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Avanzamento ai gradi di sottotenente e di luogotenente nell’esercito.

Progetto di legge presentato alla Camera il 27 dicem- bre 1853 dal ministro della guerra (La Marmora).

Sicnori* — Verso il termine dell’ultima Sessione legisia- tiva abbiamo presentato alla Camera un progetto di legge sull’avanzamento ai gradi di sottotenente e di Iuogotenente nell’esercito (4), col quale, senza alterare lo spirito della legge 13 novembre 1853, né l’economia delle sue disposi- zioni, si rimuovessero alcune imprevedute difficoltá che s’in- contrarono nell’applicazione degli articoli 1 e 18. Ora poi- chè quel progetto non potè per Ja chiusa della Sessione neppur essere discusso, dobbiamo, a seconda degli ordini del Re, presentarlo di nuovo alle deliberazioni di questa Camera, ripetendone i motivi quali avevamo fin d’allora l’onore di di- chiararli,

È noto alla Camera che, col detto articolo 18, Vavanza- mento dei sottotenenti al grado di luogotenente, che per lo addietro avveniva per arma, fu invece stabilito dovesse d°or innanzi aver luogo per corpe, La quale innovazione era stata suggerita dal desiderio di conservare lungamente gli uffiziali negli stessi corpi, affinchè vi acquistino viemaggiore cono- scenza e pratica dei loro subordinati, e vi si mantenga e pro- muova quello spirito di corpo, da cui principalmente riceve incremento e vigore la militare disciplina.

Ben si prevedeva all’epoca della presentazione del pro- getto di legge che l’applicazione immediata di questo nuovo sistema alle condizioni atinali dell’esercito avrebbe potute recare qualche inconveniente, e si pensava di provvederrvi col pareggiamento dell’anzianitá fra gli offiziali dei diversi corpi. Ma vuolsi confessare che, sia per l’attuale distribu- zione degli uffiziali nei corpi, sia anche per le modificazioni introdotte nel corso della discussione della legge, gii incon- venienti testè accennati si svelarono molto piú gravi che non si aveva cagione di prevedere, ed il rimedio del pareggia- mento risultò non solo inefficace, ma pernicioso e contrario appunto allo scopo che colle indicate disposizioni la legge si proponeva.

Infatti accade che in parecchi reggimenti di fanteria sono, per cosí dire, agglomerati i sottotenenti piú anziani, ed in altri i meno anziani, cosicchè, a cagione d’esempio, vè tale reggimento il cai primo sottotenente era, non ha guari, meno anziano di quattordici sottotenenti che sono in altro reggimento. j

Ora se la legge fosse stata immediatamente promulgata ed applicata egli avrebbe dovuto occupare il primo posto di te- nente che si facesse vacante nel suo .corpo, mevlre il 40°, il 12°, il 14° sottotenente dell’altro corpo, benchè di lui piú anziani, non perverranno al grado di tenente se nen nel corso di parecchi anni, quando vi si faccia la decima, dodicesima o quattordicesima vacanza. Simile indebito favore, il sottote- nente cui accenno, avrebbe goduto rispetto ai sottotenenti di molti altri corpi dove, ora nove, ora dieci 0 dodici sottote- nenti vi avevano di lui piú anziani, cosicchè sul totale della arma di fanteria egli sarebbe di questo modo passato innanzi a circa 180 uffiziali.

Questa disuguaglianza poi, che ho recato per modo d’esem- pio, si riproduce naturalmente rispetto al secondo, al terzo sottotenente dello stesso corpo, e cosí di seguito, si riproduce

(1) Vedi Documenti, Sessione 1352, pag. 1913.

‘ancora piú o meno grave in parecchi reggimenti posti in con- dizioni analeghe, cioè che hanno i soti in complesso. molto meno ansicni dei sottotenenti degli altri reggimenti.

Ii medesimo accade nell’arma di cavalleria, sebbene in proporzioni minori, ma pure assai sensibile ancora, se si con- sidera il lento avanzamento che ha luogo in quell’arma.

Se poi nei corpi giá cosí favoriti si aggiunge per caso che vi abbiano tenenti piú anziani che negli altri reggimenti, e che perciò (avvenendo per due terzi l’avanzamento a capitano per anzianitá nell’arma) lascino prima degli altri vacanze pel corpo iero, ie promozioni dei sottotenenti a tenenti vi succe- deranno altresí piú frequenti con nuovo e considerevole van- taggio. Nè questo inconveniente può essere temperato per mezzo di quella parte d’avanzamento che è devoluta alla scelta ; la qusle essendo destinata a stimolare lo zelo degli ufficiali, ed a premiare i piú distinti, non potrebbe volgersi

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ad altro scopo senza contravvenire allo intendimento della

legge.

Che anzi quella porzione di tenenti, che per ragione del loro merito fosse promossa a sceita, recherebbe anche van- faggio ai sottotenenti dei corpi cui essi teneati appartengono e danno invece ai sottolenenti degli altrí corpi, seaza ehe né gli uni, nè gli altri abbiano titolo a partecipare ai vantaggi nè agli svantaggi dei tenenti promossi ; la qual circostanza impaccierebbe spesso il Governo nell’esercizio della scelta, in- troducendovi censid’erazioni aliene dallo scopo cui mirava la legge, quando ammetteva il principio della scelta in cosí de licafa materia.

Nè solo vavrebbero corpi i cui sottotenenii sarebbero so- verchiamente favoriti per le tre cagioni annoverate, ma per una successione inevitabile di favori, quegli stessi nuovi sof. fetenenti che venissero loro assegnati, o tratti dagli istituti militari, percorrerebbero essi pure una carriera piú rapida che i loro coctansi assegnati a corpí meno favoriti,

Le quali molte e gravi disparitá nen solamente sembrano agli ufficiali che ne sopportano il danno una dolorosa ingiu- stizia, ma sono anche di notabile detrimento al servizio, e per lo scoraggiamento che in essi ufficiali producono, e per- chè, trattenendoli gran parte della giovinezza nei gradi su- baltergi, si rendono anche meno atti ad esercitare lodevol- mente il comando nei gradi superiori.

Nel sistema della legge, quale fa primitivamente proposta dal Governo, i notati inconvenienti erano temperati da ciò che lavanzamento per corpo si esfendeva in parte sino al grado di capitano, onde si poteva presumere che il sottote- nente cni fosse toccata una rapida promozione a tenente, sa- rebbe poi dimerato piú a lungo in questo grado che il sotto- tenente d’altro corpo men felice nella sua prima promozione. Che se pure rimaneva ancora fra alcuni corpi una soverchia disparitá, scuibrava che agevolmente si poiesse correggere con un pareggiamento operato in discrete proporzioni.

Ma poichè, per gravi considerazioni a cuí il Governo non potè negare il suo assenso, l’avanzamento per corpo fu cir- coseritto ai grado di Iuogofenente, e rimase perciò senza compenso possibile la disparitá enorme che passa fra i vari corpi di ciaseun’arma rispetto all’anzianitá dei sottotenenti, era necessario d’eliminarla per via di un pareggiamento compiuto prima di sottoporre la legge alla sanziene reale, ed il Governo infatti si proponeva d’eseguirlo, dandone anche affidamento al Parlamento all’epoca della discussione della legge medesima.

A questo effetto amministrazione della suerra prese tosto a preparare i maferiali di tale osservazione, ed il Congresso della guerra si fece a determinare con lavoro accuratissime

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