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gua di spirito di conciliazione, di facilitá d’accordi, di con- corso comune per íl maggior bene di questa monarchia costi- tuzionale.

Nè si dimenticava che, seguendo Je norme le piú liberali, la repressione di simili abusi non dovrebbe aver luogo se non quando siane seguita una provocazione effettiva, Geremia Bentham, scrivendo al conte di Toreno nella sua VII lettera sul progetto di Codice penale spagnuolo, e trattando appunto di questo reato imputabile agli ecclesiastici, esponeva «les «motifs pour ne pas interdire aux ecclésiastiques et pour ne «pas désigner comme punissables les discours prétendus di- «rigés contre le Gouvernement,» ed esordiva dicendo: «Cela

a serait inutile. Si ces discours ont en effet pour but de faire

«commettre aux hommesdes actions purissables, punissez ces «actions dans fnute la rigueur, ainsi que ceux qui ont excité «è les commettre» (1).

Tuttavia l’afficio credette che non ripugnante allo spirito della religione e piú sicuro partito onde prevenire mali mag- giori fosse l’attenersi ai mezzi largamente preventivi.

“ Esso soprattutto pose mente a qualche inconveniente non lieve che si potrebbe dedurre dalla apparenza di un disac- cordo in massima fra i poteri dello Stato, ora specialmente che le circostanze hanno aggiunto al tema una importanza che intrinsecamente forse non meritava. E ravvisando che la ma- teria della proposta non è in sè riprovevole, si accostò una- ‘nime Pufficio all’idea di accettare l’articolo purchè in qualche parte modificato.

Ma rispetto a questa modificazione vi fu divergenza d’opi- nione fra i componenti l’uffizio stesso sovra en punto dell’ar- ticolo secondo.

Alcuni, e farono il minor numero, mossi altresí dal sopra avvertito desiderio di assecondare la facilitá delle relazioni fra i poteri dello Stato, si dichiararono disposti ad ammettere che l’articolo 2 fosse concepito dei ministri dei culti, quale venne dal Ministero proposto.

Fondavano essi la loro opinione sulla considerazione che abuso della parola e dello scritto nei casi contemplati nel- l’articolo stesso costituisce un reato sui generis, che prende special carattere dalla qualitá del delinquente e non può es- sere accomunato con abuso simile, ma che sia commesso da altri pubblici fanzionari; non che sul riflesso che, mentre P’ar- ticolo del Ministero mantiene intatto ed eseguibile nel vero suo senso il disposto dall’articolo 200 del Codice penale, assai difficilmente si può al detto articolo ministeriale sostituirne altro proprio a prevenire ogni dubbiezza nell’interpretazione ed applicazione della legge, e cosí ad impedire quelle ingiuste ed avventate accuse di reati in termini non bastevolmente chiari, preveduti, e di cui fa prova il riferito elenco di piú procedimenti definiti colla dichiarazione di non farsi luogo, od altra consimile.

Si avvaloravano pci dell’autoritá dell’esempio di quanto si fece coll’articolo 201 del Codice penale francese, riprodotto nel Codice belgico, ed imitato con qualche maggior severitá dall’articolo 442 delle leggi penali inserte nel Codice per il regno delle Due Sicilie, sanzionato con legge 26 marzo 1819; riproduzione questa nei Codici belgico e del regno delle Due Sicilie, che, a senso della minoritá, scemerebbe, a loro cre- dere, di molto il merito dell’opinione del rinomato autore della storia del Consolato e dell’Impero, e dimostrerebbe ad un tempo che da nissun iato potrá sollevarsi fondato richiamo sull’adozione dell’articolo proposto dal Ministero.

(1) V. Essais de Jirnbmre Benrusa sur la situation politique de PEspagne, sur la Constitution et sur Te nouveau Code espagnol, traduits de Panglais. Paris, 1823, pag. 167.

Dissentivane gli altri membri cheformavano la maggioranza, dicendo che il reato di cui si tratta non è un reato sui generis, che sia pretta conseguenza della qualitá di ministri dei eulti concorrente in chi lo commette. Qualunque persona rivestita di officio o funzione pubblica per insegnare, chiunque abbia diritto di comandare in pubblico, ed al cui comando non si permetta replica, possono produrre l’effetto contemplato nel reato a cui si riferisce l’articolo 2 del progetto.

Conviene adunque che la legge comprenda sotto urna dispo- sizione simile le varietá dei casi che si possono presentare; conviene che essa lasci al giudice una latitudine sufficiente mercè della diversitá delle pene da infliggersi secondo i di- versi gradi di gravitá del reato, la quale gravitá si rende mag- giore o minore, secondo le varie circostanze di qualitá di per- sone, di tempi e di luoghi. Aggiungeva la maggioranza non essere nè equo nè liberale nè conforme ai principii piú sani in materia di legislazione il misurare la specialitá dei reati, e la graduazione delle pene dappresso le categorie sociali a cui appartengono i delinquenti; aprirsi con ciò la via alle dottrine di tendenza ristretta, alle classi dei sospetti, alle anti» cipate prevenzioni che, consacrate dalla legge, si possono tras- fondere nell’animo dei giudici con immenso scapito della giu- stizia.

Riputava la maggioranza non essere piú pericoloso l’abuso della parola o dello scritto nel senso previsto dall’articolo del progetto, quando un ministro dei culti commmove l’animo dei suoi ascoltatori, di quello che lo sia quando un insegnante guasta a suo bell’agio lo spirito de’ suoi allievi, rendendoli disaffezionati alle instituzioni ed alle leggi setto cui hanno da vivere, di quello che lo sla quando vn capo della forza ar- mata, arringando i suoi seguaci, li faccia vacillare in quella fedeltá che hanno giurata.

Oltre a ciò, a parere della maggioranza, adottandosi l’arti- colo del progetto ministeriale, non si può evitare questo di- lemma: o s’intende col progettato articolo di togliere l’effetto all’articolo 200 del Codice penale, ed in tal caso la disposi - zione della legge, trovandosi ristretta ai soli ministri dei culti, rimarrebbero esenti, contro ogni regola di diritto, da sanzione penale i reati dello stesso genere commessi da ogni altra qua- . litá di persone ; oppure, come appare piú probabile, si vuole che l’articolo 200 abbia il suo effetto rispetto a tutti i ciita- dini che non sono ministri dei culti, ed a questi ministri si applichi ristrettivamente l’articolo del progetto, ed in tal caso la disparitá della pena non sarebbe giustificabile.

Rispondeva poi anche la maggioranza all’argomento che la minoranza deduceva da che nel riferito elenco buona parte dei procedimenti eransi chiusi cella dichiarazione di non farsi luogo a procedimento od altra consimile, ed avvertiva che coteste dichiarazioni si applicano ugualmente al caso in cui il Gagistrato riconosca che l’esistenza del fatto impatato è esclusa, edsal casa nel quale il fatto, di cui l’accusato è di- chiarato autore 0 complice, non costituisce un reato (articolo 456 del Codice di procedura criminale). Ora, dall’elenco dei processi trasmesso dal Ministero non v’ha traccia che i prov - vedimenti di che si parla fossero motivati dalla considerazione che il fatto imputato non costituisse un reato, che anzi in vari vi è la qualificazione precisa di reati previsti dall’articolo 200 del Codice penale. Ma si ponga, anche per gratuita ipotesi, che siavi stato qualche tribunale che abbia erroneamente suppo- sto chei fatti di cui parla articolo 2 del progetto ministe- riale non cadessero sotto la sanzione dell’articolo 200 del Co- dice penale : e perchè in tal caso, invece di surrogare una. legge di eccezione ad una legge generale e chiara, se sana- mente intesa, quale è il citato articolo del Codice penale, non