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giudice per debolezza di mente o per infermitá non potesse piú compiere i doveri della sua carica, potrebbe essere ugualmente dispensato da ulteriore servizio sull’avviso con- forme del Consiglio superiore di discinlina. Questo secondo emendamento ottenne il suffragio di cinque commissari (1).

Il ministro della giustizia, informato dalla Commissione di tali emendamenti, fece instanza s’introducesse almeno una disposizione transitoria che mantenesse neile loro funzioni quei canuti e venerandi magistrati che alla promulgazione della legge avranno varcata l’etá stabilita, e che, essendo onore e specchio alla nostra magistratura, possono dirsi prova vivente di quegli esseri privilegiati che formano ecca- zione rara nel comune degli uomini. Fu bene aceclto questo giusto riguardo, ed altro non rimase che fissare il concetto della desiderata temporaria eccezione, Le disposizioni tran - sitorie tendono appunto a conciliare il passato col futuro, nè scmpre possono accettare i principii rigorori di ragione e di giustizia, cui tante volte antepongono considerazioni di pura equitá, Stabilire che la nuova fegge non sará mai applicabile a quei giudici inamovibili che al tempo di sua promulgazione avranno giá compiuti gli anni 75, non parve cosa buona, de- rivandone le sconcio che colui il quale avrebbe compiuto quella etá in un dato giorno sarebbe rimasto inamovibile a vita, mentre quell’altro che l’avrebbe compiuta nel dimani avrebbe cessato di pien diritto dalle sue funzioni; ia quale diversitá di trattamento non è sembrata accettabile, Per evi- tarla si preferí di rimandare per tuiti al primo di genna”: del 1860 tanto l’attuazione dell’articolo che fa cessare i giu- dici giunti all’etá stabilita, quanto i’attaazione obbligatoria di tutti i nuovi stipendi su cui provvedeva L’articolo 202 del progetto del Ministero; e cosí si ebbe riguardo eziandio per l’uno e per l’altro oggetto alle atiuali cundizioni delle pub- bliche finanze.

Risolute cosí le quistioni di massima, rimane a far cenno degli emendamenti che furono introdotti nei capit, n e ni del titolo HI del progetto.

Capo I, — Della inamovibilitá.

Nell’articolo 83 del progetto del Governo corrispondenie all’articclo 158 di quello della Commissione, si aggiunse va alinea ende obbligare il Ministero a comunicare in iscritto al Consiglio superiore di disciplina le circostanze di fatto, che richiedono il traslocamento del giadice inamovibile per Duti- litá del servizio, ogniqualvolta esso gindice non abbia accen- sentito di essere traslocato. Tale aggiunta è conseguenza di quanto fu detto in ordine alla seconda questione di massima.

Uno dei commissari della minoranza ha espresso l’opinione che, onde avere una vera ed efficace guarentigia per l’indi- pendenza della magistratura, fosse necessario che il Consi- glio superiore di disciplina sia composto di membri della Corte di cassazione, i quali sono generalmente inamovibili e

(1) Nella Camera dei Rappresentanti del Belgio, il signor Lelibvre, mentre difendova dagli attacchi la disposizione del progetto del Governo diretta a mettere a riposo i magistrati dopo compiuta l’etá di 70 anni, opinava però che tale etá con- venisse portarla ai 75 anni, perchè, secondo lui, l’esperienza dimostrava che all’etá di 70 anni vi crano non pochi magi- strati che godevano ancora della integritá delle loro fucoltá intellettuali, Egli quindi aveva proposto un emendamento in tale conformitá che era stato accettato dal Ministero. (Vedi Annali del Parlamento del Belgio, Sessione 1848 e 1819, pagine 1195 e 1210.)

maggiormente sottratti all’influenza governativa per l’alta loro posizione sociale.

Riconobbe però che trattandosi di semplici traslogazioni, anche per l’utilitá di servizio, Vintervento dell’intiera Corte di cassazione poteva dare luogo ad inconvenienti ed inca- gliare l’amministrazione della giustizia, e che perciò era suf- ficiente una Commissione di sette membri della medesima Corte.

Laonde propose il seguente sistema riguardo alle trasloca- zioni:

«I giudici che hanno acquistata l’inamovibilitá, possono per l’utilitá del servizio essere traslocati da una Corte o tri- bunale in altra Corte o tribunale con paritá di grado e di stipendio, previo il voto favorevole del Consiglio superiore di disciplina.

«Questo Consiglio è composto del presidente e di sei membri della Corte di cassazione, da nominarsi con decreto reale al principio di ciascun anno giuridico.

«Le deliberazioni del Consiglio non sono valide che col- l’intervento di cinque membri.

«La Presidenza del Consiglio spetta al presidente della Corte di cassazione ed in sua assenza al consigliere piú an- ziano.»

L’articolo 86 del progetto dei Ministero (articolo 161 della Commissione) è la riproduzione letterale dell’articolo 2 della legge 19 maggio 1851, e le discussioni che seguirono nel sero della Camera nella seduta 11 aprile 1851 ne chiari. scono il senso e la partata, L’inamovibilitá cssendo stabilita nell’interesse pubblico non giá nel privato, quando si riduce per legge il corpo di una Corte o di un tribunale, oppure lo si sopprime, l’interesse personale dei giudici che compo- nevano quella Corte 6 quel tribunale cede all’interesse pub- blico, Considerandesi interesse dei giudici, potrebbero av- visarsi piú conforme ai principii di stretta giustizia il far cadere la riduzione sulla generalitá di essi in ragione della rispettiva anzianitá; ma un’applicazione siffatta recherebbe troppo grave sconvolgimento in tulta Ja magistratura. Que- sto inconveniente indusse allora la Camera a respingere un emendamento diretto a far sí che nel caso di soppressione di una Corte o di un tribunale, ovvero nel caso di riduzione del suo personale, i giudici inamovibili rimasti fuori pianta sî dovessero collocare, secondo la loro anzianitá, in altre Corti o in altri tribunali in juogo dei giudici amovibili, È da rite- nere soprattutto che la mentovata soppressione o riduzione non può aver luogo che in forza di legge; il quale principio, giá ammesso da futti nelle succitate discussioni, è anche piú certo ed evidente nel sistema dell’attuale progetto a cui vanno unite le tabelle del personale di {utte le Corti e di tutti i tribunali dello Stato,

Vi fa nei vostri uffizi chi emise il voto che in questo pro- gelto venisse fissata la sorte fatura dei giudici inamovibili rimasti fuori pianta per le cause sovra accennate ; ma fu ri- sposto che ciò doveva formare oggetto di alire leggi generali sulle aspettative e sulle pensioni di riposo, mentre cessata in tal caso la qualitá di giudice, colui che ne era investito, deve essere trattato al pari di ogui altro funzionario che rimanga fuori pianta per soppressione o riduzione d’impiego.

Dietro quanto fu detto sulla quarta questione di massima furono soppressi i due alinea dell’articolo 87 del progetto ministeriale (articolo 162 della Commissione), e l’eti venne fissata per tutti agli anni 75.

La espressione generica di condanna comprende non solo le condanne in materia penale, ma quelle eziandio di mate- ria civile, essendo noto che chi deve una somma € non la