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che il giudice incolpato dovrá presentarsi personalmenie, e che nei giudizi disciplinari non è ammesso l’intervento dei difensori (articoli 40 e 41). Permette però al imagisirato od al tribunale di autorizzarlo, per giusti motivi, a presentare le proprie difese in iscritto.

Tale sistema mantiene nei suci limiti questa specie di giu- dizi, e provvede abbastanza all’interesse dell’iscolpaio cen autorizzarlo, secondo te circostanze, a difendersi in iscritto. Esso impertanto fu riprodoito in questo progetto, e la vostra Commissione lo acceltò,

Ma se l’incolpato non comparisee e non presenta le sue di- fese in iscritto, potrá egli fare opposizione alla deliberazione del tribunale o della Corte? Questo dubbio non è tolte nelle leggi francesi; ma siccome Vopposizione, nel caso di conta- macia, è il compimento del diritto di difesa, e quindi deve dirsi autorizzata tattavolta che la legge non la diniega espres- samente , cosí è opinione comune degli seriiteri che, anche nelle materie disciplinari, l’incolpato che fu contumace possa valersi di tale mezzo onde purgarsi dall’accusa rimpetfo a quei medesimi giudici che lo hanno condannato senza averlo senfito (1). Hd infatti, la Corte di cassazione, in virtú di tale principio, decise nel 20 febbraio 1825 che un avvocato cone dannato in contumacia per mancamento di disciplina era in diritto di fare opposizione alla condanna.

La prerogativa che il progetto del Governo accorda al mi» nistro della giustizia di approvare qualunque deliberazione in materia di disciplina prima che possa essere eseguita, non fu ammessa nella legge del 1851, cd a primo aspetto può comparire esorbitante, «Dal ministro della giuatizia (è scritto nella relazione del Governo) deve cominciare, ed in esso deve compiersi, il giro dell’azione disciplinare, affinchè rimanga

- bene stabilito che l’ordine giudiziario nei suoi interni rap- porti deve pur sempre riconoscere per moderatore supremo il potere esecutivo. Quindi è che, seguendo l’esempio della legislazione francese, si è in ultimo introdotta in questo pro- getto la disposizione che le deliberazioni in maieria di disci. plina non potranno essere eseguite senza che vengano prima dal ministro della giustizia, a cui dovranno trasmettersi, ap- provate.»

Non v’ha dubbio infatti che tra noi, come in Francia, il guardasigiili, ministro della giustizia, è il capo della magi- stratura, ed a lui perciò debbono essere suberdinati i membri tutti dell’ordine giudiziario. Di qui il diritto, anzi il dovere, di esercitare sovra di essi un’alta sorvegilanza e di ammo- nirli, Di qui il diritto di chiamare a sè qualunque di essi onde si spieghi sui fatti che gli sono imputati, e Pobbiigo preciso nel chiamato di presentarsi nel termine a tale fine assegna togli. Di qui finalmente il diritto di rivedere le deliberazioni disciplisari, ed ordinarne 6 no Ja esecuzione secondo le cir- costanze, E questa prerogativa è anche necessaria nell’inte- resse del servizio di cui il ministro è responsabile in faccia Al Parlamento, potendo talvolta incagliarlo la esecuzione delle pene disciplinari, e quella soprattutto della sospensione.

La legge francese del 20 aprile 1840 (articolo 56), nell’or- dinare che sia reso conto al gran giudice, ministro della giu- slizia, delle decisioni in materia disciplinare, e nel prescri- vere che non si mandino ad esecuzione finchè non siano da lui approvate, accennò selianto alle Corti d’appello, non a quella di Cassazione ; e ciò pel motivo clfe, siccome il gran giudice presiedeva la Corte suprema nelle deite materie, sa-

(1) Carsor, Discipline pudiciaire, pag. 9, 62, 30, 110 e 129, Moris, De la discipline, tomi. Il, n° 778. Moutor, pag. 205 alla nota, Rolland de Villargues, etc.

rebbe perciò stato assurdo che, dopo aver concorso in una decisione, avesse avuio il diritto di rivederia e rigettarla (1). Ma siccome nel nostro sistema il ministro della giustizia non sarebbe mai parte né della Corte di cassazione, nè di altra Corte 0 tribunale; cosí nel progetto del Governo fu stabilito, senza restrizioni, che tutie le deliberazioni in materia di di- sciplina dovranno a lui trasmettersi, e non potranno essere eseguite se non seno da esso approvate.

Per le cose fin qui deite la vostra Commissione accettò la proposta nella sua sostanza, mutandoae alcuni termini.

TITOLO IV.

Degli stipendi e dei diritti di assistenza.

Riservando all’esame delle tabelle quanto riguarda gli sti- pendi dei giadici, dei membri del pubblico Ministero e degli altri funzionari dell’ordine giudiziario, parleremo in questo titolo dei diritti di assistenza.

Parve a molti che il guardasigilli avesse creato una nuova disposizione coll’assegnare la metá dello stipendio ai membri giudicanti delle Corti e dei tribunali in proporzione delle se- dute a cui essi sarebbero infervenuti, imperciocchè nella pra- fica un fale sistema non è fra noi conosciuto, e nemgieno erasi introdotto nel progetto del 1851, Ma pure il guardasi. gilii altro non fece che adottare in massima e meglio ordi- riare nelle sue applicazioni un principio giá stabilito nell’e- ditto organico del 27 seitembre 1822, ove all’articolo Ul sta scritta la seguente disposizione: «metá dello stipendio spet- fante si senatori, collaterali ed assessori, anche per i posti vacanti, sará messa in massa per essere distribuita in drifii di assistenza e retribuzioni a ragion di lavoro, come sará bl- ter/ormente determinato.»

Forse il Governo non ha piú determinato quanto erasi ri- servato di fare per l’eseguimento di tale disposizione, ed è perciò che mai o quasi mai fu essa adempita,

In Francia è stabilito da molto tempo il diritto di assistenza alle udienze, ed anche colá è caduto pressochè in dissuetu- dine, perchè, come disse il ministro nella sua relazione, «ciò che gli assenti perdevano tornava a profitto dei presenti, e questi di mal animo si adattavanc a lucrare in danno dei loro colleghi, e per cosí fatti delicati riguardi opponevano ostacoli all’eseguimento della legge.»

Il diriito d’assistenza fu stabilito dall’Assemblea nazionale con decreti delli 30 e 3I agosto, 1 e 2 settembre 41790, e venne fissato in proporzione dei diversi stipendi (2),

(1) Vedi Morin, tom. I, pag. 28, e tom. I, pag. 265. Tarbé, pag. 90, ecc.

(2) Il sera distrait des divers traitemens ci-dessus attribués aux juges, commissaires du rol eh aux membres des directoires une somme :

De 300 livres sur

De 450 livres sur

De 600 livres sur livres.

De 900 livres sur un traitement de 2000 livres.

De 1200 livres sur un traifement de 2400 livres.

un traitement de 900 livres, un traitement de 1200 livros. les traitemens de 1500, de 1600 et de 1800

1l sera également distrait des traitemens des procureurs gé- néraux, syadios et des procureurs-syndics, une somme :

De 300 livres sur un treitemont de 1600 livres,

De 450 livres sur un traitenont de 2000 livres,

Doe 600 liv traitemens de 2400 et de 3000 IMvres. ) IVECS ement do 4009 livres, ie 1200 livres sur un traitement de 5000 livres,

res sur les

Cos sommes distraites seront miscs en masse et distribuées