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Questa copia, dove porti la firma delle parti, autenticata dal mediatore, fará piena fede in giudizio;

4° I mediatori sono obbligati a manifestare il nome di una delle parti, tra Je quali interpongono l’opera loro, all’altra che desiderasse conoscerlo.

Art. 15. Ai divieti fatti ai mediatori nel Codice di com- mercio si aggiungono i seguenti:

4° È espressamente proibito agli agenti di cambio e sen- sali di contrarre fra loro societá per l’esercizio della media- zione.

Le societá che si contraessero per fale esercizio sono di- chiarate nulle e di nessun effetto;

2° E altresí vietato agli agenti di cambio o sensali di eser- citare Ja mediazione per mezzo di commessi od aitre persone a fal uopo interposte, qualunque denominazione diasi al mi- nisterio di queste,

Possono tuttavia, fuori del recinto della Borga, valersi dell’opera altrui, ma per quegli atti soltanto che non ri- chiedono in chi li fa il carattere di agente di cambio o sen- sale; .

3° E proibito ai mediatori di rifiutarsi senza giusto motivo alla presentazione dei loro libri, che potrá essere richiesta tanto dalla Camera di commercio, quanto dalla Camera sin- dacale o dal municipio ogniqualvolta i mediatori ommettono di fare la dichiarazione prescritta nell’articolo precedente ;

4° E finalmente proibito ai mediatori di eccedere nella ri- scossione dei lero diritti di commissione la misura della ta- riffa che verrá stabilita dalla Camera di commercio o dal municipio sull’avviso della Camera sindacale, ove esiste, e sotto l’approvazione del Ministero di commercio ; la tariffa dovrá essere e rimanere costantemente affissa a lato del ruolo dei mediatori.

Art. 14, Niun diritto sará dovuto per le negoziazioni ille- cite o seguite coll’interposizione di mediatore non iscritto sul ruolo o sospeso.

L’azione pel conseguimento dei diritti di commissione do- vrá proporsi entro il biennio dai dí dell’eseguita operazione, in difetto sará prescritta : salvo il caso in cui sia intervenuta obbligazione per scrittura privata o per atto pubblico, asse- stamento di conto o domanda giudiciale.

Caro IV. — Pene imposte ai trasgressori.

Art. 15. Il mediatore che avrá contravvenuto alle proibi - zioni dell’articolo 13 della presente legge o mancato all’os- servanza degli obblighi preseritti nei numeri 3 e 4_dell’arti- colo 12, verrá condannato alla sospensione da uno a sei mesi dall’esercizio della mediazione.

Art. 16. Andrá soggetto alla stessa pena il mediatore che nel corso di un mese avrá due volte trascurato di fare le di- chiarazioni di cui è parola nell’articolo 12, o che abbia anche una volta sola fatta una falsa dichiarazione.

Art. 17. Sulla istanza degli agenti demaniali, sará pari- mente condannato alla sospensione il mediatore che lasciò scorrere il termine della ingiunzione al pagamento della tassa di patente senza eseguirlo.

In questo caso la pena durerá sino al pagamento della tassa.

Art. 18. Quando la cauzione di un mediatore verrá a man- care 0 scemare, egli dovrá astenersi da qualsiasi atto di me- diazione fino a che non l’avrá reintegrata.

Contravvenendo a siffatto divieto, sará condannato alla so- spensiorie per due mesi che comincieranno a decorrere dal giorno in cui sará reintegrata la cauzione.

Art. 49, Incorrono nella destituzione e conseguente loro

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cancellazione dal ruolo i mediatori che siano stati recidivi nel contravvenire alle proibizioni contenute nell’articolo 13 della presente legge.

Alla destituzione per tale causa incorsa, andrá sempre con- giunta la condanna al pagamento di una multa non minore di lire 200, nè maggiore di lire 3000.

Art. 20. Incorrerá pure nella stessa pena della destitu- zione per qualunque nuova contravvenzione quel mediatore che giá sará stato nel corso dell’anno per due volte so- speso.

Art, 21, Niun mediatore che sia stato destituito per essersi dato ad operazioni proibite potrá venire reintegrato in ufficio e ricollocato sul ruolo.

Art. 22. In tutti i casi nei quali non è per legge annessa alla destituzione o sospensione una pena pecuniaria, questa potrá tuttavia essere, secondo la gravitá dei casi, dal giudice inflitta in una somma non minore di lire 84, nè maggiore di lire 5000.

Art. 23. Ogni contravvenzione al disposto della presente legge cuí non vada unita altra pena sará punita di multa non mai minore di lire 84, nè maggiore di lire 3000.

Art. 24. La destituzione, la sospensione e le pene pecu- niarie saranno pronunziate dai tribunali ordinari.

A quest’effetto la Camera di commercioo il municipio dará pronto avviso delle contravvenzioni all’avvocato fiscale onde possa promuoverne l’opportuna istanza.

Art. 25. Accanto al ruolo dei mediatori esercenti verranno pure affissi i nomi dei mediatori sospesi.

Il mediatore destituito o sospeso non avrá ingresso nella Borsa, e se contravverrá alla destituzione o sospensione col fare atti di mediazione sará punito a termine dell’ariicolo 32 del Codice penale.

Caro V, — Della sorveglianza sopra i mediatori.

Art, 26, La sorveglianza sui mediatori è affidata alle Ca- mere di commercie ed in loro difetto ai municipi.

Sará inoltre a tal uepo ordinato un sindacato nelle cittá ove esiste una Borsa ed in quelle altre in cui il Governo giudicherá necessario d’instituirlo.

Art. 27. Il sindacato è composto di un sindaco, di un vice- sindaco e di quattro aggiunti.

I membri dei sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dagli agenti di cambio per l’una delie due Camere e dai seusali per l’altra, riuniti a tal uopo in assemblea gene- rale sotto la presidenza di chi presiede al tribunale di com- mercio.

Fra i membri eletti, la Camera di commercio fará la scelta del sindaco e vice-sindaco.

Il sindaco e vice-sindaco rimarranno in uffizio per un biennio.

Degli altri membri del sindacato ne usciranno due per anno.

Tatti saranno rieleggibili.

Art. 28. Ciascuna delle due Camere sindacali veglierá onde niuno dei mediatori da lei dipendenti esca dai limiti delle proprie attribuzioni: fará, sotto l’approvazione della Camera di commercio, i regolamenti che stimerá acconci ad assicu- rare il pieno e rigoroso adempimento dei provvedimenti che li riguardano e denunzierá senza indugio alla stessa Camera di commercio i contravventori, onde sia da questa provocata applicazione delle incorse pene.

A fal fine il sindacato avrá facoltá di prendere cognizione dei libri di ciascuno dei mediatori che ne dipendono,

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