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sont inamovibles, e ciò non pertanto molti opinsrono in quello Stato che il giudice inamovibile non possa venire tras- localo. Qui però non trattandosi piú di una espressa disposi- zione di uno Statuto che vieti la traslocazione, si può con- traddire a quella opinione, e contestarne la ragionevolezza senza ribellarsi al patto fondamentale. Ha notato opportuna- mente il ministro della giustizia nella relazione unita al pre- sente progetto, che una tale opinione vwolsi principalmente attribuire ad una idea tradizionale sulla stabilitá dei giu- dici nei fribuvali ove furono insediati, poichè la loro inamo- vibilitá rimonta in quello Stato al secolo xv, leggendosi nella dichiarazione di Luigi XI del 21 ottobre 1467 «quá Pavenir les juges ne pourraient étre destitués ou privés de leur charge que pour forfaiture préalablement jugée et dé- clarée judiciairement, selon les termes de justice, par juge compétent.» E sebbene tali parole significassero la irrevoca- bilitá delle fanzioni del giudice, anzichè la di lui immobilitá, questa eziandio dovette ammettersi come conseguenza della venalitá degli uffizi pubblici, la quale rimonta a tempi re- moti, e comunque piú volte proscritta, non cessò di esistere di fatto sino alle riforme radicali della rivoluzione del 1789. Gli uffizi venali, vera proprietá dei titolari, erano in com- mercio, e la forzata traslocazione di un giudice sarebbe stata un vero attentato alla sua proprietá, come lo sarebbe tra nei la forzata traslocazione di un causidico o di un notaio da quelle sedi in cui tali uffizi costituiscono una proprietá venale (1).

L’idea tradizionale della immobilitá del giudice accreditò facilmente, dopo l’abolizione della venalitá degli uffizi, un tale argomento che, se può avere forza quando si tratta di frenare l’arbitrio del Governo onde non abusi della facoltá di traslocare i giudici, non giova però a dimostrare che la ina- movibilitá del giudice, proclamata nei patti fondamentali, vieti assolutamente al Governo di traslocarlo dall’uno all’altro seggio. Con esso infatti si vuole dimostrare che il Governo può riuscire indirettamente a rivocare un giudice, allonia- nandolo, col mezzo della traslocazione, da quella sede a cui lo legano le sue abitudini, le comoditá, i rapporti sociali o di famiglia ed altri privati interessi, strappandogli cioè una vo- lontaria dimissione.

Cosiffatto argomento sará meglio esaminato allorchè si tratterá della seconda questione; e per ora basti notare che gli argomenti di tal natura non affrontano direttamente la difficoltá, e non provano che la inamovibilitá del giudice comprende la di lui immobilitá, ma solo fanno fede di una veritá incontrastabile, che, cioè, anche nei popoli retti a li- bertá il Governo può abusare del suo potere; può abusarne, in quanto ai giudici, non solamente traslocandoli, ma piú an-

(1) Il signor di Montalembert, parlando nell’Assemblea na- zionale (tornata 10 aprile 1849) dell’inamovibilitá dei giudici, si esprimeva cosí: «J’ai devant mois des hommes très-sa- vants et très-érudits, mais je doute qu’il y en ait un seul qui puisse me donner la date exacte du jour. oú l’inamovibilité de la magistrature a été établie dans l’ancienne France. Com- ment y a-t-elle été établie ? Par le fait seulement, par un fait très-salutaire, très-populaire, mais qui naissait lui-méme d’un abus qu’on appellatt la vénalité des charges. Oui, telle a été Vo- rigine de Vinamovibilité, de cette inamovibilitá qui a fini par étre la seule institution politique de Vancienne France et la dernière garantie de sa liberto. Elle est née tout entière des faits et de la tradition ; et C’est ce qui vous prouve plus clair que le jour com- bien les loîs sont moins puissantes que les faits et les escemples pour lier la postérité!» (Procès-verbaux de l’Assemblée natio- nale, tom. IX, pag. 597.)

cora dimenticando il merito, e promovendo a preferenza chi si mostra pieghevole ai di lui suggerimenti e desiderii e non obbediente alla voce del dovere e della coscienza; può abu- sarne cogli onori e coi premi, piú ancora che coi castighi, poichè l’uomo ambizioso e servile si lascia vincere coi primi piú che l’uomo coscienzioso non si lasci intimorire dai se- condi, Col provare adunque ehe un cattivo Governo può stan- care un giudice inamovibile, e, abusando del proprio potere. indurlo a dimettersi volontariamente, non si prova che lo Statuto abbia vietato di traslocario dall’uno all’altro seggio, nella stessa guisa che, adducendo la possibilitá di abusare dell’esercizio del potere esecutivo, non si prova che lo Statuto non lo abbia intieramente affidato al Re, che lo esercita libe- ramente per mezzo dei suoi ministri. Per trovare modo di impedire assolutamente ogni sorta d’influenza governaliva sopra i funzionari dell’ordine giudiziario, non basterebbe stabilire che il giudice inamovibile non possa essere nè tras- locato, nè promosso a cariche superiori senza il di lui con- sentimento, ma sarebbe forza abbandonare il concreto per abbracciare l’astratto, ed erigendosi in Assemblea costituente ammettere ed applicare gl’insegnamenti di chi vorrebbe to- gliere al Governo anche le nomine e le promozioni dei gin- dici, sicchè costoro non avessere nè a temere nè a sperare da lui. Noteremo del resto che in questa prima questione non si tratta di cautelare e frenare l’autoritá amministrativa nell’esercizio della prerogativa di traslocare i giudici, perchè ciò forma oggetto della seconda questione. E poichè ricusiamo in questa parîe l’esempio della Francia, sul quale invece si fonderanno gli opponenti al progetto del Ministero, non pos- siamo tacere che anche in Francia vi è chi scrisse che ina- movibilitá significa irrevocabilitá, il quale concetto non e- sclude quella semplice traslocazione del giudice che gli con- serva lo stesso grado e lo stesso stipendio (1); e fra coloro che colá proclamano la immobilitá del giudice come conse- guenza dell’inamovibilitá, vi è chi insegna ad un tempo che la inamovibilitá protegge soltanto il giudice contro l’arbitrio del Governo, ma non toglie al potere legislativo la piena fa- coltá di sopprimerla radicalmente od assoggettarla a nuove condizioni modificando l’organizzazione giudiziaria (2). Ep- pure anche in Francia la inamovibilitá dei giudici fu procla- mata nelle carte costituzionali, e cosí nei patti fondamentali, cui deve obbedire il potere legislativo da essi regolato. D’al- tra parte ognuno ricorda che in Francia fu piú volte abolito per legge il salutare principio della inamovibilitá dei giudici, sebbene vi fosse radicato da piú secoli, e che vi fu pure im- maginato il modo di eluderlo, ritardando per cinque anni ai giudici eletti les provisions á rie, Non è danque dalla Francia

(1) Revue de legislation, vol 32, pag. 352.

(2) Vedasi il repertorio generale di giurisprudenza che s’in- titola Journal du Paluis alla parola Juge, numero 79 e alla pa- rola Tribunaux, numero 275. «Comme conséquence de l’ina- movibilité des juges, il faut admettre qu’un de ces magistrats ne peut ètre changé de résidence sans son consentement ex- près... L’inamovibilité qui protège le juge légalement investi de ses fonctions a pour effet d’empècher le Gouvernement de lui enlever non-seulement son titre de juge, mais mèmele droit de siéger dans le tribunal dont il est membre. T’outefois le pou- voir législatif, toujours maître de modifier l’organisation judi+ ciaire, peut supprimer radicalement l’mamovibilité, cu la sou- mettre è des nouvelles conditions. Car les lois qui réglemen- tent l’organisation judiciaire, ne sont pas plus que toutes les autres è l’abri des réformos et des changements que le temps et les nécessités rendent indispensables, >