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zia, estendendone i benefizi anche agli accusati per reati di stampa.

Stabilita impertanto una sola specie di giurati, ed secettata la scelta nella formazione delle liste, resta ad esaminare come tale scelta debba essere effettuata.

Terza questione.

Il sistema del progetto del Governo sul modo di formare

le liste e scegliere î giurati è egli accettabile ?

Notammo piú sopra che il sistema di confondere il giurato coll’elettore politico, e di attribuire ciecamente l’attitudine di essere giurato, a chiunque rinnisca le condizioni per essere elettore, fu censurato da valenti scrittori. Tale censura po- trebbe rivolgersi al progetto del Ministero, se mantenendo il sistema della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 avesse interamente affidato alla cieca sorte la designazione dei giu- rati. Ammessa però una scelta giudiziosa, la censura vien meno, poichè non basta che uno sia elettore per essere giu- rato, ma si richiede ancora che una Commissione municipale gindichi se egli sia capace di adempiere bene un tale uffizio, e che una Commissione provinciale confermi il primo giudi- zio. Non vi ha quindi confusione tra Velettore politico e il giurato, nè la scelta del secondo è fondata sovra semplici presunzioni di capacitá. Si vuole soltanto che la prima desi- gnazione cada nella cerchia di coloro che per censo o per ca- pacitá intellettuale hanno P’esercizio dell’elettorato politico, Lo ha detto chiaramente il Ministero nella sua relazione, ove notò la diversitá essenziale che. corre tra il giurato e elettore, e ciò non pertanto stabili per condizione del giurato la capa- citá elettorale perchè la riunione dei requisiti che la legge richiede per gli elettori, si può assumere come indizio di ca- pacitá sufficiente, e perchè lice presumere che la piú parte almeno degli elettori sia dotata delle qualitá convenienti ad un giudice del fatto. Siccome per altro la cerchia degli elet- tori è molto larga, tanto piú dopo la creazione di tante nuove imposte, uno dei commissari fu di parere che, a causa appunto di tale larghezza, il progetto del Governo sia difettoso, e lasci desiderare maggiori guarentigie nell’attuazione del giurí, le quali a suo credere sarebbonsi conseguite prescrivendo un censo piú elevato. Ma si ripete : l’obbietto manca di forza in un sistema che affida la scelta ad un giudizio illuminato e non alla sorte ; nel quale sistema quelle guarentigie positive che invano si cercherebbero nel censo, che comunque elevato è spesso un indizio fallace di capacitá intellettuale e morale, si hanno nel giudicio delle due Commissioni.

In tale sistema la prima questione che si presenta sta nel

vedere se la scelta dei giurati sia meglio affidarla a corpi am- ministrativi, ovvero all’autoritá giudiziaria. » Nel Belgio la legge del 15 maggio 1858 l’affidò alla magi- stratara; e questo sistema era stato adottato dalla Commis- sione di questa Camera, allorchè nel 1852 si trattò di modi- ficare in qualche parte la legge sulla stampa.

Nella Francia prevalse dapprima i! sistema di affidare la scelta agli agenti del potere, ed in appresso venne affidata a Commissioni miste. L’Assemblea nazionale nel 1848 chiamò a far parte di esse Commissioni il giudice di pace del rispettivo Cantone; ma gli altri membri appartenevano a corpi ammi- nistrativi.

La legge del 4 giugno 1855 creò due nuove Commissioni per la scelta dei giurati, comprendendovi pure i giudici di pace, ma nessun altro tra i funzionari dell’ ordine giudi- ziario.

Disse il signor ministro nella relazione sul presente pro-

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getto che non gli parve conveniente il sistema del Belgio, «perchè da un lato la intromessione dei magistrati, quan- tunque inamovibili, per essere funzionari del Governo, non potrebbe forse rassicurare pienamente la pubblica opinione; e per altro canto è dicevole che }a magistratura si contenga rigorosamente nei limiti delle sue attribuzioni giudiziarie, senza entrare in quelle indagini sulle persone, a cui sarebbe tratta della necessitá di formarsi un criterio pei depuramento delle liste; le quali operazioni entrano per loro natura nella cerchia dei poteri amministrativi.»

Si può aggiungere che il sistema di affidare ai tribunali la scelta dei giurati non armonizza coi principii del giurí, che rappresenta l’opinione del paese, ed è in sostanza il giudizio della nazione. Perchè sia tale, è d’uopo che la scelta sia af- fidata a cittadini che abbiano la fiducia dei loro pari, ed ab- biano ricevuto da essi il mandato diretto o indiretto di desi- gnare all’affizio di giurato chi riunisce a loro giudizio le qua- litá a tal uopo necessarie.

Nel Belgio stesso il Governo aveva proposto nei 1834 di af-= fidare alle deputazioni previnciali l’importante incarico di ridurre le liste generali, e fu la sezione centrale della Camera dei deputati che preferí di affidarlo ai corpi giudiziari, te- mendo di porre in gravi imbarazzi quelle deputazioni i cui membri, ond’essere rieletti, avrebbero potuto rendersi pieghe - voli alle sollecitazioni dei loro elettori. L’emendamento del- l’affizio centrale fu accettato dal Governo, ed ottenne i suf- fragi della maggioranza comunque combattuto con sede ra- gioni, Vi ha però una circostanza che rende meno vizioso nel Belgio il sistema iv! adottato, ed è che colá buona parte dei magistrati che prendono parte alla riduzione delle liste, non sono direttamente nominati dal Re, imperciocchè sta scritto nell’articolo 99 della Carta costituzionale del 7 febbraio 1834 che i consiglieri delle Corti, i presidenti e i vice-presidenti dei tribunali sono nominati sopra liste presentate rispettiva- mente dal Senato, dalle Corti e dai Consigli provinciali, e che le Corti scelgono nel proprio seno i loro presidenti e vice- presidenti; Ia quale circostanza mancherebbe nel nostro paese, ove tutti i fonzionari dell’ordine giudiziario sono diretta- mente nominati dal Re.

Uno degli uffizi, dopo avere dichiarato in massima di re- spingere qualsiasi combinazione per cui la scelta dei giurati venga ad essere nelle mani degli agenti del potere, disap- provò il progetto del Ministero nella parte in cai, al dire di esso uffizio, colla apparenza di affidare al corpo municipale la formazione delle liste, la si lascia sostanzialmente in balía dell’intendente, il quale dei tre membri cui è commessa la formazione di quelle liste avrebbe il diritte di eleggerne uno, mentre il sindaco, che ne è il presidente è nominato sulla di lui proposta, ed è amovibile a volontá del Governo. Il perché credette miglior consiglio differire l’adozione del giurí an- zichè falsarne in tal guisa l’instituzione.

Un altro uffizio emise il voto che fosse bensí emendata la disposizione che attribuisce all’intendente la nomina di uno dei tre membri della Commissione municipale, e fosse in-

i tieramente affidata al Consiglio comunale; ma non intese

subordinare a tale emendamento l’adozione del progetto, nè compromettere questo in alcuna maniera, ove il Governo vo= lesse assolutamente mantenere l’accennata disposizione,

La maggioranza della. Commissione trovò ragionevole e prudente codesto secondo voto; ciò non pertanto dovette ri- conoscere che militano ragioni non lievi per affidare all’in- tendente la nomina di uno almeno dei membri della Commis» sione municipale. A parte la considerszisne che potrebbe comparire troppo rapido il passaggio dall’attuale sistema in