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RLAMENTARI

Entriamo in materia. Una prima ed assai rilevante ag- giunta fecesi all’articolo 2 del progetto ministeriale lá dove, dopo essersi stabilito in generale dover essere di necessitá agenti di cambio e sensali in tutti i comuni dello Stato nei quali esiste una Borsa di commercio, si soggiunge in un ali- nea potersi anche negli altri comuni dei Governo stabilire per decreto reale una o piú specie di sensali dalla legge rico- nosciute.

Il secondo alinea stato dall’ufficio centrale aggiunto a que- starticolo. bha per mira di autorizzare pure il Governo a per- mettere con decreto reale nelle Borse di commercio le ven- dite alle gride degli effetti pubblici sotto l’osservanza delle regole e cautele da lui giudicate convenienti, e cosí ampliata all’aopo Pordinaria cauzione degli agenti di cambio pel cui ministero tali vendite a pubblica concorrenza si esegui- scono.

Questa addizione è stata vivamente sollecitata dalla Ca- mera di commercio di questa capitale con deliberazione a voti unanimi presa ed al Senato indirizzata.

ll vostro uffizio centrale, forte di cosí autorevole avviso, non esitò a darvi luogo nella preparata legge, nè pensa che essa sia per incontrare ostacolo da parte del Ministero.

La vendita degli accenazti valori, col concorso del pub- blico eseguita, è nel commercio universalmente considerata qual mezzo il piú efficace di deforminarne il vero corso, in occasione massime di crisi commerciali. Ma le svariate con- tingenze locali mal consentono di farne argomento di legge, e consigliano essere miglior partito di lasciar la cosa al pra- dente arbitrio del Governo. Sarebbe soverchio le spendere piú parole a giustificazione di questa prima aggiunta fatta al progetto ministeriale; proseguiamo l’instituita comparazione tra i due progetti.

Vuolsi in amendue i progetti fra le condizioni d’ammes- sione per l’esercizio della professione di mediatore una pra- tica ed un esame.

Ma il Ministero vorrebbe che la pratica si facesse, od al- meno potesse farsi appresso un nofaio quando trattasi di aspiranti alla qualitá di sensale d’assicurazione, e l’esame non lo esige per tutti, bensí per quelli soltanto che aspirano a rami di mediazione richiedenti speciali conoscenze, ed uni- camente per certi luoghi, riservando a sé il giudizio su tali particolari.

L’ufficio centrale non seppe vedere utilitá che ridondar possa agli aspiranti alla qualitá di sensale di assicurazione dalla pratica presso di un notaio ; l’esercizio del notariato è cosa troppo diversa dall’ufficio di mediatore perchè la pratica presso un notaio giovar possa al sensale.

E la perizia nello stendere le polizze d’assicurazione, che mercè di tale pratica s’intende di far acquistare agli aspi- ranti, non ne sará mai il frutto, s’egli è vero ciò che risuliò all’ufficio dalle assunte informazioni che cotali polizze raro è che si stendano da notai anche esercenti nelle cittá ma . rittime.

Che poi l’esame sia necessario per tutti i casí e per tutti i luoghi, non penerá a farsene capace chiunque per poco ri- fletta nou esservi ramo di mediazione il quale, a volerlo bere ed utilmente esercitare, non richiegga speciali cognizioni, quando maggiori, quando minori, e dove ritengasi per so- prappiú essere l’esame il mezzo piú acconcio di accertarzi della fatia pratica, rendendone ragione la procacciatasi pe- rizia.

Tolto l’esame, ridurrassi la prescrizione della pratica nei piú dei casi all’insignificante formalitá di un certificato, onde appena è chi ricusi all’aspirante di compiacernelo.

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Alla quale opinione sopra i divisati due punti l’ufficio pie- namente confida che voi sarete, o signori, per accostarvi.

Un articolo fu novellamente introdotto nel progetto dal- l’ufficio centrale onde regolare in modo piú specifico la via a fenersi per prestare ed ottenere approvata la prescritta cauzione, ed allorchè trattasi di provvedere sulle domande di riduzione o svincolamento della cauzione; e fu tale nuovo articolo surrogato al primitivo, che se ne rimetteva su que- sto particolare ai regolamenti ed istruzioni risguardanti gli ufficiali pubblici soggetti a malleveria ; regolamenti ed istru- zioni, buon numero delle quali mal potrebbe applicarsi alla malleveria dei mediatori, esigente di sua natura norme pro- prie e speciali.

Un altro nuovo articolo fu pure inserito nell’ultimo pro- getto, che provvede pel caso in cui il mediatore sia incorso nella perdita di alcuna delle qualitá costituenti altrettante condizioni del’ammessione.

Ma non sembra dover essere prezzo dell’opera il soffer- marsi sopra cotesti ordinamenti, onde manifesta si pare la convenevolezza.

Meglio fia il toccare di un punto sopra cui manifestossi sin dal principio piú esplicito il disaccordo tra l’officio ed il Mi- nistero.

Quest’è la maggiore o minore ingerenza dei comuni nelle cose aventi {ratto alla mediazione commerciale.

Nor niegolla ricisamente ai municipi questa ingerenza l’uf. ficio centrale, tenuta tuttavia entro certi confini; non peren- dogii che questo municipale elemento sia atto ad entrare per assai nel dare un buon indirizzo ai mediatori delle transa- zioni commerciali; composti quali sono per lo piú i Consigli comunali di persone estranee al commercio, e chiamati prin- cipalmente a consigliare nel governo dell’asse patrimoniale proprio del comune e nelle cose risguardanti la polizia ur- bana e rurale.

Il Governo invece avrebbe molto piú cresciuta l’intrami» schianza municipale in materia di mediazione, facendovi ge- neralmente partecipare i municipi, e, quel che piú monta, distendendo la loro intromissione perfino all’iscrizione nel ruolo dei mediatori, alla formazione di regolamenti, ed a prendere, in mancanza del sindacato, cognizione dei libri di ciaseuno dei mediatori.

Parve all’ufficio centrale di cogliere nel segno entrando in una via mezzana, con circoscrivere lingerimento dei muni- cipi nelle cose della mediazione a quelle parti che possono essere ad essi appropriate, e col rendere il loro uffizio pie- namente subordinato al caso d’inesistenza d’altri corpi com- merciali, meglio adatti a riempirle con vantaggi del pub- blico per ragione delle cognizioni fecniche da loro pose sedule.

Meglio varrebbe, a senso dell’ufficio, che in tutti i centri, se non principali, almeno secondari di commercio, s’impian- tassero Camere di commercio, anzi che dare ai municipi so- pra i mediatori commerciali una vigilanza che non si affá per niente all’indole ed alle ordinarie attribuzioni dei corpi mu- nicipali.

Un ultimo punto di divergenza fra i due progetti, che, dopo le cose fin qui discorse, rimane ad accennare, quello si é che riflette lo svelarsi o no dal mediatore all’uno dei con- traenti, che ne lo addimandi, il nome dell’altro, qual che sia il motivo del voler questi restar celato.

Cosiffatto obbligo lo impone al mediatore in modo gene- rale ed indistinto il numero 4 dell’articolo 42 del progetto ministeriale; laddove in quelio dell’ufficio centrale v’è appo- sia eccezione pel caso in cui il centratto trovisi perfetta-