Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/424

a = cu %

Quindi Ia Commissione dell’Assembiea incaricata dell’e- same del progetto di legge sull’ordine giudiziario presentato dal ministro Murie nella seduta del 417 ottobre 1848 vi ag- giunse alcune disposizioni, colle quali fu creata una Commis- sione mista incaricata di verificare se il giudice inamovibile fosse divenuto iticapace di esercitare le sue funzioni per causa di etá o di infermitá. Tale Commissione componevasi del primo presidente della Corte di appello, del procuratore generale, di tre consiglieri estratti a sorte, del bdtonnier dell’ordine degli avvocati, e di altro avvocato delegato dal Consiglio dell’ordine stesso. Se poi trattavasi di giudicare dello stato personale di un membro della Corte di cassazione, la Commissione doveva comporsi del primo presidente, del procuratore generale, di quattro consiglieri di essa Corte estratti a sorte, e del presiuente del Consiglio dell’ordine de- gli avvocati. L’avviso motivato della Commissione doveva tras- mettersi al ministro di giustizia che doveva inviarlo al Consi- glio di Stato per averne il parere, non vincolato dal primo av- viso. Se il parere del Consiglio di Stato era dato nel senso di far luogo al congedo, in tale conformitá pronunziava il presi- dente della repubblica (4).

Codeste disposizioni furono votate dall’Assemblea a grande maggioranza, e solo vi si proposero degli emendamenti di- retti ad escludere dalla Commissione gli avvocati patrocinanti, e a rendere necessario l’avviso favorevole di essa Commis- sione; ma tali emendamenti non avendo ottenuto i voti della maggioranza, furono respinti (2).

Quel progetto, che racchiudeva tante materie, alcune delle quali avevano dato luogo a serie difficoltá ed avevano susci- tato dei vivi contrasti, non potè acquistare forza di legge, non essendosene ammessa la terza deliberazione a causa di una disposizione transitoria presentata dal signor di Monia- lembert in forma di emendamento, e dopo viva discussione adottata dall’Assemblea a debole maggioranza, e a scrutinio di divisione; la quale disposizione mantenendo intangibile la magistratara che trovavasi in esercizio, fu creduta. con- traria all’articolo 114 della Costituzione del 1848. Giova ad ogni modo a far fede che il sistema di abbandonare alla stessa magistratura l’apprezzamento ed il giudizio di quante con- cerne la prerogativa dell’inamovibilitá dei giudici, ron fece

del 16 giugno 1824 restò ineseguita, e cercò d’incolpare il po- tere esecutivo del suo inadempimento, allorchè nel 1848 cen- surò il progetto di legge che autorizzava il licenziamento del giudice inamovibile, giunto che fosse all’etá di 70 anni. «Craint- on que le service en souffre? Redoute-t-on les tristes suites de la caducité des magistrats ? Mais la loi du 16 juin 1824 y a pourvu. Si Von alléguait sa fréiquente inexécution, nous répon- drions que les lois ne sont pas évidemment insuffisantes parce qu’elles sont mal exécutées ou inexécutdes. Leur inexécution ou leur mauvaise exécution est le fait du pouvoir exécutif. La loi du 16 juin 1824 suffit è tous les besoins; on n’a quá tenir la main á son exécution. La complaisance ci les sollicitations qui Pont paralisée, peut-ttre, ne seraient pas moins puissantes

‘contre la Toi nouvelle, etc.» (Observations de la Cour de cas-

sation, ete., pag. 122.)

Anche nel Belgio colla legge del 20 maggio 1845 fu attri- buito alla magistratura il giudizio della incapacitá dei giudici per causa di permanente infermitá, ed il signor Von Hoorebcke nella Camera dei Rappresentanti dichiarò ripetutamente che tale legge non ebbe e non avrá: mil esecuzione, senza che in ciò sia stato contraddetto. (Vedi Annali parlamentari del Bel- gio, Sessione 1848-1849, pag. 1197.)

(1) Moniteur, 1849, vol. I, pag. 211.

(2) Momiteur, 1849, vol. IL, pag. 1283 e 1284,

buona prova in Francia. Ammessa quindi e teoricamente e praticamente ia convenienza di creare un Consiglio superiore di disciplina che non sia composto di soli giudici inamovibili, resta a vedere se sia da accettarsi la proposta del Governo sul modo di comporlo.

Uno dei vostri uffizi propose che la Commissione fosse composta del ministro della giustizia, dei primi presidenti della Corte di cassazione, della Camera dei conti, e della Corte d’appello di Torino, del presidente 0 vice-presidente del Consiglio di Stato, e dei procuratori generali presso la Colle di cassazione € presso la Camera dei conti.

Un altro uffizio propose invece che la Commissione fosse coinposta del ministro della giustizia, di due senatori eletti dal Senato, di due deputati ele.ti dalla Camera, e di quattro consiglieri di Cassazione nominati per decreto reale.

Due uffizi respinsero del tutto la proposta ministeriale di creare una Commissione superiore di disciplina, opinando che dovesse mantenersi il sistema stabilito dalla legge del 1851.

Gli altri tre furono d’avviso che la Commissione possa comporsi nel modo proposto dal Governo; ma due di essi pensarono che la scelta dei senatori e dei deputati dovesse affidarsi ai corpi rispettivi; e l’altro opinò che il ministro non dovesse nè presiederla nè farne parte.

Dopo lunghe discussioni la vostra Commissione alla mag- gioranza di quattro voti contro tre ha dellberato di aderire alla proposta ministeriale, togliendo però al ministro il di. ritto d’intervenire nella Commissione, e obbligando il Go- verno a nominarne i membri sul principio di ogni Legisla- tnra, onde non abbia il mezzo di rinnovarli frequentemente a seconda delle circostanze.

Le cose dette piú sopra in ordine alla questione se si de- vesse affidare alia sola magistratura apprezzamento ed il giudizio di quanto concerne la prerogativa della inamovibi- litá, provano abbastanza, che se la magistratura deve essere rappresentata nel Consiglio superiore di disciplina, non debba però avervi preponderanza. Provano ugualm.nte la conve- nienza che in esso Consiglio abbiano parte personaggi indi- pendenti che appartengano al Parlamento. Provano infine che il Ministero non debba prender parte ad un giudizio pro- vocato da esso, nel quale, invece di recare un voto coscien- zioso ed imparziale, potrebbe esercitare una passionata e perniciosa influenza. Il potere esecutivo verrebbe rappresen- tate nanti il Consiglio dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che vi adempierebbe le funzioni del pub- Dlico Ministero,

Far nominare dai corpi rispettivi i senatori e i deputati, sarebbe cosa non coerenie alle disposizioni dello Statuto, giusta le quali il potere esecutivo appartiene al Re. È desso che nomina a tafte le cariche dello Stato; da esso emana la giustizia, ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli instituisce (articoli 5, 6 e 68).

D’altra parte far nominare i senatori e i deputati dal Se- nato e dalla Camera sarebbe lo stesso che dare a tali nomine un colore politico, ed associare in certo modo quei corpi le- gislativi alla responsabilitá morale delle deliberazioni del Consiglio di disciplina. Per cancellare ogni traccia ed ogni concetto di tale perniciosa responsabilitá, uno dei cominis- sari aveva proposto che si lasciasse affatto libera la nomina reale dei membri del Consiglio, senza richiedere la qualitá di senatore o di depuiato, né altra qualsiasi: ma fu risposto che il progetto richiedeva determinate qualitá per assicurare al Consiglio quella dignitá e quella elevatezza che si conviene ad

un corpo incaricato di funzioni cosí eminenti e delicate, non