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Art. 34 e 53, Identici agli articoli 36 e 57 del progetto del Ministero.

Art, 36. Essendo mancante od impedito un giudice istrut- tore, il presidente delega uno dei giudici del tribunale, od un giudice supplente a farne le veci, salvo sempre il disposto del- l’altima parte dell’articolo 27.

Capo III. — Delle Corti d’appello.

Art. 57 e 59. /dentici agli avttegie 59 e 40 del progetto del Ministero,

«Art. 89, La Corte d’appello di Torino è divisa in quattro, e quelle di Genova, Casale, Ciamberí e Cagliari in due se- zioni.

Vi sará inoltre in tutte le Corti, compresa quella di Nizza, una sezione di accusa,

Art. 40, In agni Corte d’appello vi è un primo presidente che presiede abitualoente la prima sezione, ed un presidente per ognuna delle altre sezioni,

Il primo presidente può presiedere qualunque sezione, ove lo stimi conveniente,

Art, 4t, Ta ogni sezione, mancando od essendo impedito il primo presidente, od il presidente, ne fa lo veci il piú an- ziano dei consiglieri intervenuti,

I primo presidente nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite è supplito dal piú anziano dei presidenti, od in difetto di presidenti dal consigliere piú anziano della Corte,

Art. 42 e 45, Identici agli articoli h4 e 45 del progetto del Ministero.

Art. 44. I membri di ciascuna sezione saranno in ogni anno designati con decreto reale,

Sará pure collo stesso decreto designata la sezione che deve occuparsi degli appelli in materia correzionale.

Art. 43, La sezione d’accusa sará composta di cinque con- siglieri, e potranno far parte della medesima consiglieri ape plicati alle sezioni civili.

Basterá peraltro, a tenore dell’articolo 348 del Codice di procedura criminale, per la validitá delle deliberazioni, l’in- tervento di tre consiglieri.

Art. 46. Per la spedizione degli affari civili in ritardo si formeranno con reale decreto sezioni temporarie, e saranno destinati a comporle consiglieri di altre sezioni,

Le sezioni temporarie saranno presiedute dal rispettivo consigliere piú anziano,

Si avranno come affari in ritardo le cause che da tre mesi si troveranno inscritte nel ruolo generale senza essere ancora portate sul ruolo di spedizione.

H regio decreto che ordinerá la formazione di una sezione temporaria, ne determinerá la durata.

Art. 47. Quando in una sezione fissa 0 temporaria manca il numero legale dei consiglieri, il primo presidente vi suppli- sce completando tale numero coi consiglieri meno anziani di altre sezioni,

Soppresso il capo IV delle Assisie (primo progetto del Mi- nistero).

Caro IV. — Delle Assisie e dei giurati.

Sezione 1. — Della competenza delle Corti dassisie e del modo di comporle.

Art. 48, Saranno giudicati dalle Corti d’assisie coll’inter- vento dei giudici del fatto:

1° Gli imputati di crimini che le sezioni d’accusa avranno loro rinviati;

2° Gli imputati di qualsiasi reato politico, quantunque pu- nibile solamente con pene correzionali, meno quelli che sa- ranno giudicati dal Senato in conformitá dell’articolo 56 dello Statuto;

5° Gli imputati dei reati di stampa contemplati negli arti- coli {4, 15,17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848.

Art. 49, I distretti delle Corti d’appello sono divisi per la tenuta delle Assiste in circondari, come nella tabella N° 4 an- nessa alla presente legge.

Art. 50. Identico all articolo 3 del progetto del Mini: stero.

Art, BI, Ogni Corte d’assisie è composta di un presidente o consigliere della Corte d’appello che ne ha la presidenza, e di due giudici scelti tra i membri piú anziani del tribunale provinciale.

Potrá esservi aggianto un giudice supplente.

Art. B2, 55, ba. Identici agli articoli 7, 8,9 del progetto del Ministero.

Art. 55, Il presidente delle assisie potrá richiedere un al- tro dei giudici del tribunale provinciale all’effetto di sunplire alla mancanza che fosse per accadere, nel corso del dibalti- mento, di alcuno dei giudici.

Se la Corte d’assisie sará divisa in piú sezioni, si potrá de- putare na giudice sopplente per ogni sezione.

Art. 56. Mancando 0 trovandosi impedito il presidente della Corte d’assisie viene surrogato da altro membro della Corte d’appello deputato dal primo presidente,

Nelle cittá però ove non siede la Corte d’appello è surro- gato dal presidente del tribunale provinciale, finchè il primo presidente della Corte abbia inviato un altro consigliere.

Se, incominciato il dibattimento, il presidente non si trova piú in grado di continuare nelle sue funzioni, e vi rimane tut- tavia il numero legale di giudici, compresovi il supplente, as- sume la presidenza della Corte il piú anziano dei giudici presenti.

Art. 57. Venendo a mancare o ad essere impedili altri giudici delle Assisie, sono essi surrogati da giudici del tribu- nale provinciale richiesti da chi presiede alle Assisie,

Art. 58. I membri delle Corti d’appello che saranno con- corsi a pronunciare l’accusa, ed il giudice che avrá atteso al- istruzione del processo, non potranno far parte della Corte d’assisie.

Art. 59, 60. Identici agli articoli di e 15 del progetto del Ministero.

Art. 61. H segretario della Corte d’appello è pure segreta- rio per le Assisie convocate nella cittá ove siede essa Corte.

Nelle altre cittá adempie alle funzioni di segretario il se- gretario del tribunale provinciale.

I sostituiti dei detti segretari sono anche ammessi ad eser- citare, rispeltivamente, le foro funzioni presso alle Corti di assisie,

Art. 62, 63, 64. Identici agli articoli 47, 18 e 19 del pro. getto del Ministero.

Art. 65. Le sentenze delle Corti d’assisie sono inappellabili.

Si può ricorrere in Cassazione nei casi e nei modi determi- nati dalle leggi.

Sezione II. — Del procedimento avanti le Corti d’assisie.

Art. 66. La sezione d’accusa, in tutti i casi nei quali si frat- terá di reati punibili con pene criminali, ordinerá il rinvio degli imputati avanti la Corte d’assisie a cui apparterrá Ja co- gnizione della causa, in conformitá del Codice di procedura criminale, e della legge 25 giugno 1854,