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mento, per cantoni e per ordine alfabetico, e quindi la in- Viasse al giudice di pace d’ogni cantone ; che la lista annuale di servizio per ogni dipartimento fosse composta in ragione di un giurato sopra 200 abitanti, senza poter eccedere il nu- mero di 3000 per quello della Senna, e quello di 1500 per gli altri ; che vi fosse inoltre una lista speciale di supplenti tra i giurati della cittá in cui si tengono le Assisie, la quale fosse di 300 per Parigi, e di #0 per ogni altro dipartimento; che i giurati d’ogni cantone da inscriversi nella lista annuale di servizio, fossero designati da una Commissione composta di un consigliere generale del cantone, presidente, del giu- dice di pace vice-presidente, e di due membri del Consiglio municipale d’ogni comune del cantone scelti da esso Consi- glio : che sulle liste dei cantoni il prefetto formasse per or- dine alfabetico la lista generale del dipartimento, e quella dei supplenti, trasmettendole al segretario del tribunale in- caricato delle Assisie ; finalmente che trentasei giurati pel servizio d’ogni sessione fossero estratti a sorte dal presidente della Corte d’appello in pubblica udienza sulla lista annuale, ed altri sei giurati sulla lista di supplemento.

Le basi ed i motivi di questa legge furono svolti da Emilio Leroux nel rapporto che presentò all’Assemblea a nome dei comitati di giustizia e di legislazione civile e criminale. In questo documento, che può essere consultato con frutto, fu proclamalo a ragione che il potere sovrano esercitato dal giurí può solo affidarsi a quei cittadini che per lumi e per carattere, presentano garanzia d’usarne con saviezza, con di- scernimento e con fermezza ; le quali condizioni essendo es- senziali al giurí, debbono essere di tuttii tempi e di tutti i regimi.

«Alla societá in massa, ivi è scritto, appartiene il diritto di giudicare tutti i reati sia che offendano direttamente io Stato, sia che compromettano la sicurezza individuale. Se dessa potesse esercitare direttamente un tale diritto, non oc- correrebbero nè scelte nè esclusioni : la maggioranza degli uomini probi, cnesti e capaci, farebbe ragione di una mino- ranza immorale od incapace, e quindi pericolosa, Ma, non potendo la nazione giudicare in massa, e dovendo farlo per delegazione, é necessario che questa sia fatta con discerni» mento, se non si vuole condarre a rovina la societá» (1).

Caduta la Repubblica ed inaugurato l’Impero, era cosa na- turale che si pensasse di riformare la legge sulla composi-» zione del giurí, e si tentasse, per quanto lo consentiva il progresso, di ripristinare il sistema del Codice di processura criminale, facendo prevalere l’elemento governativo all’elet- tivo. In tale intendimento nel 1855 fu sottoposto alle deli- berazioni del Corpo legislativo un progetto che, modificato leggiermente in alcune sue parti per concerti presi tra fa Commissione ed il Consiglio di Stato, ottenne forza di legge, e questa fu promulgata nel 4 giugno di quell’anno (2). Ri- sulta dalle discussioni delle sedute delli nove e dieci maggio, che, se in generale dopo il decreto del 7 agosto 1838 il giurí nelle grandi cittá si era mostrato all’altezza della sua mis- sione, aveva dato negli altri luoghi prove frequenti di maf- care di lumi e di fermezza (5). Risulta ancora che Îa legge del 4 giugno 1855 fu animata da uno spirito conservatore se- parando l’elemento politico dal giudiziario, e dal concetto

(1) Compte rendu des stances de V Assemblée nationale, tom. II, pag. 708 e seguenti.

(2) Vedasi nel Bulletin des lois de Vempire frangais, tom, I, pag. 913.

(3) Discorso del signor Langlais, relatore della Commissione (Moniteur, 11 maggio 1853).

che il giurato non eserciti un diritto, ma adempia ad una pubblica funzione meramente giudiziaria. Risulta infine che fu scopo del Governo di meglio assicurare energica repres- sione dei reati (1).

Fu ivi stabilito chè nessuno potrá adempiere le funzioni di giurato se non abbia trent’anni, se non goda dei diritti po- litici, civili e di famiglia, e se trevisi in uno dei casi d’inca- pacitá o d’incompatibilitá stabiliti dalla stessa legge (art. 1 a 8) ; che la lista annuale sará composta di 2000 giurati pel dipartimento della Senna, di 500 per quelli che contano piú di 300 mila abitanti, di 400 per quelli che ne contano due- cento a trecento mila, e di 300 per quelli la di cui popola- zione è al di sotto di duecento mila (art. 6); che il numero dei giurati per la lista annuale sará ripartilo dal prefetto fra i cantoni in proporzione della rispettiva popolazione (art. 7); che una Commissione in ogni cantone, composta del giudice di pace e di tutti i maires, formerá liste preparatorie scegliendo per esse un numero di giurati triplo di quello fissato pel con- tingente del cantone (articoli 8,9e40); che una Commissione, composta del prefetto o del sotto-prefetto e dei giudici di pace de l’arrondissement, sceglierá sulle liste preparatorie il numero dei giurati necessari per la lista di servizio, con fa- coltá eziandio di variare entro dati limiti il contingente d’ogni cantone (articoli 41 e 12); che sará pure formata una lista speciale di giurati supplenti tra quelli della cittá in cui siano tenute le Assisie (art. 13); che sulle liste d’arrondissement, formate in tale guisa, il prefetto formerá per ordine alfabetico le liste annuali del dipartimento, principale e suppletiva, e da esse saranno estralti a sorte in pubblica udienza dal pre- sidente della Corte imperiale o del tribunale del capoluogo giudiziario trentasei giurati e quattro supplenti pel servizio d’ogni sessione (articoli 14 e 17),

Nel Belgio vi fu il giuri sino al 1844, e caduto l’Impero francese vi fa abolito nel 4 novembre di quell’anno con un decretu di Re Guglielmo. Da quell’epoca in poi si udirono in quel regno continui reclami perchè il giurí fosse ristabilito, e ad essi fece diritto il Congresso nazionale colla Carta costi- tazionale del 1830. Attestava un membro della Camera dei rappresentanti nella seduta del 19 febbraio 1838, che il Bel- gio accolse il ristabilimento del giurí come uno dei benefizi della sua rigenerazione (2). Un decreto del Congresso in data del 19 luglio 1851 lo organizzò rimettendo in vigore le rela- tive disposizioni del Codice d’istruzione criminale francese, tolti però alcuni articoli cui altri se ne sostituirono. Fra gli articoli sostituiti è da notarsi specialmente quello che inca- ricò Je Commissioni permanenti dei Consigli provinciali di formare sotto la loro risponsabilitá prima delle aperture delle Assisie la lista dei giurati composta di tutti coloro che, a termini della legge, avevano diritto a tale uffizio, ed il presidente del tribunale del luogo in cui doveva siedere la Corte d’assisie d’estrarre a sorte in pubblica udienza tren- tasei nomi pe! servizio della sessione. È anche da notare che, giusta quella legge, avevano diritto all’uffizio di giurato tatti i cittadini soggetti al censo prescritto per essere elettorí nel capoluogo di provincia, i funzionari esercenti funzioni gra- tuite, i dottori ed i licenziati nelle diverse facoltá, i notari ed i causidici, gli uffiziali dell’armata di terra e di mare pen- sionati in ritiro.

(1) Vedasi il discorso del signor Rouher, vice-presidente del Consiglio di Stato, commissario del Governo (Moniteur, 11 maggio 1858). :

(2) Vedasi il discorso del signor Doignon nel Moniteur Belge del 20 febbraio 1838, numero 51.