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PROGETTI DI LEGGE, RELAZIONI

E DOCUMENTI DIVERSI

Disposizioni relative agli agenti di cambio ed ai sensali (4).

Progetto di legge presentato al Senato il 20 dicembre 1853 dal presidente del Consiglio e ministro delle finanze (Cavour).

SienorIi ! —— Nella precedente Sessione fu giá sottomesso al Senato un progetto di legge concernente gli agenti di cambio edi sensali; col quale progetto alla nomina regia di media- tori, ed al loro numero determinato, che sono i cardini del- l’attuale sistema, veniva sostituito l’adempimento di certe condizioni e la piena libertá a ciascuno di diventare media- tore con lo adempirle.

l’ufficio centrale, incaricato di esaminare siffatto progetto, ne aveva elaborato un altro, col quale modificando in molti punti quello proposto dal Ministero, ne aveva però mante- nuti i principii fondamentali,

Ora il sottoscritto, adempiendo al dovere di ripresentare al Senato un somigliante progetto di legge, ha fatto capitale del lavoro di uomini tanto dotti e sperimentati, quanto sono i signori senatori che componevano l’ufficio centrale soprain- dicato, arrecandovi però quei temperamenti che era giá sua intenzione di sottomettere al vostro giudizio se il primo progetto fosse stato discusso, nella speranza di vederli vo-

lentieri accolti sí da voi che dall’ufficio centrale medesimo.

Di questi mutamenti due soltanto sono di qualche rilievo, e derivano in parte dai principii medesimi da cui fu infor- mato il lavoro dell’ufficio centrale.

Il primo è questo :

Il Governo nel suo primitivo progetto estendeva a tutto lo Stato la istituzione dei mediatori riconosciuti dalla legge. L’ufficio centrale limitavala alle sole cittá dove esiste una Borsa di commercio.

In questa ipotesi vi sarebbero mediatori soltanto in Torino

ed in Genova.

(1) Vedi Sessione 1852, Documenti, pag. 1492. *

Non pertanto l’ufficio centrale proponeva che negli altri luoghi fossero sensali di merci e di trasporto. Il che lasciava intendere che esso non volle restringere alle sole due cittá suindicate lo stabilimento dei mediatori.

Se non che soggiungeva non essere comune a questi sen- sali la facoltá di accertare îl corso delle merci, né appli- carsi ad essi le disposizioni speciali delle leggi.

Il Codice di commercio, allorchè i mediatori erano di nò- mina regia, prescriveva inoltre che ve ne sarebbero sí nelle cittá ove esiste una Borsa, e sí in quelle altre in cui il Re avesse stimato di nominarne (articolo 76).

E per vero, se la importanza e la estensione dei negozi e dei traffichi motivano la istituzione di mediatori rivestiti di un carattere legale ed aventi certi requisiti e certe garanzie di abilitá e di moralitá, ne segue che siccome, anche fuori delle due cittá ove esistono Borse, trovansi qua e lá nello Stato parecchi altri centri o mercati assai considerevoli di alcune specie di commerci, quali sarebbero, a cagione di esempio, quelli delle sete, dei grani, degli olii e somiglianti, cosí è mestieri che in siffatti luoghi vengano introdotte le rispettive specie di mediatori.

Fino dal 1847 il regolamento pubblicato in quell’anno fis- sava nel suo articolo 1 il numero dei mediatori in sedici cittá deilo Stato, e ben è da sperare che da quell’anno in poi altri punti o abbiano giá acquistato, o vadano di mano.in mano acquistando maggiore considerazione collo sviluppo continuo e concorde della libertá e dell’attivitá commerciale.

Non pertanto, sí perchè l’importanza dei commerci deve essere estimata sopra dati speciali ed in parte mutevoli, e sí perchè essa è relativa a questo o a quell’altro oggetto pecu- liare, male potrebbe la legge determinarla in modo generico ed inalterabile. i

A volere quindi concordare tra loro il concetto dell’ufficio centrale, la precedente legislazione ed il principio della li- bera accessione all’ufficio di mediatore mercè l’adempimenio di certe condizioni, ho creduto che sarebbe conveniente di ordinare per legge 1a istituzione dei mediatori nei luoghi ove esiste una Borsa di commercio, e di lasciare al Governo la facoltá d’indicare con decreto reale quegli altri luoghi ove la