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giurati nelle materie criminali, La costituzione del 3 set- fembre 1791 gettò le basi di questa instituzione, ricavandole in gran parte dalla legislazione inglese. Si separò la cogni- zione del fatto da quella del diritto: si stabilirono due di- stinti giurí, quello dell’accusa e quello del giudizio : si am- mise Pessenziale diritto di ricusazione. La legge del 16 set- tembre dello stesso anno sviluppò tali basi, e stabili le prime condizioni della capacitá dei giurati, richiedendo che fossero scelti tra coloro che riunisserole qualitá prescritte per essere elettori, e creando, adimitazione delle leggi inglesi, un giurí speciale pel giudizio dei reati di falso, di bancarotta fraudo- lenta, di concussione, di peculato, e di furto imputato ad un commesso 0 ad un socio in materia di finanza, di commercio 0 di Banca; il quale giuri doveva comporsi di cittadini che avessero le cognizioni relative a quel genere di reato che do- vevano giudicare. L’Assemblea costifuente commise, per di- fetto di previdenza, l’errore di abbandonare agli agenti del potere la scelta dei giurati, e quindi la Convenzione nazio- nale si valse dispolicamente di tale facoltá, e nel fatto con- vertí i giurati in Commissioni giudiziarie adattate alle oppor- tunitá politiche. La Costituzione del 5 fruttidoro, anno HI, ri- organizzò il giurí sulle stesse basi delle leggi del 1793, ed il Codice del 3 brumaio, anno 1V, chiamò a tale nffizio tutti gli elettori, ma incaricò l’amministrazione del dipartimenio di formare, dietro îe proprie cognizioni e sulle informazioni ri- cevule dai municipi, una lista di 200 cittadini capaci, a suo giudizio, di adempiere le funzioni del giurí. Da tale lista si estraevano a sorte dodici giurati, ed era accordato, con al- cuni limili, il diritto di ricusazione all’accusatore ed all’accu- sato. Anche in tali leggi farono stabiliti giurati speciali pei crimini politici, per gli attentati contro lalibertá individuale, per la ribellione, pel falso, per la bancarotta fraudolenta e per la concussione, e la scelta ne fu pure ettribuita ad un agente del potere esecutivo.

Il sistema di confondere il giuri coll’elettorato politico, € di attribuire ciecamente Paltitadine d’essere giurato a chiun- que riunisca le condizioni per essere elettore, fu censurato da valenti scrittori. Un legislatore, essi dissero, non deve at- tribuire il potere di giudicare ad uomini che non siano ea- paci di bea esercitarlo. Tutta l’azione, tutta la forza, tutto il potére dei giurati, emanano dalla loro attitudine a rendere giustizia, ossia dalla capacitá di menie e dall’imparzialitá di cuore, Senza fale attitudine il giuri sarebbe uno strumento di cieca oppressione, un giudizio d’azzardo, una vera barba- rie. L’cleltore ed il giurato esercitano due funzioni distinte che non hanno né la stessa origine nè gli stessi effetti. I di- ritto di partecipare all’elezione di un potere politico è un di- ritto essenzialmente politico, è una parte della stessa sovra- nitá; si esercita in vista degli interessi politici, ed il suo esercizio influisce direttamente sulle sorti dello Stato, Per contro, il giarato che esercita il potere giudiziario non è chia- mato a pronunziare sopra interessi di pubblica amministra- zione, ma sopra fatti individuali; non è giudice dei bisogni dello Stato, ma ha la missione di accertare la esistenza di un fatto. L’elettore segue ed apprezza l’andamento generale dei pubblici affari; approva o combatte il sistema dell’ammini- strazione dello Stato ; il giurafo invece non esamina e non giudica che un processo criminale. Se il censo è prova suffi- ciente dell’interesse di un cittadino ad una bnona ammini- strazione della cosa pubblica, non è prova di quella capacitá che si richiede per l’uffizio del giurato. Il censo può solo far presumere quella capacitá, purchè non sia troppo tenue, im- perciocchè chi è fornito di mezzi di fortuna si procura per lo piú quella istruzione e quella educazione che lo rendono a-

datto all’uffizio del giurato ; ma la presunzione non è cer- tezza, e perciò non può resistere ad una prova contraria. L’intelligenza e l’imparzialitá sono le sole condizioni, ma le condizioni indispensabili che debbono ricercarsi nei giurato.

I sistema di confondere il giurato coll’elettore, per cui la composizione del giuri andava soggetta ai frequenti cambia- menti ai quali era soggetto per ragioni politiche il diritto e- lettorale, fu modificato dal Codice d’istruzione criminale pub- blicato in Francia nel 1808, che abolito il giuri d’accusa ed il giurí speciale, stabili che i giurati si scegliessero nelle classi piú illuminate della societá, cioè {ra i proprietari, tra i let- terati ed i pubblici funzionari e tra i commercianti, La pro- prietá era rappresentata dai 500 maggiori imposti del dipar- timento, ed eziandio dai membri dei collegi elettorali; ma costoro la rappresentavano in modo imperfetto, poichè face- vano parte dei collegi elettorali i membri della Legion d’o- nore, ed altri ancora poteva aggiungervi il Governo a proprio talento. Di piú il ministro dell’interno aveva la facoltá di far inscrivere nella lista dei giurati qualunque cittadino non compreso in alcuna di quelle categorie, E quasi ciò non ba- stasse al potere governativo, il prefetto aveva l’incarico di seegliere ad arbitrio nelle liste generali del proprio diparti- mento sessanta giurati pel servizio d’ogni sessione, ed il pre- sidente delle Assisie l’incarico di ridurre quel numero a tren- tasei. Indi il pubblico Ministero poteva ancora ricusare nove giurati, ed altri nove poteva a sua volta ricusarne l’impu- fato.

Una legge del 2 maggio 1827 riorganizzò in Francia il giurí, basandolo sulla proprietá e sulla intelligenza, senza però riunire i due elementi, contentandosi dell’uno o dell’al- tro. Quindi stabilí che le liste generali dei giurati sarebbero composte dei membri dei collegi elettorali, dei dottori e dei licenziati nelle diverse facoltá, dei notai esercenti da tre anni, dei membri delle societá letterarie, degli uffiziali dell’armata di terra e di mare in ritiro, e dei funzionari di nomina regia esercenti funzioni gratuite. Uno dei vizi capitali di questa ri- forma fu quello di attribuire di bel nuovo al prefetto l’inca- rico essenziale d’estrarre dalle liste generali la lista annuale pel servizio del giurí, composta del quarto del nuntero totale, per fare su d’essa la estrazione a sorte per ogni sessione di 36 giurati e di quattro supplementari.

Colla legge del 28 di aprile 183% fu attribuito al giurí di pronunziare sulla esistenza delle circostanze comprese nella posizione delle questioni, e soprattutto di dichiarare generica- mente in materia di crimini il concorso di circostanze atte- nuanti a favore del reo. Indi la legge del 9 settembre 1835 confermò al giurí l’attribuzione di dichiarare le circostanze attenuanti, e prescrisse la votazione segreta per dare ai giu- rati maggiore libertá e maggiore indipendenza, senza proi- bire le discussioni nel seno del giurí. La votazione segreta era stata giá adottata dalla legge del 15 seffembre 179, e dal Codice del 2 brumaio anno 4, ma era stata abolita dal Codice d’istruzione criminale del 1808.

H sistema d’affidare ad un agente del potere esecutivo la scelta dei giurati di servizio doveva naturalmente esser abo- lito sotto.la Repubblica. L’Assemblea nazionale, con decreto del 7 agosto 1848, ammise nella lista generale del giurí tutti i francesi d’apni 30, aventi il godimento dei diritti civili e politici, salvi i casi d’incapacitá, d’incompalibilitá e di di- spensa espressi in esso decreto. Ordinò che la. lista dei giu- ratí d’ogni comune fosse formata dal Maire sulla lista gene- rale degli elettori, salvo ad ogni cittadino il diritto di ri- chiamo ; che la lista formata dal Maire fosse trasmessa al prefetto; che questi formasse la lista generale del diparti-