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Art. 97, 98, 99, 100 e 101. Identici agli articoli 535, 54, 55, 50 e 57 del progetto del Ministero.

Art. 102, Le minute delle sentenze date dalle Corti d’as- sisie nella cittá ove siede la Corte d’appello rimarranno de- positate nella segreteria di questa Corte.

Le minute di quelle date dalle altre Corti d’assisie saranno depositate nella segreteria del tribunale della cittá in cui si troveranno convocate.

Art, 103, Identico all’articolo 59 del progetto del Mini. stero. È

Sezione IV. — Dei giurati. $ 1. — Della elezione dei giurati e formazione delle liste,

Art. 104. Ad essere giurato ossia giudice del fatto si ri- chiede il concorso delle seguenti condizioni :

1° Di avere compiuta Vetá d’anni 30;

2° Di saper leggere e scrivere;

8° Di riunire tutti gli altri requisiti per essere elettore po- litico a termini della legge 17 marzo 1848.

Art. 105, 106 e 107, Identici agli articoli 61, 62 e 63 del progetto del Ministero.

Art. 108. Non potranno essere giurati coloro che si trove- ranno in alcuno dei casi contemplati nell’articolo 104 della legge 17 marzo 1848.

Art, 109, 110, 111, 112. identici agli articoli 63, 66, 67 e 68 del progetto del Ministero. 3

Art, 113. La lista riveduta dal sindaco, i ricorsi dei recla- manti, e le relative deliberazioni del Consiglio delegato sa- ranno immediatamente trasmesse all’intendente della pro- vincia, il quale pronunzierá sui fatti richiami.

L’intendente potrá aggiungere d’uffizio alla lista i nomi di coloro che saranno stati, ecc., il resto come nell’articolo 69 del progetto. del Ministero,

Art. 114. Identico all’articolo 70 del progetto del Mini- stero.

Art. 115. In ogni comunitá vi sará una Commissione com- posta del sindaco o di chi ne fa le veci, presidente, e di due consiglieri comunali, oltre a due consiglieri incaricati di sup- plire ai primi.

L’uno dei consiglieri membri della Commissione sará de- putato dall’intendente della provincia, l’altro, insieme coi due supplenti, sará elelto in ogni anno dall’intiero Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti.

Art. 416. La Commissione anzidetta nella seconda metá di ottobre di ciascun anno eleggerá fra gli iscritti nella lista mentovata nei precedenti articoli un individuo per ogni 500 abitanti.

Se il comune avrá meno di 500 abitanti la Commissione eleggerá un individuo.

Ií numero degli abitanti di ogni comune si desumerá dal- l’ultimo censimento officiale.

Art. 117, Identico all’articolo 75 del progetto del Mini- stero.

Art. 118. Identico all’articolo 7D del progetto del Mint- stero, meno l’ultimo alinea cosí espresso:

«Il consigliere provinciale membro ordinario della Commis- sione, e i due supplenti saranno eletti dal Consiglio provin- ciale a maggioranza assoluta di voti.

Art. 419. Le liste ridotte dalle Commissioni provinciali sa-

‘ ranno dagli intendenti trasmesse ai presidenti dei tribunali della rispettiva loro provincia, non che al presidente del tri- bunale della cittá capoluogo del circondario, nella quale do- yranno tenersi ordinariamente le Assisie.

Art. 120. /dentico all’articolo 76 del progelto del Mini- stero,

Art. 121, Se le varie liste delle provincie del circondario oltrepasseranno, insieme riunite, il numero di 200 individui, il presidente del tribunale della cittá capoluogo, in una delle pubbliche udienze che terrá il tribunale nella pri.na metá del mese di dicembre, fará imbussolare tutti i nomi portati sulle varie liste, e procederá all’estrazione a sorte dei giurati che dovranno prestare il loro servizio nell’anno seguente.

Pei circondari di Torino e di Genova la lista annuale dei giurati da comporsi nel modo anzidetto sará di 400, e per gli altri circondari di 200 individui.

La lista annuale dei giurati stará sempre affissa nell’odito- rio del tribunale provinciale.

Art. 122. Oltre alla lista dei giurati prescritta dall’articolo 118 Ja Commissione della provincia in cui si troverá la cittá capoluogo di circondario comporrá una lista di giurati sup- plenti, e ne trarrá i nomi dalla lista permanente dei giurati della stessa cittá, fra quelli aventi in essa il reale loro domi- cilio.

I giurati supplenti saranno in numero di 100 per le cittá di Torino e di Genova e di 50 per ogni altra cittá.

La lista dei giurati supplenti sará parimente trasmessa al presidente del tribunale provinciale.

Art. 123. Occorrendone il bisogno, nel corso dell’anno, }a Commissione. provinciale dovrá a richiesta del presidente del tribunale completare o ricomporre con puove scelte la lista dei giurati supplenti.

Art. 124. Dieci giorni prima dell’apertura delle Assisie il presidente del tribunale provinciale della cittá capoluogo del circondario, fará dalla lista annuale dei giurati ordinari la estrazione a sorte di 50 nomi; e le persone i cui nomi sa- ranno cosí estratti dovranno prestare il loro servizio per le cause da spedirsi nella sessione.

Estrarrá quindi dieci nomi dalla nota dei giurati supplenti e questi saranno pure tenuti a prestare il loro servizio per tutta Ja sessione in mancanza dei giurati ordinari.

Art. 125. Identico all’articolo 81 del progetto del Mini- slero.

Art. 126. Identico all’articolo 82 del progetto del Mini- stero, meno l’ultimo alinea:

Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 12% e 125 saranno rinnovate secondo le esigenze del servizio.

Art. 127. Quando le Assisie dovranno tenersi straordina- riamente in qualche cittá che non sia capoluogo del circon- dario, il presidente del tribunale provinciale sedente in essa cittá fará, in una delle pubbliche udienze del tribunale, im- bussolare i nomi dei giurati inscritti nella lista formata dalla Commissione provinciale, ed estrarrá a sorte dall’urna 30 nomi, e gli individui cosí indicati dalla sorte saranno i giu- rati ordinari della sessione,

Estrarrá successivamente altri dieci nomi d’individui aventi un reale domicilio in detta cittá, e questi saranno i giurati supplementari.

Si procederá all’uopo ad ulteriori estrazioni come negli articoli precedenti.

Occorrendo di tenere le Assisie nella cittá di St-Julien gli intendenti di Annecy e di Bonneville trasmetteranno aí pre- sidente del tribunale sedente in essa cittá le liste rispettive dei giurati giusta i precedenti articoli, per ivi procedere sulle medesime alle prescritte estrazioni, A tale effetto Ja lista dei giurati supplementari contemplata nell’articolo 122 sará for- mata dalla Commissione della provincia amministrativa di cui fa parte la cittá di St-Julien.