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giá nello intento di introdurvi l’elemento politico, e tanio meno di far partecipare il Senato e la Camera alta mentovata responsabilitá.

Finalmente, col far nominare dai rispettivi corpi i senatori e i deputati, non si escluderebbe la possibilitá dell’influenza del Governo sul risultato di tali nomine, poichè generalmente il Ministero ha l’appoggio della maggioranza senza cui non può conservare il potere.

Tolto l’interyvento del ministro nel seno del Consiglio, non si ha temere la di lui influenza sulle di iui deliberazioni. Non si ha nemmeno a temere l’elemento politico che possano re- carvi i senatori e i deputati; «í perchè essi non possono es- sere dipendenti dal Governo, essendone esclusi i funzionari stipendiati; sí perchè le loro funzioni durano per una intiera Legislatura e non cessano col mutare dei ministri; sí perchè non essendo eletti dai corpi politici cui appartengono, non hanno incarico di rappresentarvi le opinioni politiche pro- fessate dalle maggioranze di essi corpi, come non hanno tale incarico quei senatori e quei deputati che fanno parte delle Corti e dei tribunali; sí perchè finalmente la missione del Consiglio non è politica, ma limitata a riconoscere ed apprez- sare i fatti denunziati per applicarvi le disposizioni della legge.

Sulla quarta questione.

È utile e conveniente dispensare da ulteriore servizio il giu- dice inamovibile quando è giunto ad una etá determinata?

Il nostro Statuto non ha prescritto, come altri banno fatto, che i giudici siano nominati a vite, sa che dopo tre anni di esercizio siano inamovibili. Questa prerogativa, giá fu detto, non è favore nè privilegio accordato ai giuilici nel loro per- sonale interesse, ma una guarentigia pei cittodini, cosicchè non si debba sacrificare l’interesse della giustizia all’interesse del magistrato. Allorquando l’inamovibilitá cessa di proteg- gere i cittadini per favorire unicamente la persona del giu- dice, non è piú un benefizio per la societá, non una guaren- tigia costituzionale, ma diventa un odioso privilegio. Quindi la nostra legge del 19 maggio 1831 imitando nella sostanza la legge francese del 16 giugno 1824 e quella del Belgio in data 20 maggio 1843, stabilí all’articolo 41{ che, «quando, per una infermitá permanente 0 per debolezza di mente, tn giu- dice inamovibile piú non possa compiere i doveri della sua carica, e ricusi di ritirarsene, il magistrato di Cassazione di- chiarerá che vi è luogo al suo ritiro, salvo it diritto che gli competa a pensione di riposo 0 ad indennitá,»

Ma l’etá avanzata non sará mai presunzione sufficiente della mancata capacitá nel giudice ?

La Costituzione di Nuova York del 1821 fissò un limite alle funzioni del giudice inamovibile, statuendo nel $ 3 dell’arti. colo 5 che «il cancelliere ed i giudici della Corte suprema conserveranno il loro ufficio finchè lo eserciteranno bene, non però oltre l’etá di sessanvanni.»

Nel 1842 il ministro di giustizia nel Belgio presentò alia Camera dei rappresentanti un progetto di legge intorno agli stipendi degli uffiziali dell’ordine giudiziario, nel quale pro- getto aveva inserito una disposizione che metteva a riposo i giudici appena compiuti gli anni 70, La Commissione centrale, accettando il progetto, vi cancellò siffatta disposizione, che perciò non ottenne forza di legge. Piú tardi il Governo del Belgio presentò un altro progetio per diminuire il personale della magistratura, e vi inserí di bel nuovo la predetta di- sposizione. Ma pur questa oltenne la medesima sorte, essendo

stala respinta dalla maggioranza della Comunissione e della Camera, Risulta però dalle seguite discussioni che chi pro- pugnò la disposizione si fondava sopra l’interesse della so- cietá, e sopra lo spirito della Carta costitazionale; mentre coloro che la combatterono senza contraddire alla bontá della proposta, facevano valere la nuda lettera del patto fonda- mentale che, prescrivendo la nomina dei giudici a vila, a- veva, secondo essi, stabilito una inamovibilitá per tutto il tempo della vita, ragione questa che sarebbe scomparsa, ove lo Statuto avesse usato termini diversi (1).

La Commissione governativa nominata in Francia nel 1848 per preparare un progetto di legge sull’organizzazione giudi- ziaria (2), aveva adottato una disposizione che metteva a ri- poso i giudici dei tribunali di prima instanza, delle Corti di appello e delia cassazione all’etá di anni 70, sebbene la Costituzione li volesse nominati «vita (3), e tale disposi- zione era stata accettata dal Governo, come appare dall’arti- colo 54 del progetto che il ministro Marie presentò all’As- semblea nazionale nella seduta det 17 ottobre di quell’anno (4). Per giustificaria fu detto esservi un limite a cui deve arre- starsi la garanzia dell’inamovibilitá del giud’ce, il limite di quella etá che vela l’intelligenza e indebolisce lo spirito, Vi sono bensí degli esseri privilegiati che hanno la fortuna di conservare ad etá avanzata tutta la forza delle loro facoltá; ma, oltrechè rarissime sono queste eccezioni alle quali non deve arrestarsi una legge generale d’ordine pubblico, è anche difficite che tali esseri nell’etá provetta conservino intatta an- che la facoltá dell’attenzione di cui tanto abbisogna un giu- dice per tutto il corso di una lunga e faticosa udienza. Ed è a notare che, giusta il mentovato progetto, quale fu dal Go- verno presentato all’Assemblea, non era facoltativo ma ob- bligatorio il wettere a riposo il giudice giunto che fosse al- Petá di 70 anni (5). «Dans quelle situation (diceva a tale ri- guardo il ministro) se trouverait le jage qui, arrivé près du terme oú son sori va le placer dans la main du pouvoir, au- rait è connaître d’une affaire dans laquelle ce pouvoir serait intéressé? Placé ainsi entre sa conscience et sa position, n’y aura-t-il pas á craindre que son jugement, mème conscien- cieux, ne soit pas environué de ce respect que doit inspirer toute décision jadiciaire?» (6).

La proposta ebbe il suffragio di distinti giureconsulti che sottoposero a critico esame quel progetto di legge (7), ma

(1) Vedansi gli Annali del Parlamento del Belgio, Sessione 1848-49, pag. 253, 1195 e seguenti, :

(2) Questa Commissione, presieduta dal ministro della giu- stizia, era composta dei signori Taillandier, Crémieux, Beth- mont, Martin de Strasbourg, Langlais de la Sarthe, Core, Carré, Déerusy, Faustin Hélie, De Delmas e Aubenas.

(3) Vedasi il Moniteur, 8 ottobre 1848, n° 282, pag. 2743.

(4) Vedasi nel dfonileur del 1848 a pag. 2941.

(5) «Les membres des tribunaux de première instance, des Cours d’appel ct de la Cour de cassation devront ètre mis á la retraite á l’ège de 70 ans accomplis.» (Articolo 34 del pro- getto.)

(6) Moniteur del 1348 a pag. 2940.

(7) Vedasi nella Kevxe de léyislation gli articoli di Pont e di Jule Cauvet (tom. XXXII, pag. 352, e tom. XXXIII, pag. Ge 7.)

«On pourruit également, en respectant la règle salutaire de l’inamovibilité des juges, déterminer un áige fixe, passo le- quella retraite deviendrait obligatoire pour cux.

«L’article du projet de la Commission contient è cet égard une disposition qui me paraît digre d’éloge.» (Monsicur Jule Cauvet.)

«L’inamovibilité n’estpas l’institation è vie, elle ne doit pas