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dal bilancio del 1854 (1) ..........,L 378,550 Differenza in piú derivante dal progetto della

Commissione comparativamente alla spesa risul-

tante dal bilancio del 1854 (2) . ......» 533,550 Differenza tra i due progeiti (3)... ...L. “45,000

Però, onde conoscere l’ammontare preciso dell’aumento di spesa che avranno in definitiva a sopportare le finanze dello Stato, conviene tener conto:

4° Della soppressione dei magistrati del consolato, che in conseguenza della pubblicazione del Codice di procedura ci- vile dovrá decretarsi pei primo di aprile 1855, e cosí del risparmio della spesa del personale di essi magistrati ascen- délite ds peg dd da de a L. 34,880»

2° Della progettata soppressione della Camera dei conti, e cosí del risparmio delle spese totali di essa Camera, che giusta il bilancio del 185% ascendono, comprese quelle d’uffizio, a...» 160,106 78

Totale . .., L. 194,986 78

Si può infatti sperare che colle lire 245,088, stanziate nel

(1) Quadra comparativo della spesa del personale tra il bilancio del 1854 ed dl progetto del Ministero,

Progetto

Bilancio 1854 del Ministero

Corte di cassazione. . L. 214,100 221,500 7,400» Corti d’appello .» 1,054,270 1,085,100 30,830» Tribunali provinciali.» 839,680 1,180,000 290,320»

Aumenti Diminuzioni

Giudici di mandamento» 690,800 740,800 50,000» Totali . . . L. 2,798,850 3,177,400 378,550» Aumento come dicontro» _398; 550 inca Totale del progetto mi nisteriale. ..., . L. 8,177,400

(2) Quadro comparativo della spesa del personale tra il bilancio del 1854 ed il progetto della Commissione.

Progetto della Commissione

Corte di cassazione . L. 214,100 221,500 7,400» Corti d’appello» 1,054,270 1,020,100» 34,170 Tribunali provinciali.» 839,680 1,150,000 310,320» Giudici di mandamento» 690,800 740,800 50,000»

Totale ... L. 2,798,850 3,132,400 367,720 34,170 84,170 333,550 Restano d’aum, 333,550

n

Bilancio 1854 Aumenti Diminuzioni

___ A deduere le diminuzioni

Aumento come contro»

Totale ugualealprogetto della Commissione. . L. 8,132,400

(3) Quadra comparativo delle spese del personale tra il progetto del Governo e quello della Commissione.

Progetto Progetto della Differenze del Gorerno Commissione inaumento in diminuz.

221,500 221,500»» Corti d’appello . ... >» 1,085,100 1,020,100 » 65,000 Tribunali provinciali .» 1,130,000 1,150,000 20,000» Giudici di mandamento» 740,800 740,800»»

Dedotto l’aumento dalla diminuzione . . . 1, 20,000

Resta una differenza in meno uel progetto della Com- missione di... «» La 45,000

ento

Corte di cassazione . , L.

bilancio del 1854 pel controllo generale, si potrá far fronte a tutte le spese della nuova Corte de’ conti, e che il riordina- mento del Consiglio di Stato si potrá fare in modo da non accrescerne il dispendio.

Deducendo impertanto le dette lire 194,986 e centesimi 78 dalla maggiore spesa del personale dell’ordine giudiziario e del pubblico Ministero ascendente, giusta il progetto della Commissione, a lire 333,850, non rimane piú che una diffe- renza di lire 138,564; al quale aggravio sta di fronte il bi- sogno da tutti sentito di migliorare la condizione dei giudici di mandamento, e dei membri dei tribunali provinciali, e soprattutto di riordinare il Ministero pubblico collocandolo in quel grado di autoritá, di dignitá e di indipendenza, che gli si addice in un Governo costituzionale a fronte di magistrati inamovibili, Nè tale aggravio sará immediato, poichè fu sta- tuito nell’articolo 278 del ‘progetto della Commissione, che, posta in esecuzione la nuova legge, gli aumenti degli sti- pendi saranno nominatamente assegnati ai rispettivi titolari delle cariche, non solo a misura che andranno cessando i maggiori stipendi contemplati nell’articolo precedente, ma ben anche a misura che lo permetteranno le condizioni delle finanze, e ciò sino a tutto il 1859.

Qui la Commissione pone fine alla sua relazione; ed im- piorando la vostra indulgenza per le mende di cui essa ab- bonda, vi propone di adottare il seguente

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I. Disposizioni generali.

CAPO I. — Dei funzionari dell’ordine giudiziario e del pubblico Ministero,

Art, {. I giudici d’ogni grado e fuiti i funzionari dell’or- dine giudiziario e del pubblico Ministero, sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della giustizia.

Ognuno di essi, prima di assumere l’esercizio delle sue fun- zioní presta giuramento nella forma prescritta dai regola- menti «di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Sta- tuto e le altre leggi dello Stato, e di adempiere da uomo d’onore e di coscienza le proprie funzioni.»

Art.2. Ogni giudice ed ogni funzionario, sia dell’ordine giudiziario che del pubblico Ministero, debbe assumere l’e- sercizio delle sue funzioni nel termine di giorni 20 successivi alla fattagli notificazione della sua nomina o destinazione.

Per quelli che si debbono trasferire alle provincie di oltre- mare, 0 da queste alla terraferma, il termine è di giorni 40.

Il ministro della giustizia può prorogare per giuste cause i termini anzidetti, senza che in tutlo si possa eccedere il doppio del tempo fissato da questo articolo.

Art, 5. Nel caso di ritardo oltre al iermine prescrillo 0 prorogato, come nell’articolo precedente, lo stipendio non decorre che dal giorno in cui il funzionario abbia effettiva- mente assunto l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 4. Ogni giudice e qualunque altro funzionario dell’or- dine giudiziario e del pubblico Ministero deve risiedere nel luogo assegnato all’abituale esercizio delle sue funzioni, e non può assentarsene senza una autorizzazione ottenuta a termini dei regolamenti.

I vice-giudici devono risiedere nel distretto del manda- mento. Nelle cittá divise in piú mandamenti dovranno risie- dere nella rispettiva cittá,