Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/432

magistrato di Cassazione ha dichiarato nulle le sentenze pro- nunziate coll’intervento di quel membro straordinario (1). Tali inconvenienti potrebbero accrescersi grandemente, poichè, permettendo la legge elettorale che siedano nella Ca- mera elettiva 51 impiegati, buona parte di questi potrebbero appartenere all’ordine giudiziario.

Ma se la Commissione fu d’accordo col signor ministro intorno alla necessitá di adottare un provvedimento che as- sicuri il pronto disbrigo degli affari giudiziari, non potè d’altra parte convenire con lui sul mezzo a tale fine pro- posto. Essa ha creduto che il diritto di assistenza sia un mezzo indiretto, non dignitoso, non giusto e non sempre efficace per ottenere l’intento.

È un mezzo indiretto, poichè con esso non s’interdice la nomina di un magistrato alla carica di senatore o di deputato, ma si priva il senatore e il deputato di una parte del suo sti- pendio, ond’egli per sottrarsi a tale perdita rinunci alle fun- zioni politiche, o ne trascuri i doveri.

Non è dignitoso perchè fa giuocare l’interesse pecuniario in uffici tanto sublimi e delicati.

Non è giusto, perchè l’inconveniente che si vuole riparare sí riproduce in tutto o in parte negli altri rami di servizio, i di cui funzionari ponno essere eletti senatori o deputati. Si riproduce per la Camera elettiva negli impiegati dell’ordine amministrativo che esercitano un impiego di grado non infe- riore a quello d’intendente generale; negli uffiziali del Genio civile e delle miniere non inferiore al grado d’ingegrere- capo; negli uffiziali di qualunque grado, e nei membri del eorpo insegnante. Si riproduce pei Senato negli ambascia - fori ed inviati straordinari, negli uffiziali generali di terra e di mare, negli intendenti generali, e negli avvocati e pro- curatori generali. Se tutti costoro possono abbandonare le loro sedi pel corso delle Sessioni parlamentari, ove per vo- lontá del Re sieno senatori, o per libero voto degli elettori sieno deputati, e se pel tempo di loro assenza nulla perdono sui loro stipendi, come sará giusto che i membri giudicanti delle Cortí e dei tribunali trovandosi nelle medesime condi- zioni debbano invece soggiacere a tale perdita ?

Finalmente non è sempre efficace, giacchè per quei giudici che non curando l’interesse pecuniario non ricuseranno il mandato politico, e ne adempiranno assiduamente i doveri, non cesserá di essere mancante il personale di servizio e quindi fallirá l’intento che si è prefisso il Ministero. Nè vale opporre che il Governo potrebbe servirsi dei diritti di as- sistenza perduti dagli assenti e ceduti a pro dell’erario, onde avvisare a mezzi straordinari di agevolare il servizio; imper- ciocchè se è vero, come fu detto nella relazione, che il per- sonale delle Corti e dei tribunali vuolsi ordinare in guisa che non siavi eccesso, sará pur vero che i magistrati assenti per causa di mandato politico si troveranno compresi nei quadri del personaje strettamente necessario, nè il Governo avrá facoltá di nominare straordinariamente altri giudici che ne facciano le veci nel tempo dell’assenza, perchè i detti quadri essendo fissati dalla legge organica, il putere esecu- tivo non potrebbe giammai dipartirsene, Nè potrepbesi con- venientemente ricorrere al ripiego di leggi speciali nelle occorrenze dei casi, non tanto perchè si debbono evitare per quanto possibile le deroghe alle leggi organiche, ma piú an- cora perchè, essendo tuttodí in facoltá dei magistrati che sie- dono nel Senato o nella Camera elettiva di recarsi alle foro

(1) Decisioni della Corte di cassazione 19 aprile 1854 sul ri-

corso Gabriel, 6 e 10 maggio stesso anno sui ricorsi Biancheri e Breuillé,

sedi e prendere parte ai diritti di assistenza, diverrebbe troppo precaria la condizione dei loro surrogati e troppo incerto il compenso che l’erario attenderebbe dai diritti di assistenza, onde ripienarsi delle spese di surrogazione.

Per tuiti questi motivi la vostra Commissione ha respinto a voti unanimi, come giá fu narrato (1), le disposizioni del progetto sui diritti di assistenza alle udienze, consigliando che si ripari ai notati inconvenienti con leggi apposite e con provvedimenti diretti, salvo alla Camera il deci- dere, quando se ne presenti l’opportunitá, se debbasi solo provvedere pei membri giudicanti delle Corti e dei tribunali, ovvero eziandio per gli altri impiegati dello Stato che ab- biano l’onore di sedere nel Parlamento.

TITOLO V. Del Ministero pubblico.

a«Nè i Greci, né i Romani avevano il pubblico Ministero. L’accusa dei misfatti entrava nella somma dei diritti della cittadinanza: ogni cittadino poteva menare al giudizio qua- lunque colpevole. Il magistrato dava avvocati particolari e tutori agli orfani, alle vedove, agl’interdetti, ai poveri: questi avvocati venivano pagati col danaro pubblico. Ogni corporazione aveva il suo protettore particolare che la difen= deva presso i tribunali. Gli stessi Cesari, diventati padroni dell’Impero ebbero come ogni altro il loro agente per la ri- scossione delle rendite, e per la difesa del loro patrimonio, privato, che anche allora era distinto dalle rendite pub- bliche» (2).

L’autore delio Spirito delle leggi disse ammirabile la isti- tuzione del pubblico Ministero, considerandola solo in rap- porto all’azione pubblica per la repressione dei reati (3), ma è pure aunmirabile in rapporto alle funzioni che esercita nei giudizi civili.

Ogni cittadino è libero e indipendente nell’esercizio dei propri diritti: quindi il giudice non esercita spontaneamente la propria giurisdizione, ma l’esercita solo allorquando ne è richiesto, e nei limiti della propria instanza. Di qui il noto vizio dell’extra et ultra petita. Ma appunto perchè il giu- dice dev’essere neutro e passivo, è necessario che siavi il mezzo di settoporre alla di lui decisione ciò che interessa Pintera societá, per esempio, se trattisi di beni che fanno parte del patrimonio dello Stato 0 debbasi mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini cffesi o minacciati da fatti illeciti. Né ciò è ancora tutto, poichè la societá non può rimanere spettatrice indifferente ogniqualvolta i deboli ricla- mino assistenza e speciale protezione, o siano compromessi gli averi di pubblici stabilimenti, o si questioni sul senso e sugli effetti delle leggi di pubblico interesse, Fu quindi in- ventato il pubblico Ministero che rappresenta l’intera so- cietá al cospetto della magistratura. Allorchè la societá è offesa o minacciata in modo diretto, il pubblico Ministero

(1) Questa deliberazione della Commissione fu presa nella riunione del 3 febbraio, nè quindi può dirsi determinato dalle posteriori risoluzioni del Governo francese annunziate per la prima volta nella Gazzetta Piemontese del 13 marzo successiva colla data di Parigi 9 ruarzo 1854.

(2) Nrcora Nicorim, Della procedura penale, vol. 1, $ 504.

(3) < Nous avons aujourd’hul une loi admirable : c’est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les lois, prépose un officier dans chaque tribunal pour poursuivre en son nom tous les crimes ; de sorte que la fonetion des délateurs est in-

| connue parmi nous.» Moxresquisv, lib. VI, cap. vin.