Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/448

Art. 231. L’autoritá uit non può csrrei censura sugli uffiziali del pubblico Ministefo, salve le s giri buzioni dei presidenti per la polizia delle udienze.

Ogniqualvolta gii uffiziali del pubblico Ministero nell’ eser- cizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro ca- rica, e ne compromettano l’onore, la delicatezza e la dignita, le Corti devono farne rappresentanza al ministro della giu- stizia, e i tribunali provinciali al primo presidente e a! pro- curatore generale pressa le Corti d’appel!o

Art, 232, Identico all’articolo 161 del progetto del Mini- stero.

TITOLO VI,

Degli avvocati e procuratori de’ poveri.

Art. 233, 234, 255. Identico agli articoli 162 165 e 161 del progetto del Ministero.

Soppresso l’articolo 163 del progetto del Ministero,

Art. 236. Le attribuzioni dell’aveocato dei poveri si este» dono a tutto il distretto della Corte.

Deve perciò invigilare che le cause dei pori ri sieno dili- gentemente trattate ; farsi render conto delle medesime dai procuratori che ne sono incariesti; e scorgendo qua; che ne- gligenza ed altra mancanza, prnentsarare i provvedimenti che sieno del caso.

Deve anche invigilare, ecc, come nell’articolo 166 del pra- getto del Ministero.

Art. 237. Dove non esiste uffizio di avvocato dei poveri, l’ispezione di cui nell’articolo precedente, in quanto riguarda Pesatta spedizione degli affari dei poveri, sará eziaudio eser- citata dai procuratori del Re. .

Art, 238, Gli avvocati ed i procuratori dei poveri ed i loro sostituiti sono sottoposti, cce., come nell’articolo 168 del progetto del Ministero.

Art. 259. Gli avvocati dei poveri hanno sul personale del loro uffizio, ecc,, come nell’articolo 169 del progetto del Mi- mistero,

TITOLO VII. Degli uscieri

Art. 20, Ogni Corte o fribunale avrá un numero d’ascieri proporzionato alle esigenze del servizio.

Gli uscieri della Corte di cassazione e delle Corti d’ap- pello godranno rispettivamente degli stipendi stabiliti nelle tabelle Il e IV annesse alla presenie legga.

Art, 244 e 242, identici agli articoli A7I e 172 del progetlo del Ministero.

Art. 243. Per essere nominato usciere è necessario:

1° Di avere l’etá d’anni 28 compili;

2° Di avere dato saggio di capacitá slabilito dai regolamenti,

Art. 244, Gli uscieri sono obbligati a dimorare ove siedono le Corti, i tribunali, o i giudici a cui sono sddetii, eee. come

nell’articolo 474 del progetto del Minisicro.

Art. 245 e 246, identici agli articoli 473 e 176 del pro. getto del Ministero.

Art. 247. Gli uscieri devono prestare acile Corti, nei tri. bunali, e nelle giudicature a cui sono addetti, e negli oflizi del pubblico Ministero quei servizi che saranno determinati dai regolamenti.

Art. 28. Identico all’articolo 178 del progeito del Mini- stero.

Art. 249, I giudici di mandaziento possove, csil’onvureza

agi molo che verrá

arsiore del Re, anforizzare i servienti delle comunitá i quali abbiano capacitá sufficiente, ad eseguire, perle cause civili, fuori del capoluoze del mandamento Je citazioni ver- bali contemplate dal Codice di procedura civile.

I servienti cosí autorizzati prima di assumere fali funzioni prestano il giuramento prescritto per gli uscieri.

Art, 250. Identico all’articolo 189 del progetto del Mini- stero.

Art. 251, È obbligo degli uscieri di tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro Ministero tanto per le ma- terie civili ehe per le criminali nella forma prescritta dai re- golamenti, e sotto le pene in essi sfabilite.

Essi devono pure notare in calce di ogni atto i diritti per- cepiti.

Art 252 Identico all’articolo #82 del progelto del Mini- siero,

Art. 253, Ogni usciere che per negligenza avrá trascurato di eseguire gli otti del suo ministero di cui ebbe l’incarico, o non li avrá eseguiti regolarmente, incorrerá in una multa estensibile sino a lire 200, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 264, Ogni usciere che avrá tralasciato di eseguire egli stesso gli alli a lui commessi valendosi dell’opera di altre persone, sará condannato ad una multa non minore di lire 200 ed estensibile sino a lire 2000, oltre ai danni ed inte- ressi come sopra.

Risullando che egli abbia fraudelentemente agito sará sot- toposto a criminale proecdimento, e punito a tenore del Co- dice penale

Art. 253. Gli uscieri che avranno ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, saranno puniti con una mulia estensibile sino a lire 500, e secondo i casi colla so- spensione, salve le maggiori pene portate dal Codice penale.

Art. 256 e 257, identici agli articoli 186 e 187 del pro- getto del Ministero.

Art, 258. li diritto di sorveglianza attribuisce la facoltá di ammenire e riprendere gli uscieri, e di provocarne, secondo i casi, la sospensione a la rivocazione.

Art. 259. Le pene stabilite dal presente titolo dovranno essere pronunciate, secondo i casi, dalle Corti, e tribunali in via disciplinare, salvo, quanto ai provvedimenti dei tribunali, l’appello.

Disposizioni finali e transitorie.

Arlicoli ricavali dal progelio del Ministero sulle Assisie coi giurati.

Art. 260, 261 e 262, identici agli articoli 96, 97 e 98 del progetta del Ministero.

Art, 265, Per le Assisie da tenersi dopo la promulgazione della presente legge e prima che siasi formata la lista per- masente prescritta dall’arlicelo 109, e siasi proceduto alle conseguenti cperazioni, la Commissione provinciale contem- plata nell’articolo 118 formerá una lista provvisoria di giu- rati, e ne fará la scelta tra gli elettori politici di tutta la pro- vipeia.

I! numero dei giurati sará proporzionato alla popolazione della provincia a tenore dell’articolo 121.

Art. 264. La Cenimissione provinciale del capoluogo di circondario formerá pure provvisoriamente con la scorta delle liste ciettorali la lista di giurali supplementari a ter- mini dell’articolo 122.

Art. 265, Le liste provvisorie contemplate nei due prece- no frasmesso ai presidenti dei tribunali a