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affidaria agli agenti del potere, avevano aperta la via di con- vertire i giurati in Commissioni giudiziarie adattate alle op- portunitá politiche. Molte furono le variazioni introdotte di mano in mano sul modo di fare la scelta, ma sempre si volle una scelta, anche sotto il Governo della Repubblica del 1848. s Il ne faut point perdre de vue le earactère de la liste géné- rale, scriveva nel 1837 Faustin Hélie (1); elle ne confère, elle ne peut conférer aux citoyens qui y sont compris qu’ une aplitude aux functions du jury, Ce principe né avec le jury lui-méme, élément essentiel de son organisation l’a suivi dans toutes ses phases, et se trouve dans toutes les législa- tions. Et, en effet, la Joi ne peut procéder è la formation de ta liste générale que par classes et par catégories; elle ne peut que déclarer que telle ou telle classe de citoyens Ini parsît capable d’exercer ces fonctions. C’est une présomplion de capacité dont elle entoure ces classes et ces catégories. Mais entre l’aptitude et le droit se trouve toute la distance qui sépare la présomplion et le fait, De ce qu’une classe de citoyens soit réputée capable d’exercer telles functions, il ne sen suit pas que chaque individu de cette classe soit doué de cette capacité. Or, comme en matitre de jugement crimi- nel le droit de participer au jugement doit étre subordonné au fait d’une capacilé effective et réelle, il en résulte que la présomption est détruile toutes les fois que le fait lui est contraire; que tout citoyen porté sur la liste générale est soumis á une deuxiéme condition pour exercer les fonctions du jury ; enfin que cette liste ne doit contenir que des dési- guations générales qui sont nécessairement subordonnées è l’examen des capacités individuelles... Le principe qui sou- met Paptitude au contròle d’un examen personnel, nous semble è l’abri de toul repreche; car, si vous supprimez cet examen, la présomption quia formé les classes oú vous puisez le jury, alars mème qu’elle serait convaincue d’erreur et de mensunge, présidera á sa formation ; l’ignorance et la par- tialité pourront s’asseoir sur le siége. Il n°y a qu’une vérifi-

‘ cation individuelle qui puisse constater dans chaque juré laptitode que la loi lui a présumée, mais qu’elle n’a pu que présumer.»

Anche al tempo dei Romani le liste dei giurati si forma- vano col mezzo della scelta anzichè colla sorte; la scelta ap- parteneva al pretore, e gli individui inscritti nelle liste erano appellati Judices selecti (2). In Atene per contro i cittadini che si presentavano per essere giudici erano distribuiti col mezzo della sorte nei diversi tribunali; e quando un indivi- duo era posto in accusa, il magistrato estracva a sorie i suoi giudici, sicchè e le liste generali e le particolari erano intie- ramente abbandonate all’azzardo. Fu notato però che in Atene poteva accettarsi la designazione col mezzo dellasorte, perchè quel Governo era eminentemente democratico e po- pelare, non giá nei Governi aristocratici o moderati (3).

Nel Belgio, come dicemmo a suo luogo, si era adottato nel 4834 il sistema della sorte, poichè le Commissioni perma- nenti dei Consigli provinciali formavano le liste generali com- poste di tutti coloro che avevano diritto di farne parte, di tutti quelli cioè che riunivano le prescritte condizioni; e da tali liste il presidente del tribunale estraeva a sorte i giurati di servizio per ogni sessione ; ma dicemmo ad un tempo che

(1) Revue de légeslation el de jurisprudence, tom. 15, pag. 351 e 355.

(2) Vedasi Epovarp Lanourare, Essai sur les lois criminelles des Romains, liv. II, sect. 111, chap. 1r.

(3) Vedasi Bovravignon. Diverses mémoires sur le Jury, pa- gina 29,

un fale sistema si mostrò ben presto vizioso in pratica, e dopo pochi anni fu corretto surrogando la scelta alla sorte nella riduzione delle liste generali.

Nei paesi, come nella Francia è nel Belgio, ove non sono ammessi giurati speciali, reati politicie quelli di stampa sono necessariamente giudicati da quei medesimi giurati che giu. dicano i reati comuni, In quei paesi per contro, come nel- l’Inghilterra, in cui sono ammessi i giurati speciali, si ri- chiedono per questi garanzie maggiori di capacitá che non per quelli dei reati comuni; e sarebbe veramente nuovo l’esempio di una legislazione che per giudicare i reati co- rauni esigesse maggiori garanzie di capacitá intellettuale e morale che non per giudicare un reato d’indole spc- ciale, qual è il politico e quello di stampa. La capacitá e la moralitá del giudice è necessaria non meno nell’interesse dell’accusato che nell’interesse della societá anche allor- quando il reato è politico e di stampa, ed allora è anzi piú difficile e piú delicato l’uffizio del giurato, che non ha da giudicare una questione di puro fatto, ma principalmente la moralitá del fatto e la sua reitá al cospetto della pubblica opinione. Nei reati di stampa la legge impone ai giurati d’in- terrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esa- minare nella sinceritá della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull’animo loro il complesso dello scritto inerimi- nato (1); nè basta pagare il tenue censo prescritto ond’es- sere elettore politico, per potere avere quelia istruzione, quella educazione e quel tatto, senza cui non potrebbe pre- sumersi che l’opinione dei giurati sopra di uno scritto rap- presenti la pubblica opinione, ossia il giudizio della intiera societá, e senza cui il gior non sarebbe uno strumento di giustizia, ma un mezzo di cieca oppressione. La legge non ha da favorire il reo, ma deve proteggere l’innocente; e l’inno- cente sará meglio protetto e salvato in ragione appunto della maggiore capacitá intellettuale e morale dei giudici. Lo assi- curare buoni giudici è dunque un benefizio per l’innocente, né di esso benefizio debbono essere privati i cittadini cui sono attribuiti reati politici o di stampa.

Ma v’ha di piú. Col sistema della legge del 26 marzo 1848 il giudizio dei reati di stampa è attribuito per privilegio ai soli elettori di poche cittá dello Stato, cioè a dire agli elet.

tori politici che sono inscritti nelle liste delle cittá in cui.

hanno sede i magistrati di Appello, Ma se tatti i cittadini dello Stato sono eguali dinanzi alla legge, come fu proclamato nel. articolo 24 del patto fondamentale, sará egli giusto che la maggior parle dei cittadini continui ad essere esclosa dal giudizio dei reati politici e di quelli di stampa, sicchè lo esprimere Popinione di tutto il paese intorno a tali reati debba essere privilegio dei soli abitanti di sei cittá dello Stato î Quanto disse impertanto uno degli uffizi, di non potere ammettere che una parte degli elettori politici sia esclusa dal novero dei giurati pei reati di stampa, racchiude una censura. che si applica meglio al sistema della legge del 26 marzo 1848 anzichè all’attuale progetto,

Toccare una legge organica, e quella principalmente della stampe, è certamente cosa gravissima; ma non si altera punto quella legge allorquando si adotta una grande gene- rale riforma sull’organizzamento giudiziario, e mantenendo la giurisdizione del giuri sopra quei reati che giá attualmente vi sono soggetti, si ordina i) giurí sopra quelle basi che sono giudicate le piú razionali ed opportune. Cosí operando, altro non si fa che coordinare la legge della stampa colle ri- forme che si introducono nell’amministrazione della giusti»

(1) Articolo 68 della legge 26 marzo 1848,