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Art. 67. La Camera di consiglio ordinerá la trasmissione degli atti a termini dell’articolo 250 di detto Codice anche pei reati politici punibili solamente con pene correzionali e pei reati di stampa contemplati nell’arlicolo 48 della presente legge.

Art. 68, 69, 70, 71, 72, 75, 74. Identici agli articoli 25, 21, 25, 26, 27, 23 e 29 del progetto del Ministero.

Art. 75. Dovendosi incominciare il dibattimento, e trovan- dosi giá la Corte in seduta, i dodici giudici del fatto, che a tenore dell’articolo 136 si troveranno destinati pel giudizio della causa, unitamente a due giurati snpplenti, si porte- ranno a sedere, seconio l’ordine delia loro estrazione, sopra sedili separati dal pubblico, dalle parti, e dai testimoni, in faccia al banco degli accusati.

Art. 76. Aperta la seduta il presidente leggerá ai giudici del fatto la seguente formula di giuramento:

«Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli-uomini di esa- minare colla piú scrupolosa attenzione le accuse portate con- tro N, N., di non tradire diritti dell’accusato, nè quelli della societá che lo accusa; di non comunicare con chicches- sia relativamente alle dette accuse sino dopo,» ece., il resto come nell’articolo del progetto del Ministero.

Art. 77. Identico all’articolo 32 del progetto del Ministera.

Art. 78. Allorchè P’accasato avrá proposto per iscusa un fatto ammesso come tale dalla legge, od una circostanza at- tenuante nei casi in cui la legge permette di avervi riguardo, il presidente dovrá formolare la questione come segue:

a Sussiste egli il tale fatto o la tale circostanza?»

Art. 79. Llentico all’articolo 54 del progetto del Hinistero.

Soppresso l’articolo 35 del progetto del Ministero.

Art. 80.Il presidente rimetterá quindi ai giudici del fatto nella persona del loro capo le questioni scritte a termini degli articoli 77, 78 e 79, assieme all’atto d’accusa, ai processi verbali relativi al reato ed agli atti del processo, eccettnate le dichiarazioni scritte dei testimoni, e li avvertirá del pari che se l’accusato è dichiarato colpevole del fatto principale alla semplice maggioritá di sette voti dovranno farne men- zione al priacipio della loro dichiarazione. Fará in seguito ri- tirare gli accusati dalla sala d’udienza, e leggerá ai giudici del fatto la seguente istruzione:

«La legge non chiede conto ai giudici del fafto dei mezzi pei quali eglino si sono convinti. .

«Essa non prescrive loro alcuna regola, dalla quale deb- bano far dipendere la piena e sufficiente prova.

e Essa prescrive loro d’interrocare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sinceritá della loro coscienza quale impressione abbiano fatto sulia loro ragione le prove riportate contro l’accusato, ed i mezzi della sua di- fesa.

«Essa non propone loro che questa sola questione che rin- chiude tutta la misura dei loro doveri: avete voi un’intima conviazione?

«I gindici del fatto mancano al principale loro dovere se pensano alle disposizioni delle leggi penali o considerano le conseguenze che potrá avere per rispetto all’accusato la dichiarazione che devono fare.

Cotale istruzione scritta in grandi caratteri dovrá essere, in altrettanti esemplari quanti sono i giudici del fatto, distesa sal tavolo intorno a cui siedono nella camera delle deliberazioni.

Per i reati di stampa di competenza delle Assisie l’istru» zione sará invece nei termini prescritti nell’articolo 68 della legge 26 marzo 1848.

Art. 81. { dodici giurati, sull’invito, ecc., il resto come nell’articolo 37 del progelto del Winistero.

Ari. 82 e 83. /dentici agli articoli 38 e 59 del progetto del Ministero.

Art. 84. Il capo dei giurati leggerá ad essi ad una ad una le questioni formulate dal presidente, e si procederá distin- tamente ed ordinatamente sepra ciascuna a votazione se- greta.

Art. 85. Per l’effetto della votazione, ciascuno dei giudici chiamato dal loro capo riceverá da lui, sopra ogni questione, un bollettino stampato e marchiato col bollo della Corte di assisie, i

I bollettini porteranno scritte queste parole:

«Sul mio onore e sulla mia coscienza la mia dichiara- zione è : è

Il giurato scriverá sotto alle dette parole, o vi fará scri- vere segretamente da un altro giurato, sepra di una tavola disposta in guisa che nessuno pessa scoprire il tenore del voto, la parola sí 0 quella no.

Piegherá quindi il suo bollettino e lo rimetterá al capo da cui verrá deposto nell’urna a ciò destinata.

I capo dei giurati, dopo che avrá raccolti nell’ufna tuttii bollettini, ne fará lo spoglio in presenza di altri giudici, e scriverá immediatamente il risultato della votazione in mar- gine ad ogni questiene, senza però indicare il numero dei voti; dovrá solo esprimere che la deliberazione venne presa alla maggioritá, quando anche vi fosse unanimitá di voti.

Nel caso però in cui la risposta affermativa sul fatto princi. pale siasi data alla semplice maggioritá di sette voti, ne fará menzione.

I bollettini, immediatamente dopo lo spoglio fattone, sa- ranno abbruciati,

Art. 86. Ilentico all’articolo h2 del progetto del Ministero.

Art. 87. Le decisioni dei giurati, sia contro che in favore dell’accusato, dovranno emanare dalla maggioritá di sette voti almeno. °

Se i voti saranno ugusimente divisi, prevarrá opinione favorevole all’accusato.

Art. 88. Ilentico all’articolo bili del progelto del Ministero.

Art. 89, Se la dichiarazione dei giudici del fatto risulterá incompleta, contraddittoria, od altrimenti irregolare, la Corte d’assisie ecciterá i giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificarla.

Se però la prima dichiarazione sará stata favorevole allo accusato sovra qualche circostanza costitutiva del reato, od altra qualunque, non potrá essere in tale parte variata o mo- dificata.

Art. 90, Ol e 92. IHentici agli articoli 40,47 e 48 del progetto del Ministero.

Sezione IN, — Della sentenza.

Art. 93. Dopo sottoscritta la dichiarazione dei giudici del fatto a termini dell’articolo 90, il presidente fará ricondarre nella sala d’udienza l’accusato, ed il segretario ne dará let- tura in sua presenza.

Art. 94 e 93. Identici agli arlicoli 50 eB1 del progetto del Ministero.

Art. 96. Il presidente domanderá all’accusato se ha qualche cosa a dire per la sua difesa; Paccusata edi suoi difensori non potranno piú sostenere che ii fatto sia falso, ma soltanto che non è qualificato reato dalla legge, o che non è passibile della pena, della quale il pubblico Ministero abbia instata la applicazione: o che non dá luogo a danni ed interessi in fa- vore della parte civile; oppure che sono eccessivi quelli pre- tesi.