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loro impone l’applicazione della legge piú nell’uno che nel- l’altro senso; spiega solo in qual modo esso intenda la legge nel pubblico interesse; ne addita la vera applicazione, ma lascia libero il giudice di seguire i deltami della propria con- vinzione, della propria coscienza. Sarebbe assurdo che chi prende la parola in nome del Re, quale capo supremo dello Stato, fosse indipendente dagli ordini suoi, e potesse emet- tere opinioni e proclamare dottrine che non si accordassero colle intenzioni del Governo. Si avrebbe lo stesso assurdo come se si permettesse ali’avvocato patrocinante di far di- mande e proporre difese che urtassero calla volontá del pro- prio cliente. Il Governo, come il cittadino, sarebbe in di- ritto di respingere quanto si fosse detto in suo nome contro la sua volontá. «Chaque fonctionnaire (disse opportuna» mente il signor Meyer) doit avoir la faculté de refuser ce qui répugne è ses principes et á sa conscience; mais alors.il doit renencer è sa charge, et non abuser de sa place pour réclamer au nome de la cité ce qu’elle ne veut point ob- tenir» (1).

La dipendenza di tutti gli ufficiali del pubblico Ministero da unsolo capo, dal ministro della giustizia, assicura il pregio della unitá, pregio essenzialissimo; mentre, se sono molti gli ufficiali che ne disimpegnano le funzioni, un solo però è il pubblico Ministero considerato in astratto, come uno è il Go- verno, una la societá di cui egli promuove e difende gli inte- ressi, una la legge, uno il senso che le si deve attribuire in ogni parte dello Stato, e rimpetto a tutti i cittadini.

È col mezzo del pubblico Ministero che il Governo è infor- mato del modo con cui è amministrata la giustizia, del modo in cui è la legge interpretata ed applicata, del modo in cu! si comportano tutti gli ufficiali dell’ordine giudiziario; ed è per di lui mezzo che può ad essi manifestare le proprie inten- zioni, senza vincolare la loro coscienza; è finalmente per di lui mezzo che conosce e denunzia alla Corte regolatrice nel- l’interesse della legge le erronee sentenze alle quali i pri- vati si acquietarono.

La dipendenza degli ufficiali del pubblico Ministero si op- pone alla loro inamovibilitá. Sono quindi revocabili a volontá del Governo, e lo Statuto lo ha dichiarato implicitamente, allorchè limitò ai soli giudici la prerogativa dell’inamovi- bilitá.

Ma, appunto perchè sono essenzialmente ed esclusivamente dinendenti dal potere esecutivo, debbono godere della mag- giore indipendenza rimpetto all’autoritá giudicante, la quale perciò non può censurarli. Senza questa indipendenza, non potrebbesi conseguire l’intento cui mira cotale instituzione, «Se l’ordine giudiziario (diceva giustamente il ministro di giustizia nella relazione sul progetto d’ordinamento del pub- blico Ministero, presentato alla Camera nel 1851), quan- tunque sia una emanazione del potere esecutivo, è talmente costituito che nell’esercizio delle sue funzioni non può rice- vere ispirazioni e norme che dalla legge, e perciò è da quello indipendente, è mestieri che sorga dirimpetto a lui un’auto- ritá ugualmente libera e forte che, rappresentando il Go- verno e recando a sé la profezione di tutti gli interessi so- ciali, possa ricordargli all’uopo i suoi giusti termini, e valga pure qual forza movente a produrre nelle cose spettanti al- l’amministrazione della giustizia quell’attivitá, quel moto, che deve propriamente emanare dal potere esecutivo.» E nella mira d’ionalzare il pubblico Ministero a quel grado di dignitá e d’indipendenza che a lui si addice rimpetto all’au-

(1) Esprit, origine et proarès des institutions judiciaires, to- mo V, pag. 272.

toritá giudicante, il Governo aveva sentito fin d’allora la ne- cessitá di pareggiare nello stipendio i suoi ufficiali ai membri del corpo giudicante, e su questo punto non fece che imitare Vesempio di altri popoli retti a libertá, e quelli specialmenis della Francia e del Belgio.

Premesse queste brevi osservazioni, rimane a dare ra- gione delle poche modificazioni ed aggiunte adottate dalla Commissione in ordine a questo titolo, omesse quelle di pura redazione.

Onde far cessare la questione sull’intervento del pubblico Ministero nelle cause commerciali agitate dinanzi ai tribunali civili, della quale si fece cenno testè, si è spiegato che un di lui ufficiale debbe assistere a tutte le udienze delle Corti e dei tribunali, anche nelle materie commerciali di loro com- petenza. Sono competenti in materia dî commercio i tribu nali provinciali per quei distretti nei quali non esistono tri- bunali di commercio, Sono competenti Ie Corti di appello in tali materie ove non esistono consolati, e si ha da sperare che presto lo saranno in ogni parte dello Stato, giunto il dí della soppressione di essi consolati.

Si sono tolti gli articoli 147 e 152 del progetto del Go- verno, perchè le disposizioni in essi contenute non sono le- gislative, ma di puro regolamento.

Fu riputato inutile il secondo alinea dell’articolo 150 di esso progetto, essendo iroppo naturale, senza bisogno che sia detto nella legge, che i sostituiti partecipano all’uffizio del procuratore generale del Re sotto la di lui direzione.

Finalmente fu mutata la disposizione che autorizzava il presidente della Corte o del tribunale a destinare un giudice per adempiere in caso di necessitá le funzioni del pubblico Ministero, e si preferí autorizzare la Corte o il tribunale a deputare per tale ufficio uno degli avvocati patrocinanti, nella stessa guisa che-un avvocato e non un ufficiale del pub- blico Ministero può essere chiamato a fare le veci di un giu- dice. Ciò è conseguenza di quella linea di divisione che deve esistere costantemente fra i membri giudicanti e gli uffi- ciali del pubblico Ministero, come eziandio della diversa loro condizione rimpetto al potere esecutivo. Nè devesi dimenti- care a questo riguardo che furono dichiarati amovibili i giu- dici supplenti per la ragione principalmente che possono essere destinati ad esercitare le funzioni del pubblico Mini- stero. Un giudice inamovibile e indipendente diventerebbe essenzialmente dipendente nell’esercizio delle funzioni del pubblico Ministero, e durante tale esercizio si troverebbe onninamente soggetio alla direzione del ministro di giustizia, cd a quella eziandio del procuratore generale della Corte di appello, ove disimpegnasse le funzioni del procuratore del Re, Egli è ben vero che il giudice istruttore è rivocabile come istrattore, ma è troppo sensibile Ia differenza tra l’uno e altro caso, poichè l’istruttore esercita un ufficio che è pro- prio del giudice, sebbene temporario e rivocabile, mentre il giudice chiamato a supplire il pubblico Ministero esercite- rebbe un uffizio proprio soltanto di chi rappresenta il potere esecutivo presso all’ordine giudiziario.

TITOLO VI.

Degli avvocati e procuratori dei poveri,

L’instituzione del benefizio dei poveri per le cause civili e per le criminali, che onora tanto il Piemonte al paragone delle altre nazioni, rimonta al secolo decimoquinto. Amedeo VII, con decreto del 17 giugno 1450, stabili a spese dello Stato un avvocato generale de’ poveri nella cittá di Ciam-