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POGGI

LI PARL AME NTARI

non fu accsifata della Commissione dell’Assemblea nazionale che «lla presunzione legale prefer sostituire il parere di una Commissione mista e del Consiglio di Stato, come giá si ec- cenuò ragionando sulla terza questione.

Non tardò molto il trionfo della opisione messa innanzi dalla Commissione governativa, impercicechè Luigi Napo- leone sulla proposta del ministra della giustizia, e dietro ela- borato di lui rapporto, decretò alla data del 1° marzo 152 quelle medesime gisposizioni che il nostro gnardasigiili ba trasfuso nel presente progetto. (Bulletin des lois de la Ré- publique francaise, tom. 9, pag. 437) (i).

Due dei vostri comuuissari respinsero il progetto del Mi- nistero su tale panto, perchè a lore e vi cono gindici provetti che iu:te conservano le facoltá infelietteali; perchè d’altra parte provvede abbastanza la é ria dell’arti. colo 11 della legge 19 magrio 4851 ripetofa sostanzialmente nelParticolo 88 del progetto del Governo; perchè fina! mente può riuscire perniciosa la facoltá lasciata al Ministero di conservare in funzioni il gindice inamovibile che abbia com- piuia etá determinsta.

Gli altri commissari acertiarono fn massima il progetta, perchè trovarono buone le ragioni addotte nella relazione del ministro e le altreche fecero adottare in Francia la stessa disposizione,

Dispessendo il giudice da sia ad una etá proveita,

alieriore ser

si was

vizio, giunio che alla societá la conti nuazione della capacitá necessaria per Desercizio delle [un- zioni giuciziarie, e si accorda ad nn tempo riposo onorato a chi ha logorato la vita nel servire la societá, Si provvede ad un tempo al’a dignitá ed all’amor preprio, sottraendo il ma- gistrato ad un solenne giudizio che lo dichiari inabile di fatto, e perciò non se gli toglie la lusinga che la presunzione della ‘legge abbia per sccezione fallito a suo rignardo, Nè s’incorre

l’ètre. La magistrature implique des fonetions aetives et mi- litantes. Il ne faut donc pas, lorsque par l’effet de l’î.ge on de l’infirmité lo magistrat ne peut plus accomplir sa mission, que le principe de l’inamovibilité transiormant le siége en un sorte de patrimoine, s’élève come une barriere devant un rempla- cant anquel son ágce permettrait de rendre des services dont Ia socicté ne saurnit jamais ètre privée. Avrai dire, l’inamovi. bilité duj juge ce doit dtre l’ircrocabilité. L’indépendanee de la ma ‘ature sera suffisamment assurge, si les fonetions ju- diciaires constituent des charges pour un temps determiné, pendani Jequel le pouvoir n’aura pas ia faculté d’en déponiller le titulairo, sauf, bien catendu, le cas de prévarication on dine capieité intelleetuelie et phy» (M. Pan Ri «Je vomrais que l’age de nite fat

i la r tontes, comme ponr le service pú

xé d’avance e une fois pour On fe- rait taive los illusions d’amonr propre et les intéréts de fa- mille; on ne verralit plus de magistrats ocfogénaires se cram- ponner è leur place, au détrimont des plsideurs ct de Ia ju- stice.» {Beeriat Saint-Drix, 7’Ndorie du droit constilutionnel frangais, n° 1205.)

(1) È detto in quel rapporto che « euis le plus de consideration et de gl n savent pas toujours s’e leur pas

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es hommes qui ont cone È

par leur travanx ne arròter è temps ; L’illusion les soutient, 5 los fascine ct les enconrag il n’appartient gu’aux natures fortes, aux intel s de prévolr lemo- ment fatal deleur déelin et ii n par uno courageuse résolution Ie moment si triste de la décadence, Epargnons aux magistrate un combat si A pour leur dignité. Par res- pect mme pour leur vicillesso ne les laissons pas se hasarder jan longtemps sur un terrnin oî iis ne marcheat plus qu’en ‘ survivant ú eux-mmes,»

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nel rischio di violare lo Statuto che nel proclamare la inamo- vibilitá dei giudici, altro non volle che renderli indipendenti per tutto quel tempo in cni banno Pesercizio delle loro fun- zioni; e la indipendenza non è punto scemata quando il giu- dice non per volentá del Governo, ma per volontá della legge

dispensato dalle sue funzioni giunto che sia ad una etá delerminala,

Sarebbe però scemata la indipendenza del giudice, se giunto all’etá stabilita, fosse in balla del Governo mantenerlo nella sua carica o dispensarnelo, perchè allora il gindice ina- movibile diverreLbe amovibile, nè piú si avrebbe la guaren- tigia voluta dallo Statuto nell’interesse della giustizia. Poco monia che Jo Statuto abbia ammesso Pamovibilitá pei primi tre anni di esercizio, sí perchè un male inevitabile non ne legittima un altro che può evitarsi; sí perchè raramente si avvera l’amovibilitá del triennio nei giudici superiori, nei quali soprattutto è necessaria Piudipendenza, mentre, adot- tafo per intera il progetto del Governo, all’inconveniente del- Pammoibilitá dei giudici inferiori per trovarsi nel primo triennio di esercizio si aggiungerebbe l’amovibilitá dei giu- dici provetti per avere raggiunta l’etá stabilita ; sí perchè se pon potrebbe il Ministero, senza abuso di polere e senza tema di censura, destiluivo a capriccio i giudici amovibili per di- fetto di triennale esercizio i quali non fossero ossequiosi e pieghevoti a non legoveli insinuazioni, potrebbe invece senza tema di risponsabilitá e di censura licenziare a beneplacito ogni di il giudice provelio, applicando la legge che altra con- dizione non apporrebbe al di lui ritiro, fuorchè quella di no- minargii un successore; sí perchè finalmente lasciando in fa- coitá del Ministero di» cessare o no il giudice provetto, nen sarebbe piú salvo il di lui amor proprio che vuole sal- varsi colleritere il giudizio, giacchè un giudizio avrebbe pur luogo da parte del ministro, e fa sentenza risulterebbe dal faito della namina del successore, Le quali considerazioni indussero quattro dei commissari contro due, essendosi uno

sstennio, di emendare in nodo la disposizione, che giunto al ail etá fissata fusse il giudice dispensato di pieno diritto dal. l’esercizio ulteriore di sue fanzioni (1).

Us tale emendamento ne consigliò un secondo, quello cioè di stabilire per fulti i gindici etá di 75 anni come limite estrema del lore servizio, fatto riflesso che sino a tale etá il Governo aveva profralte le funzioni inamovibili dei membri della Corte di cassazione, e che prima di essa ove qualunque

(1) La Corte di cassazione di l’rancia, come era a prevedersi, pa nei 1818 il progetto di autorizzare il Governo a licen= ziare i giudici che compirono l’anno 70 di loro etú, non esclusi î en di essa Corte, Ciò nullameno dovette ammettere che, adottando il principio, cr assai meglio far cessare di pieno diritto le funzioni del giudice, giunto che ci fosse all’etá deter- minnta, anzichòd attribuire al Governo fa fucoltá di licenziarlo. Ecco come si espresso a tale riguardo :

«Il ne doit y avoir rien de fucaltatif ni d’arbitraire en ce qui concerne l’état des juges. De telles dispositions sont cone traires au principe de l’inamovibilité. Il vaudrait micux dé clarer par la loi qu’ú l’áge de soixante-dix ans accomplis, tout

juge sera mis è la retraite, que de donner an Gouvernoment la,

faculté de Py mettre par un simple arreté. Les magistrats qui approcheront de Dave fatal, perdroni chaque année quelque chose de l’opinion qu’on è de leur indépendanee. Ils se trou- veront dans une position analogue è celles des juges nommés è tomps.» (Observations de la Cour de cassation sur un projet de loi relatif è l’organisation judiciairo, par monsieur le P. P. Portalis, rapporteur au nom de la Commission, Imprimerie De Caprelet, pag. 121.