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termini degli articoli 119 e 122, e serviranno di base alle operazioni contemplate dall’articolo 124 e seguenti della pre- sente legge,

Articoli rivocati dal progetto del Ministero sulla riorganizzazione giudiziaria.

Soppressi gli articoli 193 e 194 del progetto del Mini- stero.

Art. 266. Identico all’articolo 195 del progetto del Minie stero.

Art. 267. Le spese dei locali destinati alle tornate delle Assisie saranno a carico delle provincie del circondario in proporzione della rispettiva popolazione.

Art. 268, Identico all’articolo 197 del progetto del Mini- stero.

Art. 269. 1 presidenti e consiglieri d’Appello, i procura- tori generali e loro sostituiti, gli avvocati dei poveri e loro sostituiti, che saranno deputati per intervenire alle Assisie fuori della cittá in cui siede la Corte d’appello, avranno di- ritto alle indennifá stabilite per le trasferte degli ufficiali di giustizia nei procedimenti criminali.

I giurati che si trasferiranno a piú di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, potranno domandare le inden- nitá che sono accordale ai testimoni.

Art. 270. Identico all’articolo 198 del progetto del Mini- stero.

Art, 271, Identico all’articolo 199 del progetto del Mini- stero,

cx

Art. 272.1 segretari ed i loro sostituiti andranno frattanto soggetti, ecc., il resto come nell’articolo 200 del progetto del Ministero.

Art. 273.I funzionari dell’ordine giudiziario e del pubblico Ministero, che al tempo in cui andrá in osservanza la pre- sente legge godranno di uno stipendio maggiore di quello che dalla medesima viene assegnato alla carica da essi occu- pata, continueranno a godere dell’integritá di tale stipendio sino a tanto che non saranno promossi ad una carica alla quale venga assegnato uno stipendio uguale, o maggiore del- l’attuale,

Art. 274, Coloro che al tempo in cui sará posta ad esecu- zione la presente legge avranno la qualitá di volontari negli uffizi degli avvocati generali, o degli avvocati fiscali generali, a tenore dei regolamenti potranno venire ammessi a funzioni giudiziarie senza essere astratti alle condizioni prescritte da questa legge.

Art. 27% La presente legge sará posta in esecuzione a par- tire...

Quanto agli stipendi non avrá effetto che dal... ed anche a cominciare da quell’epoca gli aumenti degli stipendi saranno nominatamente assegnati ai rispettivi titolari delle cariche, a misura che andranno cessando i maggiori stipendi contem- piati nell’articolo precedente, in modo però che tutli gli sti- pendi sieno regolati a tenore della presente legge nel primo di gennaio dell’anno 1860. Sino a questa data resterá sospesa la esecuzione dell’articolo 162.

Art. 276. Identico all’articolo 203 del progetto del Mini- stero.