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della natura spariscono a poco a poco dal suo animo ; lo spet- tacolo giornaliero del delitto, e abitudine di punire io ren- dono meno umano, e nel conflitto delle prove lo fanno pro- pendere per la reitá, e conseguentemente Io rendono peri- coloso all’innecenza.

Sulla questione di opportunitá giá si accennarono i motivi pei quali il Governo, quando presentò l’attuale progetto sul- l’ordinamento giudiziario, non aveva ancora voluio risolversi a prendere l’iniziativa dell’instituzione dei giurati nel nostro paese.

Uno dei commissari dei vostri uffizi opinò ugualmente che fale instituzione non fosse per noi ancora opportuna. «Giudicare il fatto nelle materie criminali, egli disse, non è cosa facile : bisogna giudicare non solo dell’esistenza del re- ato, ma eziandio chi l’abbia comuaesso, o vi abbia preso parte; nè il giudizio vuol essere ristretto all’elemento materiale, do- vendosi estendere all’elemento morale, al dolo cicè od alla colpa dell’imputato; anche gli elementi di fatto esigono tal. volta Îo stro dol criminalista ; comunque si faccia la scelta dei giudici del fatto, non potranno nelle liste figurare soltanto uomini periti nella scienza del diritto; le persone meno e- sperte sarebbero titubanti, e quindi troppo proclivi ad assol- vere, danuo l’itpunitá ai rei con grave scapito della societá ; nel giudice dei reati non basta nemmeno la scienza, richie- desi ancora il coraggio civile, il quaie piú difficilmente si ri- trova nel semplice citiadino che nel magistrato; i cittadini, giá soggetti al servizio della guardia nazionale, ed obbligati a sopportare nuovi tributi, potrebbero lagnarsi di vedersi co- stretti a funzionare nei giudizi criminali in luogo dei giudici che hanno stipendio dallo Stato ; finalmente, se ja instituzione dei giurati non facesse per mala ventura buona prova di sè, ne avrebbe discredito, e sarebbe compromessa anche nell’av- venire.»

Tali obbietti non toccano solo la questione dell’opporta- nitá, ma si riferiscono in gran parte alla questione teorica; imperciocchè sei cittadini, non giurisperiti nè magistrati, mancassero dei requisiti necessari a poter bene giudicare del fatto nelle materie criminali, mai piú spunterebbe il giorno in cui si mostrasse opportuna la instituzione dei giurati. Giá dicemmo che nei giudizi del fatto tutto dipende dall’intimo convincimento che sfugge alle regole della scienza ed ai pre- cetti del legislatore. Entrate nelle sale dei pubblici dibatti- menti, e, quando i giudici si ritirano per deliberare, chiedete a quelli del popolo che assisterono all’orale procedimento quale sará la sentenza che attendono impazienti, o meglio quale sia il loro giudizio, e tosto vi persuaderete che intesero tutto, tutto pesarono, e diedero nel segno. Meditate ancora sulla instituzione dei tribunali di commercio, quali eredi- tammo dalla legislazione francese, nè mai furono aboliti nel ducato di Genova, e vi persuaderete che semplici negozianti mon giurisperiti sono i migliori giudici nelle materie com- merciali, a fronte dei giudici togati, specialmente nelle que- stioni di fatto. Lo prova la statistica giudiziaria degli anni 1849 e 1830 pubblicata officialmente nel 1852, da cui si rac- coglie che nel distretto del magistrato d’Appello di Genova si ebbe, in complesso per fermine medio, un appello sopra cin. que sentenze nei giudizi civili, e solo un appello sopra dieci sentenze nei giudizi commerciali. Si raccoglie pure da essa statistica che, calcolate separatamente le riparazioni e le con- ferme cadute sopra le sentenze commerciali dei tribunali spe- ciali di commercio e quelle sopra lesenfenze commerciali de- gli altri tribunali esercenti pure la giurisdizione ordinaria, ri- spetto alle prime le riparazioni stanno in proporzione dei due muinti delle sentenze, erispello alle seconde si estendono in-

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vece oltre alla metá (1). Interpellateicommercianti delle cittá ip cui risiedono i tribunali di commercio se ne bramino la con- servazione ovvero l’abolizione, e li troverete concordi nel propugnarne con calore la conservazione. Eppure i giudici sono scelti dal potere fra di loro, e deggiono abitualmente esercitare funzioni giudiziarie, dedicandovi un tempo pre- zioso, senza alcuna retribuzione, essi che sono dati alla spe- culazione della mercatura. Se adunque nel nostro paese, come in altri, gli speculatori di professione seppero finora sacrificare tempo e denaro per Damministrazione della giu- stizia civile, come mai si dovrá temere che i cittadini non si prestino di buon animo per l’amministrazione della giustizia criminale, che tanto interessa la sicurezza personale di tutti, ora che, mercé di un Re magnanimoe di un [eale successore, vivono una vita politica e partecipano all’esercizio della s0- vranitá? Una nazione che ha bene usato da piú anni del re- gime costituzionale ed è dotata del sistema degli orali dibat- timenti, e della instituzione dei giudici del fatto nei reati di libera stampa, non può non essere matura al sistema dei giu- rati nei reati comuni, e }’asserzione contraria implica ccn- traddizione. Implica contraddizione, perchè i giurati sono il complemento necessario del regime costituzionale; perchè l’uffizio del giurato è piú difficile nei reati di stampa che nei reati comuni; perchè se tale uffizio esige dai cittadini sacri- fizi di tempo e di occupazioni, uguali sscrifizi sono richiesti dall’esercizio di altri diritti civili e politici, dei quali non si può far senza in un libero regime; perchè, infine, nelle ma- terie criminali ha duopo di maggiore coraggio civile il testi» monio che, essendo ancora incerta la condanna, è costreito a deporre in pubblico contro un imputato presente che, riac- quisiata la libertá, può vendicarsi di lui, di quanto lo sia ne- cessario a dodici cittadini che, riuniti in una sala ove non può penetrare nè l’imputato, nè altro qualunque, scrivono segretamente un sí od un no. I reati comuni offendono la so0- cietá perchè offendono direttamente i suoi membri; e perciò, essendo costoro personalmente interessati ad impedire tali offese, non può supporsi che siano troppo proclivi ad assol. vere e a dare impunitá ai malfaftori. Saranno senza dubbio interessati ad assolvere chi non è reo, e quindi porranno ogni studio per accertarsi della reitá dell’imputato, che sempre asselveranno quando della sua reitá non abbiano l’iniima con- vinzione; imperciocchè possono essi pure trovarsi al domani sotto il peso di un’accusa mal fondata; ma qui sta appunto il pregio della instituzione, di non condannare cioè chi non è giudicato reo dalla intima convinzione dei piú, chi non è condannato dalla coscienza del paese.

Quando si ragiona sulla opportunitá di ammelfere i giudici del fatto nei reati comuai, bisogna considerare teoricamente ed in astratto la instituzione senza fermarsi sull’uno o sull’al- tro sistema per la sua attuazione. Molte delle questioni sul- l’organizzazione dei giurati, sulle loro attribuzioni e sulle forme del loro giudizio, forse attendono tuttora la loro solu- zione come altrettanti problemi. Le leggi, nell’oceuparsene, hanno consultato i bisogni dei tempi, anzichè Ie teorie; le circostanze esterne, anzichè i principii della instituzione. I legislatori, e quelli specialmente della Francia, si contenta - rono di accomodarla alle circostanze variabili ed ai movi- menti della societá. In quella grande nazione il giurí fu re- clamato nel seno dell’Assemblea costituente nel 17 agosto 1789; e Ja proposta fu accolta a voii unanimi: quindi una legge del 16 agosto 1790 (articolo 2) ordinò l’intervento dei

(1) Vedi relazione della Commissione di statistica giudiziaria per gli anni 1849 e 1850, a pag. 82 e seguenti.