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IONE DEL 1853-54

La legge del 27 ventoso anno 8 (articolo 19) ordinò chela metá dello stipendio dei presidenti, dei vice-presidenti e degli altri giudici fosse pesta in massa per essere distribuita in diritti di assistenza anche’ a favore dei supplenti, che i com- missari e i loro sostituiti fossero pure soggetti, in caso di as- senza, ad nina ritenuta, Quindi cel decreto imperiale del 30 marzo 41808 fu stabilito il modo di appuntare calore che mancassero alle sedute. Finalmente con altro decreto del 30 gennaio 18414 (articolo 30 e 31) furono date nuove dispasi- z’oní sulla massa dei diritti di assistenza e sulla loro distri. buzione,

Ciò non pertanto la vostra Commissinna deliberò a voti unanimi di proporvi che sieno tolte dalla presente legge le disposizioni contenute negli articoli 135, 1534 e 135 del pro- getto del Governo.

Prima di giungere a tale conclusione si esaminò la que- stione setto doppio rapporto: in rapporto cioé della colpevole traseuranza del ciudice nell’adempimento dei sua! Javeri, ed in rapporto della legittima di Ini assenza dalla propria sede.

Sotto il primo aspetto nen è sembrato necessario mante- nere il diritto di assistenza. come mezzo efficace di meglio assicurare l’assiduo intervento dei giudici alle sedute delle Corti e dei tribunali, basfango a fal uopo le altre disposi- zioni del progetto, che li assoggeftano ai provvedimenti di- sciplinari ogniqualvolta contravvengono ai doveri del proprio uffizio, ed autorizzano perfino la loro rivocazione, ove ricu- sino di adempiere un dovere imposto lero dalla legge o dai regolamenti, ovrero diano preve di abituale negligenza. Curi il Governo la rigoresa osservanza di fali disposizioni, lo che nor sará difficile, riordinato che sia il pubblico Hinistero in conformitá del progetto, e si persnaderá non esservi bi- sogno del diritto di assistenza per obbligare, ove d’uopo, i giudici al fedele adempimento dei loro doveri. D’altra parte il diritto di assistenza potrebbo offendere la dignitá della magistratura, facendola credere precipuamento animata da interesse pecuniarie nel disimpegno delle nobili e delicate sue funzioni, e Vassoggeiterebbe ad una misura escezionale e quindi odiosa, imperciocchè lo stipendio degli altri funzio-

nari, non esclasi gli uffiziali det pubblico Ministero, non è

corrisposto nè in tutto nè in parte ip ragione del servizio ef. fettivamente prestato, ma in somma fissa per ogni anno, salve Je censure, le sospensioni dall’ufficio e le destituzioni contro coloro che non adenipione si propri doveri. La stessa dissuetudine in cui è cadulo in Francia il sistema di appun- tare i giudici che non intervengono, o che arrivano tardi alle udienze, è una prova che contraddice alla bontá del sistema, come lo è tra noi il fatia giá netato della inosservanza delP’ar. ticolo HI dell’editto organico del 1822. Se la cosa non fosse cosí, i legislatori della Francia avrebbero studiato di rifor- marlo in modo da renderlo piú efficace ed obbligatorio, ed invece nell’anno corrente il Governo imperiale preseniò al Corpo legislativo un progetto di legge diretto a far cessare la divisione degii stipendi dei magistrati in appuntamento fisso, in diritto di assistenza ed in supplimento di stipendio. Tale pregeilo non inconirò eppositori; fu accetiato a veti una-

en droits d’assistence entre les juges et le commissaire du Roi présents, et entre les membres des directoires ct ics procu- reurs-géndranz-syndics, et les procureurs-syndics présente, d’après le registre de pointe qui sera tenn par le greffier ou secrétalro et signé è chaque séance tant par le président, que par le greffier ou secrétairo.

(Collection genérale des lois, ete., tom. IL, première partie, pag. 30. Paris, Imprimerie Royale 1792.)

nimi da quell’Assem:blea nel primo di maggio, ed, approvato dal Senate, acquistò forza di legge, essendo stato sanzionato dall’imperatore nel giorno 23 di quel mese (1).

Mirando all’altro lafo della quistione, giova ritenere anzi- fuito essere chiaramente stabilito nel progetto del Governo che l’assenza, quantanque autorizzata per motivi speciali (ssivo quella scitanto che deriva da infermitá o da servizio per funzioni giudiziarie), produrrebbe la perdita dei diritti di assistenza. Quindi il senatore e il deputato, che per inter-. venire alle sedute del Senato e della Camerz sarebbe co- stretto ad assentarsi dalla sede della Corte di cui è membro, dovrebbe perdere una parte dello stipendio perdendo i diritti di assistenza alle udienze, Tale risultato è anche meglio chia- rito dalla relazione del signor ministro, ove si leggono le se- guenti parole: «È per ogni riguardo conveniente che i giu- dici inamovibili, i quali si trovano assicurata la carriera, e ricevene dallo Sfafo uno stipendio, non divergano ad altre cconnazioni incompatibili celle funzioni giudiziarie, le quali richieggono una continuata ed esclusiva applicazione. E per- tanto, a tenore di questo progetto, andranno solamente esenti dalla perdita dei diritti di assistenza quei giudici, i quali, o per infermitá legalmente giustificata, o per ragioni di servizio veramente giudiziario, si saranno trovati nell’im- possibilitá d’intervenire alle prescritte udienze.»

Lo Statuto però ha dichiarato eleggibili a senatori i primi presidenti e i presidenti della Corte di cassazione e della

presidenti di classe di esse Corti dopo tre anni di funzioni, e j consiglieri di cassazione dopo cinque anni (articolo 83); ela legge eletiorale del 17 marzo i848 dichiarando non eleggi- bili a dopufali } funzionari amovibili deli’crdine giudiziario, permise ele si eleggessero i giudici inamovibili (articolo 98),

H ministro guardasigilli chiamato nel seno della Commis-

te paiesò gli inconvenienti che si lamentano nell’attuale sistema per causa dei membri dell’ordine giudiziario che sie- dono nel Parlamento. H magistrato che si allontana dalla propria sede per trasferirsi in Torino pel corso delle Sessioni legislative, tralascia quasi interamente l’esercizio delle fan- zioni giudiziarie ; imperciocchè nei pochi mesi dell’anno, nei quali sta chiuso il Parlamento, ricorrono le ferie, delle quali egli è in diritto di prafittare non meno di colore che eserci- tarona quelle funzioni per tutto il corso dell’anno giuridico. Se in fal guisa due o piú magistrati manchino abitualmente in una Corte o in un tribunale, ne segue di necessitá. che in quella Corte e in quel tribunale trovasi incagliata l’ammini- strazione della giustizia, giacchè il personale assegnato ad ogni corno giudiziario dove strettamente corrispondere alle bisogna del relativo servizio. A comprova di ciò gioverá rammentare quanto risultò dalle discussioni seguite panti questa Camera nella ternata del 25 marzo 185% intorno all’articolo 16 della legge che modificò Vedilto ed il regolamento sulla Corte di eassazione, che cioè nelle Corti di appello di Nizza e di Cagliari Ja elezione a deputati di aleuni consiglieri ha fatto sí che manca talvolta il numero necessario per giudicare. Il Ministero ha creduto potersi autorizzare per decreto reale il presidente del tribunale a sedere nella prima di quelle Corti; ma il

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(1) Afoniteur Universel delli 3 e 13 maggio e delli 10 luglio 1854. L’articolo primo di tale legge è concepito cosí:

«Les traitements des magistrats de la Cour de cassation, des Conrs impériales et des tribunaux de première instance cessent d’étre divisés en traitement fixe, droits d’assistence et suppl&ments de traitement. Ces allocations réunies constituent

le traitement des magistrats,»