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blighi adempiono secondo prescrizioni che dello Stato non sono.

Di questa medesima opinione era il citato Berlier: «I mi- nistri del culto (dice egli) a cui non è affidata veruna auto- ritá temporale, e tuttavia coi loro portamenti non possono non indurre un peso benefico o ruinoso sulla quiete pub- blica, non appartengono alla classe dei fanzionari pubblici.»

E nella teoria del Codice penale di Chauveaux vien ripe= tuto: «che il prete non ha il carattere di funzionario pub- blico; perchè non ebbe dallo Stato ufficio alcuno, non è ri- vestito di qualitá civile d’alcuna specie, non esercita la benchè minima porzione della pubblica autoritá.»

I quali inoppugnabili principii furono cresimati dalla Corte di cassazione francese con varie sue decisioni: e tra le altre sono memorabili quelle dei 23 giugno e 9 settembre 1851 sopra requisitorie conformi del procuratore generale Dupin.

Posto adunque che il ministerio religioso non ha attinenza con veruno dei pubblici carichi, resta che veggiamo se le di- sposizioni del progetto, distese che fossero contro i pubblici uffiziali, sarebbero bene a costoro appropriate.

E la disamina porta seco una risposta pronta e negativa.

Oltrechè non è a presumere che i pubblici uffiziali a tanto {rascorrano, essendo la loro vita pubblica nelle mani del Go- verno; oltrechè per disfarsi d’un funzionario che faorvia dalla linea tracciatagli, non occorre al Governo di adire il foro penale; oltrechè i discorsi i piú perniciosi, pronun- ciati da un funzionario, possono essere ufficialmente disdetti, e cosí sta nel Governo di ammorzarne la forza e distruggerne l’effetto ; corre subito agli occhi di ogrun di voi, che un funzionario non possiede altra autoritá salvo quella che a lui comunicano le instituzioni e le leggi dello Stato. Laonde se egli ex officio si talentasse di spacciare censure e di inci- fare a disobbedienza dei patrii ordinamenti, perderebbe is- sofatto davanti i suoi amministrati ogni credito ed ogni in- fluenza,

Per contrario, il ministro del culto si annuncia legato di Dio; accaparra per le sentenze sue quel rispetto che la crea- tura sente pel creatore; si presenta armato dei fulmini eter- nali; vela la ragione, e sforza le coscienze di chi lo ascolta, Ardisce egli in que’ momenti rimproverare le leggi nostre o le instituzioni, ed eccita a trasgredirle? Tanto basta ad ac- cendere negli animi dei devoti la piú penosa delle battaglie; quella del dovere di cittadino e del dovere di credente.

Per le quali cose: pur supponendo che, nello stato at- tuale della legislazione, il desiderio e i pericoli stessi del grado, dello stipendio, della carriera, non fossero per l’offi- ziale pubblico sufficiente ritegno dai sermonare contro la pubblica cosa, dovrebbesi provvedere con apposita legge. Ma non sarebbe conforme a quella economia penale, senza cui legge di tal fatta non può essere giusta, che due specie di reati, ne’ quali è diverso il carattere degîi autori, diversi i mezzi, diversissima la portata, sieno ridotti ad una sola e me- desima colpa.

X. Eccoci ora rimpetto ad un’ultima interpellazione,

Adottati codesti articoli di legge, vanno essi i ministri della religione ad essere continuamente sfolgorati di giudiziali ac- cuse, e le aule de tribunali dovranno rintronare solamente delle querele degli oppressi, delle accuse incessanti dei per- secutori. ;

Nen pare a noi che da sí giuste premesse debbano conse- guire tante inique conseguenze.

Un reato ben definito diminuisce i processi. Questa è ve- ritá sperimentata. E in materia politica (quale si è la pre- sente) la detta veritá riesce vieppiú manifesta, intantochè

quell’azione che in un paese e sotto il dominio di una legge è delitto, travalicata la frontiera di uno Stato o sotto l’im- perio di un’altra legge, si fa virtú e merito civile.

Per vero, in difetto delle precise disposizioni che oggidí discorriamo, non andarono sempre impuniti i sacerdoti rei di sediziose predicazioni o di altrettali conati. Ma perchè non avevasi altro titolo per fondare contr’essi I: incolpazione, si allegava l’articolo 200 del Codice penale, che riflette uni- versalmenpte ogni cittadino il quale con pubblici discorsi 0 scritti, o fatti, intenda ad eccitare lo sprezzo e il malcon-

| tento sul Re, sui principi o sul Governo.

Indi la facoltá di applicare il citato articolo agli abusi del culto inanimiva le resistenze, Indi col facile coraggio d’in- contrare un’accusa, la cui mala uscita non era troppo da te- mere, bolliva liberamente questa ciarliera opposizione, ed i giudizi che suscitava erano nell’avviso degli accusati, innanzi» chè un pericolo, quasi un arringo per conquistar nome di perseguitati o di viltime. .

Nè giá searseggiavano agli accusati le difese e le apologie,

Ora svestendo come predicatori la qualitá di cittadino, e assumendo quell’una di messi da Dio, pretendevano essere il lor ministero incensurabile da potestá laicale: quando, pro- fessandosi militi della santa romana Chiesa, sostenevano aver debito solenne di disconoscere le leggi che il Vaticano appella lesive dei diritti della Madre universale: ora, doîto- rando sulla lettera dell’articolo 200 che pusisce gli attacchi contro il Re, i principi ed il Governo, si arrogavano per cosa non vietata il diritto di assalire le leggi.

Le disposizioni del progetto mandano in frantumi codeste armi, e codesti propugnacoli.

Faiti certi di incorrere ne) danno legale, i ministri dei culti resteranno nella sfera dei loro attributi. °

Di tale guisa il pulpito, smessi i modi battaglieri della po- litica, non risuonerá piú d’altro che delle veritá della fede; la quale non piú profanata dalle nostre discordie, verrá in maggior venerazione presso i credenti: e il sacerdozio stesso ne tornerá meglio rispettato, siccome sempre gli avviene «quando segue mansreto le vestigia sante del suo divino Maestro, e studiasi di edificare i fedeli, e si dedica a quella pura istruzione religiosa che è sciolta affatto da qualsiasi mi- stione di temporali contese» (1).

XI. L’articolo Ii del progetto sará, per voto deila Commis- sione, posto in seguito al quinto, il quale conferma le re- gole, che sono in vigore, sopra la necessitá dell’assense del Governo per la pubblicazione e la esecuzione dei provvedi- menti relativi ai culti.

Le dette regole hanno unico ma importantissimo scopo

“di conservare inviolate le prerogative del potere civile, Il

quale, avendo per dovere primo la incolumitá dello Stato in generale, e dei singoli paesi in particolare, non può non go- dere il conseguente diritto di impedire, o di concedere sotto prudenti condizioni di tempo e di misura (che in ogni civil reggimento dagli ecclesiastici furono comportate), e la cele» brazione dei riti pubblici, e la efficacia delle provvisioni che versano o sui beni designati a servigio del culto, o sull’es- sere delle famiglie.

Assegnare le pene ai contravventori delle dette regole, ecco l’ufficio costituzionale di questo articolo,

Dissi costituzionale la comminatoria di una pena deter- minata. E veramente, fu appuntato pur dianzi che il Governo assoluto, non appena riscontra una contravvenzione a’ suoi precetti, resta francato a reprimerla secondo volontá, Ma

(1) Carnot: Comment. sur le Code Pénal.