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vendosi soltanto poche condizioni per esservi ammesso, si è fatto omaggio al principio summenzionato, e si sono nel tempo medesimo indicati quei requisiti indispensabili di abi- litá è di moralitá, senza i quali la professione di mediatore potrebbe, in detrimento di se medesima e del commercio, essere esposta a cader nelle mani di persone indegne di qual- siasi fiducia.

La maggior facilitá di diventare mediatore, e l’importanza che la legge conferisce al loro ufficio, motivano quindi le sanzioni penali poste all’inadempimento dei loro obblighi e la sorveglianza del loro procedere.

Nel determinare le une e nell’ordinare l’altra, mediante un apposito sindacato, si è costantemente mirato allo scopo che vuol per esse raggiungersi, evitando la inutile severitá o quel- l’eccesso di cautele che, per essere soverchie, sogliono riu- seire inutili o dannose,

Un altro principio fondamentale, di cui è informato il pro- getto, e che apparisce da vari suoi articoli, si è che le Camere di commercio, dove esistono, e, in loro difetto, i municipi, abbiano su i mediatori una specie di soprastante futela, mercè la quale si potrá ovviare agli arbitrii inevitabili di una soverchia centralitá, e ad ogni possibile deferenza o parzialitá del sindacato.

Le Camere di commercio, poste a guardare gl’interessi dei commercianti, ed i municipi, rappresentanti di tutti gl’inte- ressi comunali, tra cui sono ai certo di gran rilievo quelli del commercio locale, erano naturalmente i corpi piú acconci ad esercitare somiglianti attribuzioni.

Avendo cosí di volo accennato ai cardini su cui si aggira il progetto di legge che avete a disaminare, permettete, o si- gnori, che io passi rapidamente ad esporre i motivi piú spe- ciali delle diverse sue parti.

Tra le disposizioni preliminari si è voluto coll’articolo 1 escludere ogni specie di mediazione che fosse mai stata per abuso introdotta dalla consuetudine in faccende non commer- ciali; e coll’articolo 2, considerando che l’istituzione degli agenti di cambio è utile soltanto dove sono Borse commer- ciali, si è esclusivamente riservata al Governo la facoltá di autorizzare lo stabilimento di sensali negli altri comuni dove non sono Borse. Si è aggiunto poi di potere in siffatti comuni istituire una sola o piú delle specie di sensali, poichè real- mente una sola o piú specie di commerci ne possono moti- vare l’istituzione.

Questo medesimo articolo contiene una clausola, mercè la quale il Governo può anche autorizzare nelle Borse di com- mercio Ja vendita degli effetti pubblici alle gride. L’indole speciale di questi valori, che non richiedono alcuna prelimi- nare ispezione per essere estimati, e sui quali per nulla in- fluisce la conoscenza del nome di colui a cui si appartengono, è piú che sufficiente a giustificare questa eccezione ‘al metodo ordinario, secondo il quale compionsi le altre negoziazioni, tanto piú che questa eccezione può in molti casi riuscire van- taggiosa ai privati ed anche al Governo, agevolando sempre piú la circolazione di quei titoli di credito.

L’articolo 3 è destinato a determinare i casi nei quali non è interdetto a chi non è mediatore di compiere alcuni atti di mediazione.

A taluno potrebbe quest’articolo sembrare soverchio, ma tale non è: sí perchè tassativamente il Codice di commercio aveva, per via di ecceziune, conceduta ai privati la facoltá di trattare da se medesimi i loro propri affari commerciali, e sí perchè, estendendo tale facoltá ai commessi ed ai procura- tori, si è voluto da una parte limitarla ai soli commessi te- nuti a stipendio fisso, ed ai soli procuratori speciali per evi-

tare che non si moltiplichi di troppo il numero dei com- messi e dei mandatari convertiti in sensali, e dall’altra si è creduto di sottometterla alla distinzione segnata nell’arti- colo 4,

Questa distinzione è al certo indispensabile. Il commesso nè il procuratore non potrebbero mai versare in atti nei quali la legge richiede l’intervento d’un mediatore autorizzato, siccome sarebbero la traduzione d’una polizza di carico per far fede in giudizio o la stipulazione d’un contratto di assi- curazione in concorrenza di un notaio e simili.

Passando ora alle condizioni di ammissione, queste ridu- consi a sette.

Tre di esse, comprese sotto i paragrafi b, c, d dell’articolo, non meritano spiegazione di sorta.

Delle altre quattro condizioni, l’etá di 28 anni è parsa in- dispensabile in chi deve, come il sensale, immischiarsi in ne- gozi altrui, e, senza sua personale malleveria, conchiudere contratti per conto di terzi. L’esercizio di due anni e l’esame sono poi due prove d’idoneitá di cui l’una fa presumere le conoscenze pratiche e l’altra accerta delle conoscenze teori- che del mediatore, le quali per gli agenti di cambio, pei sen- sali d’assicurazione che distendono i contratti in concorrenza coi notai, e pei sensali conduttori di navi che debbono cono- scere le lingue straniere hanno ad essere di non lieve mo- mento, ed anche per le altre specie di mediatori sono di qualche rilievo. Non potendosi quindi prestabilire, in modo uriversale ed assoluto, norme comuni agli esami per tutte le specie di mediazione e per tutti i luoghi ove possovo istituirsi mediatori, si è commesso ai regolamenti di provvedéfvi. Infine, la cauzione addetta per privilegio, siccome leggesi nell’articolo 7, ad assicurare la soddisfazione delle condanne per fatti dipendenti dall’esercizio delle funzioni del media- tore e delle pene incorse, è guarentia reale ed efficace del- l’esatto adempimento dei suoi doveri. Ma perchè la cauzione possa raggiungere questo scopo, senza riuscire di soverchio peso a chi vuole addirsi alla professione di mediatore, è d’uopo che sia proporzionata a ciascuna specie di mediazione ed alla relativa importanza commerciale dei diversi luoghi ove esercitasi, Le Camere di commercio ed i municipi sono, senza dubbio veruno, in condizione di poter assai bene avvi- sare intorno a siffatte condizioni locali ; e però l’articolo 5, nel paragrafo g, prescrive che le une e gli altri vengano cone sultati quando avrá a determinarsi nei diversi luoghi la cau- zione, per ciascun genere di mediazione, tra i limiti assai larghi di lire 1000 a 5000 pei sensali, e di lire 5000 a 30,000 per gli agenti di cambio. La suprema sanzione del Governo non avrá in tal caso altro oggetto che quello di rappresentare l’interesse generale del commercio del regno e di evitare qualche soverchia disuguaglianza che potrebbe, per avven- tara, aver luogo tra comune e comune senza sufficiente motivo.

Chiara è poi la ragione per cui si è preveduto un aumento della cauzione degli agenti di cambio per le operazioni con- template nell’articolo 2. Queste operazioni avendo per con- seguenza una certa responsabilitá diretta dall’agente che vende o che compra alle gride, possono richiedere una mag-

‘giore o piú speciale guarentigia.

L’articolo 6 determina le forme ordinariamente seguite nel prestare le cauzioni e nello svincolarle. La pubblicazione delle domande ed i termini per potervi fare opposizione sono necessari a tutelare le ragioni dei terzi, i quali possono avere acquistati diritti su la cauzione che si chiede di ridurre o di svincolare.

Stabilita poi in principio la supremazia di vigilanza delle