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le dislocazioni che sarebbero necessarie acciocchè ciascun sottotenente avesse ad occupare nel corpo suo una sede con- sentanea alla sua anzianitá nell’arma. Ma allora apparve che quando senza pure attendere a quella piú minuta esattezza che in questa materia non sembra richiedersi, l’operazione si volesse condurre a que! compimento che è conforme all’e- quitá, e che è necessario, affinchè fra pochi anni non si ri- produca l’incenveniente a cui ora si vuole riparare, tante do- vrebbero essere le disiocazioni di ufficiali da produrre non solo grave perturbazione nel servizio interno dei corpi, ma eziandio distrurre appunto ora e per lungo tempo effettua che si vorrebbe conseguire, conservando gli uffiziali nei corpi loro.

Si riconobbe infatti, che non meno di cento quarantasei sa- rebbero i soltotenenti da dislocarsi nella sola fanteria di linea (ommessi i bersaglieri ed i cacciatori franchi), e di cinquan-

tacinque nella cavalleria, vale a dire che, affine di conservare |,

gli ufficiali nei loro corpi, si comincierebbe dal dislocarne un numero molto considerevole, ed appunto fra i piú anziani.

A questa difficoltá per sè gravissima, si aggiungevano altre considerazioni che, sebbene di minor momento, meritano pur qualche riguardo,

Ommetto le gravi spese a cui pel cangiamento di divise ed altre cause.glí ufficiali dislocati, e provveduti di scarso sti- pendio, andrebbero sottoposti. Bensí è da notarsi la circo- stanza che si hanno ora molti tenenti ir aspettativa prove- nienti dai corpí soppressi, i quali, giusta la legge sullo stato degli ufficiali, (art. 11) dovranno occupare una parte dei po- sti che si facciano vacanti nell’arma loro. Ora se l’avanza- mento a tenente avesse luogo per corpo, non v’è dubbio che si avrá qualche imbarazzo nell’assegnare i detti tenenti in aspettativa piuttosto ad un corpo che ad un altro, poichè i sottotenenti del corpo in cui saranno collocati non si vedranno probabilmente senza qualche senso di disgusto occupati da altri una parte dei pochi posti a cui aspirano.

Finalmente non devo tacere che anche dopo operato il pa- reggiamento in discorso, con tanta diligenza e fatica, e con sí notabile disturbo nell’interno servizio dei corpi, dovrá pure sempre fra qualche anno riprodursi una parte degli inconve- nienti che io testè accennava, sia rispetto agli imbarazzi della scelta nella nomina dei capitani, sia rispetto alle maggiori o minori disuguaglianze prodotte nei corpi da casi fortuiti, e che porgono tuttavia sempre materia di spiacevoli paragoni.

Quindi è che dopo le piú mature riflessioni, il Governo venne nell’opinione che ormai giovasse rinunciare ai vantaggi che tuttavia rimangono nel sistema dell’avanzamento per corpo, e soprassedendo all’operazione del pareggiamento, promuovere invece una modificazione legislativa alla disposi- zione in discorso, quale è concepita nell’annesso progetto di legge, e con cui l’avanzamento per corpo ai gradi d’ufficiale rimane abolito in tempo di pace, ritenendolo invece per arma siccome giá da molti anni fu stabilito nel nostro esercito.

Ho giá notati come i vantaggi che si potevano aspettare dal sistema dell’avanzamento per corpo secondo il progetto pri- mitivamenfe presentato erano notabilmente diminuiti per effetto delle introdotte modificazioni; quanto a quelli che an- cora ne rimanevano, il Governo spera che tuttavia si potranno conseguire in parte, quando nell’occasione delle promozioni sí abbia l’avvertenza di conservare, per quanto sia possibile, gli ufficiali promossi pei corpi loro.

Motivi simili a quelli sinora esposti richiedono una simile modificazione alla legge rispetto all’avanzamento dei sott’uf- ficiali al grado di sottotenente, il quale esso pure (art. 15) dovrebbe aver luogo per corpo.

Ora i corpi dove gli uffiziali subalterni sono meno anziani, presentando naturalmente ben poche vacanze, e talora per qualche anno anche nessuna, ne seguirebbe che i sott’afficiali di quei corpi, sebbene di eguale ed anche maggiore anzianitá e merito che quelli degli altri corpi, non potrebbero oltenere alcuna promozione, o l’otterrebbero troppo piú tardi degli altri. Quiadi è che col progetto di legge si estende anche a quel grado d’avanzamento per arma. Siffatta disposizione somministrerá pur anche il mezzo di trasferire ad altri corpi quei tali che ragioni speciali di servizio egnzigiiassera di di- slocare.

Rimane che io preghi la Camera di voler ordinare che l’e- same e la discussione del presente progetto abbia luogo d’ur- genza, poichè un soverchio indugio ohbligherehbe il Governo a promozioni non consentanee ABI, nè agli intereggi del servizio.

PROGETTO DI LEGGE,

Articolo unico. Agli articoli {4 e 15 della legge 13 no- vembre 1853 sono sostituiti i seguenti :

«Art. 14. Un terzo dei posti vacanti di sottotenente nel- l’armata attiva è conceduto in tempo di pace ai sott’uffiziali dell’arma rispettiva, ed in tempo di guerra ai sott’uffiziali del rispettivo corpo.

«Art, 15. I luogotenenti sono nominati fra i sottotenenti dell’arma per anzianitá di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra fra i sottotenenti del loro corpo, un terzo a scelta del Re, e due terzi per anzianitá di grado,»

Relazione fatta alla Camera il 5 gennaio 1854 dalla

Commissione composta dei deputati Somis, Alberti, Baino, Cavalli, Buraggi, Bersezio e Durando, relatore.

Sienori! — Nell’ultima Sessione della spirata Legislatura il Parlamento nazionale adottava, dopo lunghe e mature discus- sfoni, un progetto di legge per l’avanzamento degli ufficiali dell’esercito, il quale veniva poi promulgato come legge il 13 novembre 1853. Una delle disposizioni piú importanti del medesimo era il cangiamento del sistema di avanzamento per arma vigente presso di noi da molti anni, a cui si sostituiva in massima generale l’avanzamento per corpo sí in tempo di pace che di guerra.

Questo sistema in uso da oltre venti anni in Francia e nel Belgio, benchè non fosse scevro di alcuni inconvenienti per ciò che riguarda la promozione dei sottufficiali a sottotenenti nel corpo stesso, dove banno luogo le vacanze, offriva il com- penso nofevole di mantenere nelle stesse file, e per lungo tempo, gli uffiziali medesimi, e cosí di fomentare quello spi- rito di fratellanza militare, e quasi di famiglia che è sorgente inesausta di emulazione e di concordi tendenze all’ineremento della disciplina e dell’istruzione nei corpi medesimi,

Tuttavia in ordine all’equitá e alla giustizia distributiva delle promozioni, materia sommamente delicata negli eserciti, opponevansi a questo sistema le sorti cieche e bizzarre che hanno luogo nelle vacanze dei corpi. In talun corpo potevano o per cause fortuite, o per accidentali combinazioni delle an- zianitá rispettive, farsi numerose lacune, poche in tal altro o rarissime, Nè poteva quindi accadere un disuguale scompar- timento di promozioni fra persone che erano tutte meritevoli di eguale favore, e venire sovente posposti dalla sorte i piú anziani. Però, quando il sistema era completo, cicè applicato