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necessitá delle cose potrá fargli giudicare utile la introdu- zione di una 0 piú specie di somiglianti mediafori,

Il secondo mutamento meritevole di considerazione con- cerne il divieto fatto a chiunque non è inscritto nel ruolo dei mediatori di prestare ad altri la sua mediazione.

Questo divieto leggesi nell’articolo 85 del Codice di com- mercio, ed esso al certo è l’indispensabile sanzione del si- stema in cui si ammettono mediatori riconosciuti dalla legge ed inscritti in un albo, ai quali soltanto conferisconsi pecu- liari facoltá ed impongonsi speciali doveri.

Ma chi ben considera l’indole di esse divieto, avviserá di leggieri che per riuscire utile ed efficace debba essere limi- tato in certi discreti termini , poichè le leggi che troppo esi- gono sono facilmente trasgredite ed escluse, massime quando spingonsi sino al proibire atti che sona consentanei alla ne- cessitá delle cose,

Giá nel citato articolo 35 del Codice di commercio erano eccettuati dal divieto coloro che trattassero direttamente i propri affari commerciali. A me è sembrato che in realtá quando ua commerciante adopera in una faccenda commer- ciale un commesso, cioè un agente che trovasi ai suoi sti- pendi, ed è quasi un braccio suo medesimo, debba tenersi come operante direttamente, e che perciò, siccome egli po- trebbe da se stesso trattare un suo negozio, cosí il possa per mezzo di quel suo commesso.

Il Codice spagnuolo ammette questa eccezione (1) e sí an- cora il Codice prussiano (2); e leggendo attentamente le altre legislazioni vigenti, scorgesi che quasi tutti i loro au- tori hanno sentita la necessitá di addolcire il divîeto troppo assoluto in materia di mediazione, se n’eccettui i regolamenti di Basilea che dichiarano nulla ogni specie di negoziazione stabilita senza l’opera di un mediatore.

Dacchè dunque taluno potrebbe direttamente o per mezzo di un commesso, abituale suo mandatario, conchiudere un proprio affare di commercio, mi è sembrato del pari ragio- nevole che il possa per mezzo di un estraneo quando lo no- minasse suo speciale procuratore.

Ad evitare pertanto che taluno dicendosi mandatario di un buon numero di commercianti o di altre persone, possa eser- citare abitualmente le funzioni di mediatore e sottrarsi alle condizioni imposte dalla legge ed al pagamento del diritto di patente, ho creduto sufficiente che da una parte la legge ri- chiedesse per ciascun negozio una procura speciale e debi- tamente insinuata, e dall’altra parte esprimesse come ai soli mediatori riconosciuti siano riservati ‘gli atti nei quali è as- solutamente richiesto il loro intervento (articolo 4).

Cosí niuno potrebbe, a cagion d’esempio, estendere un contratto di assicurazione in concorrenza con un notaio, se- condo il disposto dall’articolo 84 del Codice di commercio, ovvero tradurre dichiarazioni, contratti di noleggio, polizze di carico e simili, e servire da interprete negli sffari conten- ziosi, a termini dell’articolo 82, se non fosse mediatore dalla legge riconosciuto. In questi e somiglianti casi uno speciale mandato non potrebbe mai conferire facoltá che il mandante medesimo non avrebbe.

Dirò ora brevemente delle accessorie variazioni.

‘Tra le condizioni richieste per essere ammesso alle fun- zioni di mediatore indicate nel primo progetto ministeriale, ufficio centrale ne aggiunse due: cioè, l’avere esercitato per tre anni almeno il commercio ed il subire un esame.

Quanto all’esercizio dei tre anni, si è creduto restringerlo

(1) Articolo 66. (2) Articolo 1305.

a due, siecome era giá disposto nell’articolo 3 del regola- mento del 1847 ; e vi si è aggiunto l’esercizio presso di un notaio come sufficiente pei sensali di assicurazione, i quali seno dalla legge chiamati a fare concorrenza ai notai (arti- colo 84 del Codice di commercio).

Allargando poi la instituzione dei sensali a parecchie cittá non pare che per tatle possa o debba stabilirsi per regola un esame, il quale se può essere utile e talvolta necessario per certe specie di mediazioni, come sarebbe quella dei sensali conduttori di navi, che debbono ‘conoscere le lingue stra- niere, può tornare soverchio per alcune altre. Mi è paruto perciò, che avendo giá posta Ja condizione del precedente esercizio del commercio per aspirare alle funzioni di media- tore, fosse da lasciare al Governo l’incarico di ordinare se- condo i luoghi e le qualitá delle mediazioni, uno speciale esame.

Nè voglio eommettere di notare che prescritte all’aspirante le condizioni e le guarentie che assicurano la sna moralitá e ia probitá nell’adempimento dei doveri di mediafore, ne) re- sto la legge provvederá saviamente, se diminuirá, per quanto è possibile, gli ostacoli opposti alla facoitá di liberamente concorrere a simile professione, poichè la concorrenza me- desima eliminerá da essa i meno abili,

L’articolo 16 del progetto primitivo ingiungeva agli agenti di cambio ed ai sensali l’obbligo di dichiarare quotidiana- mente le negoziazioni per loro mezzo seguite.

Veramente, meglio considerando Ja cosa, ho avvisato che talvolta, e massime in alcuni luoghi e per alcune specie di negozi, questobbligo cosí generalmente prescritto dalla legge avesse nella pratica a riuscire penoso troppo ai sensali ed inutile per lo scopo che con le loro dichiarazioni si vuole rag- giungere. Vi ha in effetto parecchie merci dalle quali nè puossi ogni dí accertarne il corso, nè monta il farlo.

Quindi è che lasciando agli agenti di cambio l’obbligo della quotidiana dichiarazione, ho stimato conveniente di proporre che i sensali siano anche essi obbligati a farla non meno di una volta per settimana, nei giorni e sotto le condizioni pre- scritte dalle Camere di commercio o dai municipi.

AI contrario, signori, l’ufficio centrale credè di esimere i mediatori dall’obbiigo di manifestare il nome di una delle parti tra le quali essi interpongono l’opera loro, ali’zitra che desiderasse conoscerlo. Esso credè sufficiente il diritto che ha ciascuna delle parti di chiedere una copia del contratto nei termini medesimi in cui fu posto a registro (articolo 87 del Codice di commercio).

Ma considerando che chi dá ad un sensale l’incarico di comperare, di vendere, di noleggiare, ecc., ece., può bene avere interesse, e certamente ha il diritto di non entrare in alcuna di simili negoziazioni con un tale o tal altro individuo, si scorge chiaro che può talvolta importare ad alcuno non solo di conoscere il nome dell’alira parte con cui il media- tore conchiuse il contratto, ma di conoscerlo prima che il contratto sia seguito, :

Nel progetto che sottopongo alle vostre deliberazioni, ho quindi riprodotta la prescrizione di quest’obbligo da cui l’uf- ficio centrale aveva opinato che si prescindesse (articolo 12, numero 3).

Allargando la istituzione dei mediatori alle cittá che per deereto reale verranno designate, sarebbe mestieri di confe- rire parimente al Governo la facoltá di estendere ad alcune di esse soltanto Ja istituzione del sindacato, giá introdotta nel regolamento del 1847, e dall’ufficio centrale aggiunta al primitivo progetto del Ministero.

In effetto, vi possono essere cittá, fuori di quelle dove esi-

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