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progetto sulla riorganizzazione dell’ordine giudiziario e del pubblico Mitistero tutto ciò che riguardava le Corti d’assisie senza giarati, nè vi ha ragione di doyer fare diversamente per ciò solo che si ammettano i giurati, poichè ce sont les deux diéments d’une méme institution (per servirci delle pa- role di dotti scrittori) la double base du méme édifice (A).

Oltre alla ragione della intrinseca connessitá, considerò fa Commissione che la instituzione del giurí pei crimini e pei reati politici, può influire a far accetiare quella parte del pro- getto che accorda al Governo la facoltá di traslocare per l’u- tilitá del servizio i giudici inamovibili, come a suo luogo sará avvertito ; ed è perciò conveniente che la votazione finale ab- bracci ad un tempo Vuno e Paltro progetto. Perle quali con- siderazioni ha determinato d’inserire nel primo il secondo; e, ove la Camera deliberasse nullameno di mantenerli separati, lo si potrebbe fare senza alcuna difficoltá, imperciocchè il progetto del Governo per le Assisie coi giurati fu collocato in luogo suo proprio nel capo IV del titolo II dell’altro progetto, oye appunto si trattava delle Corti d’assisie senza giurati,

Nei vostri uffizi furono esaminate quistioni di massima, che nascevano naturalmente dal progetto del Governo sui giurati, intorno alle quali dobbiamo rendervi conto e del voto di essi uffizi e di quello della Commissione. Ci è grato intanto lo annunziarvi che nessuno dei sette uffizi ha proposto in quel nuovo esame di respingere in massima la instituzione delle Assisie coi giudici del fatto o perchè cattiva o perchè inop- portuna, e questo unanime consenso sull’adozione del giurí pei reati comuni, mentre comprova quanto disse il Governo nel suo rapporto, che la pubblica opinione si è basterolwente dichiarata in favore di tale instituzione, giá ci assicura che la medesima sia per riuscire accetta al Parlamento. Ommessa quindi di buon grado ogni quistione pregiudiziale dell’accet- tazione o della reiezione del progetto in massima, enunciamo ad una ad una le altre questioni generali.

Prima questione.

Conviene 0 no sottoporre al giurí altri reati oltre quelli indicati nel progetto del Governo?

Nessuno ha proposto di escludere dai giudizio del giarlo i crimini, o i reati politici, o quelli di stampa contemplati ne- gli articoli 44, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25 e 24 della legge 26 marzo 1848. Le poche proposte che vennero fatte sulla presente questione furono invece dirette ad ampliare la come petenza del giurí.

Quando nella seduta del 17 maggio di quest’arno, il si- gnor ministro guardasigilli presentò il progetto di legge sulle Assisie coi giurati, rammenterete, o signori, che vi ebbe nella Camera chi alzò la voce a lamentare che il giur non si estendesse a tutti i reati anche solo punibili con pena correzionale. Nessuno però dei vostri uffizi ba votato ia tale conformitá, e tre di essi se ne occuparono in modo speciale pronunziandosi esplicitamente contro l’estensione del giuri ai delitti comuni di competenza dei tribuneli correzionali.

T motivi che consigliano l’intervento dei semplici cittadini nell’amministrazione della giustizia sono piú forti e piú deci- sivi allorchè Ponore e la sicurezza degli accusati si trovano altamente compromessi, la quale cosa succede nei reati pu- nibili con pene criminali. Militano bensí i motivi medesimi, ma con minor forza, nei reati correzionali e negli affari ci- vili, non che pei giudizi preparatorii in materia penale, ossia

(1) Encyclopédie du droit, de Sébire et Carteret, alla parola Cours Vassises, numéro 8,

il giuri, e tale esempio fu seguitato negli Stati Uniti dell’A- merica. Ma l’organizzazione giudiziaria ed il procedimento che sono ia vigore nel nostro paese si scostano troppo da quelli dell’Inghilterra, e consuonano invece con quelli della Francia e del Belgio. Vi hanno nell’Inghilterra tre soli tribu- nali, compusti ciascuno di quattro giudici, ed hanno ginris- dizione distinta non in ragione di territorio, ma in ragione d’affari, L’uno si appella Corte del banco del Re, e statuisce in quelle cause nelle quali figura il Re come capo dello Stato. Un altro è Corte dei piati comuni, e conosce di tutte le azioni tra i privati. Il terzo è la Certe dello Scacchiere, dinanzi a cui sono portate le contestazioni che interessano il fisco. Co- desti tribunali tengono a Wesfminsier quattro sessioni al- Vanno, e pronanziano sopra fotti gli affari civili e criminali di loro competenza, tenuto cento delle dichiarazioni del giurí. Nell’intervallo delle sessioni, gli stessi magistrati per- corrono i contadi per ultimare le cause che debbono esservi giudicate, e sono assistiti nelle loro funzioni dal giudice lo- cale, e da commissari nominati dalla Corona. Le Assisie sono presiedute da uno dei membri delle tre Corti, i quali pon- gono ogni studio per essere e mostrarsi imparziali, e godono riputazione di profonda conoscenza delle leggi pel solo fatto di essere chiamati a fonzioni cosí eminenti; la nomina di essi è fatta dal Re, ma il Re non può rivocarli senza il con- corso del Parlamento (1). °

Nella Francia, le cui instituzioni giudiziarie, come giá di- cemmo, consuonano con quelle del rostro paese, il giurí è ristretto al giudizio dei crimini, dei delitli politici e dei reati di stampa. Non si estende impertanto nè ai reati corre- zionali nè all’accusa nè ai giadizi civili, Il giuri di accusa vi fu in vigore prima dui 1808; ma dopochè vi fu abolito colla promulgazione del Codice d’istruzione criminale, non vi fu mai piú ripristinato, sebbene molte leggi siansi pubblicate di mano in mano sopra tale instituzione. Negli Statuti della Re- pubblica in data 4 novembre 1848 si dichiarò soltanto (arti- coli 82 e 85) che sarebbesi applicato il giurí alle materie cri- minali, ai delitti politici e a quelli di stampa, lasciando che le leggi organiche delerminassero la competenza pei delitti d’ingiurie e di diffamazione contro i privati, e ordinando che solo il giur dovesse statuire sui danni ed interessi per fatti o reati di stampa (articolo 84). Nel primo progetto di essi Statuti erasi voluto estendere il giurí ai reati correzionali ed agli affari civili: «on a sagement fait (ba seritto Berriat- Saint-Prix) de supprimer cette disposition imperative; il était inutile de trancher dans la Constitution mème une que- stion qui n’est pas intimement liée aux principes fondamen- taux da Gouvernement; il était imprudent d’opérer d’une maniére trop brusque une réforme qui renverserait de fond en comble nos habitudes }udiciaires, et sonlèverait une foule de réclamationsiniéressées,»

La Costituzione di Cracovia del 3 maggio 1815 aveva sta- bilito, all’articolo 17, che nell’istruzioue dei processi e in primo luogo di quelli che sono strettamente criminali, ver- rebbe applicata l’istituzione dei giurati, adaltandola ai luoghi, ai costumi e al carattere degli abitanti. Quella del Belgio (arti- colo 98) ha prescritto i giurati per le materie criminali, pei delitti politici e per quelli di stampa, Quella dell’impero au- striaco del 4 marzo 1849 (paragrafo 103) aveva ugualmente statuito che i giurati dovessero conoscere dei gravi delitti e delle trasgressioni politiche e di stampa. Anche quella di Prussia del 1850 (articolo 94) prescrisse il giudizio dei giu-

{1} Vedasi Orpot, Théorie du jury, cap, IV,