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ste una Borsa di cosimercio, nelle quali è utile d’instituire una 0 due specie di mediatori, sebbene il piccol numero loro non renda possibile nè necessaria una Camera sindacale.

Questo numero però potrebbe accrescersi dove è scarso, 0 scemare dove è sufficiente. Ond’è che non la legge ma Pam- ministrazione soltanto può tener dietro alla opportunitá di ipstituire, ovvero no, il sindacato nei luoghi in cui non vi è Borsa di commercio.

Di qui la clausola che leggesi nell’articolo 26 del presente progetto.

Non dirò di alcune altre lievi variazioni emergenti per lo piú dalle precedenti, o motivate da ragioni talmente semplici e chiare che non hanno mestieri di essere espresse.

Signori ! lí riordinamento del presente sistema concernente la mediazione è giá da lunga pezza reclamato dal commercio, ed il progetto che su la materia sottopongo alle vostre deli- berazioni è il risultamento non solo degli studi de! Governo, ma sí ancora dell’opera di quegli egregi membri del Senato che voi delegaste come i piú acconci a compierla. Ho quindi piena fiducia che voi sarete per giudicarlo meritevole della vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE.

Capo I. — Disposizioni preliminari.

Art. 1. Gli agenti di cambio ed i sensali, contemplati pella sezione Il, titolo IV, libro I del Codice di commercio, ammessi all’esercizio del loro ufficio nel modo indicato dalla

. presente legge, sono i soli mediatori riconosciuti.

Art. 2. Ve ne saranno in tutte le cittá dove esiste una Borsa di commercio.

Il Governo però con decreto reale potrá designare altri luoghi ove crederá necessaria l’instituzione di una o piú delle specie di mediatori riconosciuti dalla legge.

Art. 3. Nei luoghi ove saranno stabiliti siffatti mediatori il divieto di cui è parola nell’articolo 85 del Codice di com- mercio non si estende :

a) A coloro che trattano da se medesimi i propri affari commerciali, siccome £ detto nel citato articolo;

b) Ai commessi che li trattino unicamente per conto dei principali al cui stipendio vivono;

c) Infine, a chi per un determinato affare fosse munito di speciale procura per atto pubblico o privato fatto debitamente insinuare.

Art. 4. Non pertanto ai sali mediatori riconosciuti sono ri- servati gli atti nei quali la legge prescrive assolutamente P’in- tervento di un mediatore.

Capo II. — Condizioni d’ammissione.

Art. 5. Per essere riconosciuto mediatore sono richieste le condizioni seguenti :

e) L’etá di venticinque anni;

b) Il godimento dei diritti civili;

c) Il non trovarsi nel caso preveduto dall’articolo 86 del Codice di commercio ;

d) Il non aver patifa condanna criminale o correzionale per bancarotta, furto o frode;

€) Due anni almeno di esercizio nella professione di nego- ziante o di pratica appresso di un banchiere, di un nego- ziante, di un mediatore del genere a cui si aspira, 0 di pratica presso un notaio, se trattasi di un aspirante alla qualitá di sensale di assicurazioni ;

f) Una cauzione determinata dalla rispettiva Camera di commercio o municipio per ciascun genere di mediazione, nei limiti di tremila lire a ventimila per gli agenti di cambio e di mille a tremila per gli altri sensali.

Art. 6, Il Governo con decreto reale prescriverá inoltre un esame per gli aspiranti a quei rami di mediazione che ri- chiedono speciali conoscenze e per quei luoghi ove il crederá necessario.

Art. 7. Per la prestazione ed approvazione della cauzione, come pel suo svincolamento e restituzione, venendone il caso, si osserveranno le leggi, i regolamenti e le istruzioni in vigore per riguardo agli ufficiali pubblici soggetti a mal- leveria. .

Art. 8. La cauzione dei mediatori è addetta per privi- legio :

41° Alla guarentigia delle condanne intervenute in dipen- denza dell’esercizio delle loro funzioni ;

2° AI pagamento delle pene pecuniarie incorse dal media- tore e della tassa di patente.

Art. 9. Apparterrá alla Camera di commercio o ai muni- cipi, sentito l’avviso della Camera sindacale, ove esiste, di mandare inscrivere nel ruolo di cui è menzione all’articolo 76 del Codice di commercio, gli aspiranti che le consti avere giustificato l’adempimento di tutte le prescritte condizioni.

Art. 10. La stessa persona può esercitare cumulativamente piú specie di mediazione, purchè presti le corrispondenti cauzioni e adempia alle altre condizioni richieste dalla legge.

Art. 14. Il ruolo anzidetto esprimente la specie ed il ramo di mediazione cui ciascuno degl’iscritti è addetto, dovrá es- sere e rimanere sempre affisso non tanto nella sala del tri- bunale di commercio, nel cui distretto i medesimi esercite- ranno il loro Ministero, ma eziandio nelle sale della Borsa, della Camera di commercio e della Camera sindacale, o del municipio.

Capo II. — Speciali obblighi e divieti.

Art. 42, Oltre all’adempimento degli obblighi imposti ai mediatori dal Codice di commercio andranno essi soggetti ai seguenti :

1° Gli agenti di cambio sono tenuti a dichiarare giornal- mente alla Borsa le negoziazioni seguite a loro mediazione;

2° 1 sensali saranno anche obbligati a fare simili dichiara- zioni sia alla Borsa, ove esiste, sia al municipio nen meno di una volta per settimana, nei giorni e sotto le condizioni che saranno prescritte dai regolamenti stabiliti dalle Camere di commercio e dai municipi.

Siffatte dichiarazioni comprenderanno le sole negoziazioni il cui valore ammonta almeno a lire 3000 se trattasi di fondi o sete, ovvero almeno a lire 1000 se risguardano altre merci;

5° I mediatori dovranno essere costantemente muniti di libretto, dispensato dalla formalitá del bollo, destinato ad annotarvi, anche a semplice matita, al momento della loro conclusione, tutte le operazioni a lore mediazione seguite, indicandone sommariamente l’oggetto e le condizioni essen- ziali, con rimetterne senza indugio la relativa nota per essi firmata alle parti interessate.

Queste stesse operazioni saranno quindi entro la giornata in modo piú particolareggiato registrate nel libro prescritto all’articolo 87 del Codice di commercio, con darsi in confor- mitá di esso alle parti, se la richiedono, copia pure firmata dal mediatore del contratto nei termini medesimi in cui fu posto a registro.