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nel 1850 ne pronunziarono 1558, e 1670 nei 1852. Dissero i ricorrenti che anche la provincia giuridica del tribunale di Nuoro si dovrebbe comprendere per maggiore vicinanza nel disteetio della Corte di Sassari; ma con ciò si aumentereb- bero di poco i lavori di essa Corte, avvegnachè il tribunale di Nuoro pronunziò nel 1849 sole 45 sentenze civili, com- prese le inferlocutorie e quelle di Appello; nel 1850 ne pro- nunziò 64, e 9L nel 1852. È vero che per rendere V’ammi- nistrazione della giustizia meno gravosa ai cittadini conviene che costoro siano allontanati il meno possibile dai loro do- micilit; ma è vero ugualmente che non si deve aggravare di soverchio la finanza dello Stato, e quindi la nazione intiera, moltiplicando oltre il bisogno i magistrati, e soprattutto quelli di Appello; nè la SarJegna potrebbe lagnarsi di avere nellisola una sela Corte, quando cinque ne contano tutte le provincie di terraferma. Si cercò dai ricorrenti di attenuare economia che si prefisse il Governo in questa parte del sno progetto, proponendo dei reggenti a Sassari per le cariche di primo presidente, di procuratore generale del Re, e di avvocato dei poveri, onde assegnare ad essi stipendi stabiliti per cariche inferiori; ma questa sarebbe pure anomalia, come ora lo è la residenza a Sassari di una sezione della Corte di Cagliari, Quindi la maggioranza della Commissione fu di parere che debba accettersi il progetto del Ministero sul numero delle Corti di appello, sulle foro residenze e sulle loro sezioni.

Non si credette utile e quindi fu tolta la disposizione del terzo alinea dell’articolo 42 del progetto del Governo ove si stabilisce che il piú anziano dei consiglieri ba il titolo di consi- gliere decano, e può essere con reale decreto destinato a presiedere abitualmente una delle sezioni, poichè sta scritto nel primo alinea che vi sono tanti presidenti quante sono le sezioni, e, giusta il successivo articolo, mancando ed essendo impedito in qualunque delle sezioni chi ne ha la presidenza, ne fa le veci il piú anziano dei consiglieri intervenuti.

L’ultimo alinea dello stesso articolo prescrivendo che nella Corte di Nizza il consigliere anziano avrá titolo e grado di presidente, urta colla legge del 14 aprile 1855, che vieta la concessione di titoli o gradi di un impiego a chi non ne è effettivamente investito, salvo a titolo onorario in caso di giubilazione; epperciò fu tolto ugualmente.

Non apparve conforme al principio della paritá di tratta- mento la disposizione che per la Corte di Nizza prescrive il numero di nove consiglieri per quelle cause che di regola si devono decidere a sezioni unite, mentre per le altre Corti, divise in sezioni, se ne richiedono undici nell’ articolo prece- dente; ma per togliere questa diversitá sarebbe stato neces- sario o accrescere il numero dei membri della Corte di Nizza, o dichiararla incompetente a conoscere di tali cause. Il primo ripiego sarebbe tornato a danno dell’erario, senza grande vantaggio degli abitanti nel distretto di quella Corte, essendo scarsissimo il numero degli sffari che devono giudicarsi a se- zioni unite. Il secondo avrebbe danneggiato quei medesimi abitanti, obbligandoli a litigare in luoghi piú lontani dalla loro residenza. Il perchè fa maggioranza della Commissione giudicò peggiore del male il rimedio, e quindi accettò la mentovala disposizione,

Uno dei commissari aveva proposto di stabilire che nella composizione annuale delle sezioni delle Corti dovessero sempre mutarsi almeno tre membri, Tale proposta non of- tenne il suffragio degli altri, i quali pensarono doversi la- sciare libera al potere reale la detta composizione, onde possa meglio provvedere al servizio ed all’amministrazione della giustizia, a cui tanto contribuisce una scella illuminata

e prudente dei diversi membri che hanno da comporre cia- scuna sezione.

Gli altri emendamenti introdotti in questo capo del pro- getto sono di pura forma, nè fa d’ uopo spiegarne i motivi.

Caro IV, — Delle Assisie,

Ls Assisie senza giurati, composte di consiglieri d’Appello e di giudici provinciali, come il Ministero le aveva proposte, diedero luogo a profonde discussioni cosí negli uffizi come nel seno della Cogrmissione. Il Governo con tale instituzione si era prefisso tre specie di ulilitá: avvicinare l’amministra- zione della giustizia criminale ai luoghi ove i reati furono commessi, affinchè la selennitá del giudizio e l’esemplaritá del castigo valgano a meglio frenare l’audacia dei facinorosi ; diminuire le spese di giustizia a causa delle indennitá di viaggio e di soggiorno dovute ai testimoni avuto rispetto alle distanze dei luoghi; avviarsi ad estendere l’uffizio dei giudici del fatto ai reati comuni.

Il primo dei vostri uffizi avendo adottato la legge in mas- sima, e non avendo fatto cenno delle Assisie rei proposti emendamenti, le aveva implicitamente ammesse come erano proposte. Vi si par}ò dei giurati, ma sopra questo punto l’uffizio rimase neutro.

Nel secondo furono ammesse esplicitamente le Assisie, e la maggioranza erasi dimostrata poco propensa ad introdurvi fin d’ora i giudici del fatto.

Il terzo uffizio fa unanime a non ammettere le Assisie sal- vochè coi giudici di fatto riputandole utili in tale conformitá, e perniciose come furono proposte dal Ministero.

Il quarte propose a grande maggioranza di ammettere i giurati, e conformare le Assisie al sistema francese.

Il quiato nen emise opinione intorno ai giurati, e temendo che l’intervento deí giudici provinciali nelle Corti di giustizia criminale non presenti sufficienti guarentigie, ammise le As- sisie a lieve maggioranza, come stavano nel progetto, ma propose che fossero eselusi dalla ioro competenza tutti i cri- mini punibili con la pena di morte, o con quella dei iavori forzati a vita.

lí sesto uffizio ammise le Assisie non senza manifestare il timore che la mistura a pari numero di giudici provinciali e di consiglieri di Appello potesse far luogo a sinistre conse» guenze per la influenza di questi sul voto di quelli, In quanto ai giurati si mostrò propenso ad ammetterli fin d’ora: ma temendo che la reiezione della relativa proposta potesse pre- giudicarne od aliontanarne ancor piú la fatura instituzione, si limitò ad emiettere un voto onde fossero attuati al piú presto possibile.

Il settimo finalmente si mostrò contrario in massima al progetto di legge opinando che dovessero introdursi pro- fonde modificazioni nelle principali sue parti, ma non risulta che abbia emesso un voto specisle intorno alle Assisie ed ai giurati.

La Commissione ha in primo luogo considerato non essere abbastanza chiarito che adottando il sistema del progetto si raggiunga quella economia nelle spese della giustizia che {utti dobbiamo avere a cuore nelle attuali condizioni della pubblica finanza. Divisi i distretti delle sei Corti di appelio in diciotto circondari come nella tabella n° 1, non vi ha dubbio che l’amministrazione della giustizia criminale sarebbe me- glio avvicinata zi luoghi ove í crimini fossero commessi, e che si otterrebbe una diminuzione nelle spese di giustizia a causa delie minori indennitá dovute ai testimoni avuto ri- spetto alle distanze dei luoghi. Ma come i presidenti e i con-