclami degli interessati e le Ioro decisioni;

4° L° attuazione od applicazione del catasto all’ esazione dell’imposta;

3° La conservazione dei catasti in relazione alle mutazioni nei beni e nei possessori,

I.

Accertamento dei beni ossia misura parcellare.

L’accertamento dei beni-fondi si riferisce a ciascun appez- zamenfo esistente in ciascun comune. Per appeezamento s’intende una porzione di terreno citco-

scritta da linee di divisione situata nello stesso comune ap- partenente allo stesso possessore, avente la stessa qualitá di coltura, od una identica destinazione qualunque.

Per conseguire l’accertamento dei beni si devono eseguire tre operazioni od incumbenti:

1° La misura di ciascun appezzamento;

2° L’applicaziene a ciascun appezzamento della rispettiva qualitá;

3° L’indicazione del possessore a cui ciascun appezzamento appartiene.

Allorchè nelle operazioni censuarie si parla della misura dei singoli appezzamenti, non si deve intendere un’opera- zione di misura individuale di ciascuno di essi, ma piuttosto una combinazione di varie operazioni di geodesia, i cui ri- sultati producono la determinazione della rispettiva loro su- perficie e configarazione.

Due sono i punti cardinali delle operazioni di misura:

4° La distribuzione o ripartizione del lavoro in vari centri d’azione;

2° Il coordinamento delle operazioni di misura, ossia il rilevamento degli appezzamenti con punti prestabiliti all’og- getto di conservare fra di loro sulla carta gli stessi rapporti di posizione topografica che hanno sul terreno.

Per ciò che riguarda al ripartimento del lavoro in vari centri d’azione, la cosa viene naturalmente ad essere circo- scritta ai territori dei singoli comuni dello Sfato.

Da ciò ne deriva che prima di dar mano a qualunque ope- razione di rilevamento, si debba stabilire la linea che circo- scriva il territorio di ciascun comune, operazione che si deve eseguire in contraddittorio dei comuni limitrofiin quanto ehe riflette i rispettivi loro interessi.

Se le questioni circa i confini territoriali sono piuttosto numerose ed intricate, ciò proviene da che nei comuni si manca di dati chiari e precisi, col mezzo dei quali si pos- sano ripristinare sul terreno gli antichi confini.

A questo inconveniente sará efficacemente provveduto colla formazione del nuovo catasto, mediante il collegamento delle linee territoriali con punti fissi e cogniti sul terreno.

Vi sono molti territori nell interno dei quali si trovano inchiuse frazioni spettanti ad un altro comune.

Coll’articolo 7 del progetto di legge si è provvisto per to- gliere questa irregolaritá nei confini comunali.

Le operazioni di misura o rilevamento dei terreni non po- trebbonsi tenere concatenate fra di loro, nè si potrebbe con- servare fra diversi appezzamenti di an territorio un giusto rapporto di posizione topografica, se le basi di rilevamento non fossero coordinate ai punti prestabiliti.

Per conseguire un tale scopo è noto che si adoperano i re- ticolati trigonometrici territoriali,

Con questo mezzo non solo viene conservato il necessario rapporto di posizione degli appezzamenti esistenti in cia- scun comune, ma ne viene eziandio a risultare un perfetto orientamento delle mappe dei comuni.

L’ufficio del real corpo di stato maggiore ha giá stabilito un certo numero di punti trigonometrici in vari comuni dello Stato; a tali punti, semprechè si riscontrino sul terreno, sa- ranno coordinafe le operazioni di rilevamento per sempre piú accertarne la rispettiva esattezza.

Coll’articolo 4 del progetto di legge si sono gettate le basi di un tale sistema,

Ciò che si cerca nel catasto è, come abbiamo detto, la rerdita netta dei beni stabili, e questa aumenta o diminuisce secondo le varie specie di prodotti del suolo, o secondo Ie altre destinazioni date ai terreni.