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causa ad altri giudici ande essi decidano sul merito (4). In ana parte dell’Editto organico della Cassazione erasi deviato da teli principii conferendo a quella Corte, finchè non fosse posto in vigore il Codice di processura civile, le attribuzioni giá date alla Commissione di revisione (articolo 54); ma senza altendere il Codice mentovato si fece premura il legis- latore, appena promulgato lo Statuto, di abrogare cosiffatta disposizione anomala, e far sí che le attribazioni della Corte di cassazione fossero contenute sin dal principio dell’eserci- zio delle sue fenzioni entro i limiti naturali e propri della sua instituzione (regie patenti 28 aprile 1848). Ora, il giudi- care sul merito dei fatti imputati al giudici ed applicare ad ess! le pene disciplinari, od emettere avviso sulla conve- nienza di rivocare un giudice inamovibile, o di dispensarlo da ulteriore servizio, e di traslocarlo da nna ad altra sede, non è incluso nei limiti naturali e propri della istituzione della Corte di cassazione. La creazione impertanto del Con- siglio superiore di disciplina nulla detrae dalla giurisdizione propria della Cassazione. Come corpo che appartiene alla magistratura e ne occupa il grado piú elevato, avendo inte- resse di impedire che alcuno dei giudici compromelta la propria dignitá o la considerazione dell’ordine a cui appar- tiene, dovrá solo avere il diritto di esercitare in via straor- dinaria la giurisdizione disciplinare sopra tatti i giudici dello Stato tuttavolta che le Corti e i tribunali cui spetterebbe, ommettano, ricusino, o non possano eserciftarla; e quello eziandio di proporre al ministro della giustizia la rivecazione di an giudice nell’interesse della disciplina, E come Certe di cassazione potrá conoscere in via ordinaria e per propria giurisdizione dei ricorsi presentati contro le deliberazioni di- sciplinari delle Corti di apnello per incompetenza 0 per ec- cesso di potere, perchè in questi casi si tratta propriamente di violazione di legge.

Si può aggiungere che la creazione di un Consiglio supe- riore di disciplina provvede non solo all’interesse della s0- cietá, ma sí ancora al decoro ed alla dignitá dell’ordine giu- diziario. Ha infatti nofato il ministro della giustizia, discor- rendo della Corte di cassazione, «non essere impossibile che allo spirito di corpo che naturalmente informa tutta Ia ma- gistratura, venga fat’o di far trapelare in quel consesso qual- che preoccupazione che in dafe circostanze non potrebbe ac- comodarsi del tutto agli interessi generali della civile societá, e l’infento del progetto essere unicamente quello di procsc- ciare al Goverso un mezzo piú efficace e piú dire!to per ad- divenire alla rimozione di quei giudici che abbiano meri- fata, ed impedire che i suoi intendimenti non vengano per sorte attraversati da pregindicate opinioni.» Or hene, sia pure che cotesti timori non abbiano applicazione pratica nella nestra rispettabile magistratura, e non siano per averla nem- mena in futuro, non sará mai compiutamente assicurafa la dignitá, e la considerazione di quell’ordine, finchè al disopra di esso non esista un’altra autoritá che guarentisca da ogni abuso possibile, dallo spirito di corpo e da pregiudicate opi- nioni interesse supremo della societá, potendo bastare il solo dubbio, il solo timore, la sola possibilitá, a vulnerare nel- l’epinione dei cittadini quelia dignitá e quella considerazione.

Passando dalle ragioni feoriche ai fatti pratici, gioverá in- dagare come abbiano proceduio le cose pel corso di mezzo se- colo nella vicina Francia, da cui precipuamente furono attinte le disposizioni della nostra legge in data 19 maggio 1851.

La legge francese del 20 aprile 1810 (articolo 59) ordi-

(1) Vedi regio editto sulla Cassazione 30 ottobre 1847 nel proemio e negli articoli 16, 19, 21 e 23.

nava l’invio di ogni sentenza in materia penale pronunziata contro un giudice al ministro della giustizia, il quale, dopo averne preso esame, aveva facoltá di denunziare il giudice alla Corte di Cassaziune presieduta da esso ministre; e questa poteva sospenderlo o privarlo delle sue funzioni, secondo la gravitá dei casi.

Un’altra legge del 16 giugno 1824 prescrisse le regole onde mettere forzatamente a riposo quei giudici, che per causa di gravi e permanenti infermitá non potessero piú eser- citare dicevoimente le loro funzioni, affidandone il giudizio preliminare ad una Commissione composta del primo presi- dente, dei presidenti di Camera, e del decano della rispet- tiva Corte di appello, ed il giudizio definitivo alla Corte in- tiera riunita in assemblea generale (1).

Gli stessi legislatori della Francia hanno piú volte dichia- rato la insufficienza di tali leggi, e piú ancora la lero inosser- vanza a causa specialmente dello spirito di corpo e dell’af- fratellanza. «Il ne faut pas oublier (sono parole del relatore della Commissione dell’Assemblea nazionale sul progetto or- ganico dell’ordinamento giudiziario) que sous l’empire de la loi de 1824 que nous abrogeons, l’inconvénient contre le- quel tout le mond était en garde, était précisémente l’in- fluence exclusive des membres des Cours qui avaient á se prononcer sur la question de savoir si un de leurs collègues était dans la situation d’étre mis á la retraite. On comprend que l’esprif de corps, les habitudes, les affections, les rela- tions de chaque jour puissent influencer, sans qu’on s’en rende compte, les décisions des magistrats qui sont appelés á pro- noncer sur le sort d’un collègue á mettre á la retraite. On a constamment lutté confre ces résistances et contre la force d’inertie des Commissions de la loi de 1824, qui allaient jusqu’á refuser d’examiner, C’est pour cela que la Commis- sion, d’accord avec le Gouvernement, a senti la nécessilé de proposer le nouveau système de mise á la retraite qui vous est soumis en ce moment (2).

«L’inamovibilite du juge est respeciée en France (sono parole del ministro di giustizia Abbatucci nel suo rapporto al principe presidente della repubblica in data 1° marzo 1852), parce qu’on la considère avec raison comme la garantie d’une bonne justice. Cependant on ne saurait nier que l’opi- nion publique, tout favorable qu’elle soit au principe anti- que et respecté qui fait la force de la magistrature francaise, ne soit préoccupé depuis longtemps de plusienrs abus dont elle attend Ie redressement... Depuis 1824 un grand nombre de tribunaux ont subi )a présence inutile de magistrats que l’áge ou des infirmités rendaient impropres á leurs fonctions, et dans bien peu de cas il a été possible de vainere la force d’inertie qui s’apposait á toute mesure de sérérité néces- saire, Le sentiment de la confraternité, l’intéréi qui s’attae chait á la position personnelle de tel ou tel magistrat hono- rable, mais impotent, fous ces motifs ont assuré la conti. nuation des abus, et fait tomber presque en désuétude Ja Joi du 16 juin 1824 (3).»

(1) Un decreto imperiale in data 2 ottobre 1807 nveva giú stabilito che quando un giudice, divenuto incapace per causa d’infermitá di esercitare le sue funzioni, ommettesse di chie- dere il suo ritiro, il ministro della giustizia, avutone avviso dal presidente o dal procuratore generale, ne avrebbe dovuto riferire all’imperatore per esservi da esso statuito. Questo do- cumento però, rimontando ad un tempo in cui l’imperatore esercitava di fatto il potere legislativo, non potrebbe avere grande peso nella presente indagine.

(2) Seduta 7 aprile 1849: JMMoniteur, 1849, pag. 1284.

(9) Bulletin des lois de la république frangaise, Xsérie, tom. 9, pag. 457 et 440,

La stessa Corte di cassazione dovette confessare che Ja legge