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battimento che, come giá notammo, csige per essenza che la convinzione del giudice si formi unicamente sulle risultanze della pubblica istruzione, non giá su quelle del processo scritto, Ie quali non hanno altro scopo fuori quello di accu- sare un cittadino come apparentemente colpevole di un reato commesso, e condurlo dinanzi ai suoi giudici.

È futile infine il rilievo che nelle materie correzionali ol- tre di essere meno grave la pena si abbia il rimedio dell’ap- pellazione, che manca affatto nelle criminali. Se pei delitti al paro dei crimini fu adottato il sistema dell’orale istru- zione, nè ad alcuno viene in mente di proporne l’abolizione, nol si deve adulterare, ma è d’uopo conservarlo intatto con tutte le garanzie che ne formano l’essenza sia per gli uni che per gli altri. D’altra parle mentre è rigoroso dovere del legis- latore assicurare buona giustizia anche nel primo grado di giurisdizione, non basta nemmeno il rimedio dell’appella- zione a cancellare intieramente gli effetti di un primo giudi- zio poichè la legge in via solo di eccezione permette in ap- pello di sentire nuovamente i testimoni quando il magi- strato lo creda assolutamenie indispensabile alla dilucida- zione del fatto (4).

La vostra Commissione impertanto vi propone unanime di statuire che non possa giudicare una causa correzionale chi l’ha instruita, ed in tale conformitá ha introdotte le occor- renti aggiunte negli articoli 28 e 55 del progetto del Go- verno, i quali corrispondono agli arlicoli 27 e 33 di quello che essa vi sostituí.

In uno degli uffizi fu elevato il dubbio se le funzioni di giudice istruttore oltre di essere temporarie debbano essere rivocabili a volontá del Governo durante il tempo della loro durata, e il dubbio vi fu risoluto in senso affermativo. Cosí pure si è pensato in Francia, ove dal Codice d’istruzione cri- minale (articolo 85) è stabilito che le funzioni dell’istrut- tore durano tre anni (2). Ed invero la missione speciale di dirigere l’istruttoria criminale, confidata ad uno dei giudici del tribunale, è una semplice delegazione tempo- raria, e perciò rivocabile al pari di ogni mandato, nè il con- ferimento o la revoca di essa può cambiare nel resto la con- dizione ed il grado del giudice, Il dubbio come sopra elevato, e le discussioni che ebbero luogo nel seno della Camera in occasione della nomina a deputato dell’avvocafo Faustino Rocci (seduta 28 dicembre 1853) hanno dimostrata l’oppor- tunitá di esprimere nel presente progetto che le funzioni del- l’istruttore sono temporarie e rivocabili.

Il giudice supplente, come lo indica la sua denominazione, è un magistrato ausiliario, la cui instituzione rimonta alla leggo francese del 16 agosto 1790. Come ausiliario non ha da essere impiegato abitualmente al pari dei giudici ordinari, ma solo quando occerra di supplire ad alcuno di essi.

Ciò non pertanto siccome i supplenti sono candidati per le altre cariche giudiziarie, e trovansi perciò in una specie di noviziato, è stabilito che assistano alle udienze ancorchè il numero dei giudici sia compiuto, e in tale caso partecipino alle deliberazioni con voto meramente consultive, ad esem- pio di quanto è stabilito in Francia (3).

Il timore che il personale dei tribunali, come risulta. dalla tabella n° 3, sia scarso anzi che no, ha indotto Ja Commis- sione ad atlargare alquanto il numero dei giudici supplenti, lasciando al Governo la facoltá di portarli sino ad ottanta.

(1) Codice di procedura criminale, articolo 842.

(2) Vedi Maxcin, De Vinstruction écrite, tit, I, num. 4.

(3) Leggi 20 aprile 1810, articolo 41, è 11 aprile 1888, arti- colo 11.

Questa latitudine, menire per un lato non può arrecare con- siderevole aggravio alia finanza trattandosi di stipendi te- nuissimi, può per altro lato giovare non poco al pronto ser» vizio della giustizia.

Le ragioni svolte sui giudici di mandamento hanno reso necessario di sopprimere l’articolo 52 del progetto del Go- verno, mentre pei vice-giudici è supplito alla sua disposizione coll’articolo 22 del progetto delia Commissione, ed in quanto ai giudici di mandamento non si volle ammette: che siano inferiori ai giudici supplenti. Ed appunto perchè costoro non sono superiori ai giudici di mandamento, ed anzi ottengono un vero vantaggio allorquando divengono titolari di una giu- dicatura raddoppiando lo stipendio di cui godevano, non vi era ragione di annoverarli tra i giudici inamovibili, come erasi fatto nel progetto del 1851 togliendo esempio da quanto fu ammesso in Francia. Sono essi amovibili, giacchè propria- mente parlando non sono ancora giudici, e giacchè possono essere destinati ad esercitare le funzioni del pubbiico Mini- stero, essenzialmente dipendenti e rivocabili. Sebbene però sotto tale aspetto i giudici aggiunti non siano ancora veri giudici, siccome ad ogni modo le funzioni loro sono funzioni giudiziarie, cosí non v’ ha dubbio che vanno soggetti alle con- dizioni d’eleggibilitá di cui nell’articolo 8, non che al giura- mento prescritto dall’ articolo 1.

L’avvocato patrocinante chiamato accidentalmente a giu- dicare quando il tribunale non è in numero sufficiente, do- vrá egli prestare il giuramento che l’articolo primo ha pre- scritto per tutti i gindici? La questione si è piú volte proposta in Francia sotto la legge in data 31 agosto 1850, che obbli- gava tulti i pubblici funzionari al giuramento politico di fedeltá al Re, e di obbedienza alla carta costituzionale ed alle leggi del regno. Essa fu decisa in questo senso, che dovesse. di regola prestarsi quel giuramento a pena di pullitá delle sentenze (4), ma che non occorresse nuovo giuramento allor= quando l’avvocato giá lo avesse prestato o come avvocato 0 come supplente del giudice di pace (2), ed anzi si dovesse legalmente presumere sino a prova contraria che tale presta- zione avesse avuto luogo, sebbere nella sentenza non ne fosse fatto cenno (3).

La vostra Commissione avendo considerato che il giura» mento prescritto dopo lo Statuto agli avvocati prima che siano ammessi all’ esercizio del patrocinio, si accorda sostan- zialmente con quello dei giudici (4), non ha creduto neces sario di richiedere un nuovo giuramento allorchè un avvocato è chiamato accidentalmente a supplire un giudice.

Capo INI. «= Delle Corti di appello.

Il Governo propone di sopprimere la sezione del magistrato d’Appello di Sardegna sedente in Sassari, la quale, come è

(1) Decisioni della Corte di cassazione 22 marzo e 23 set- tembre 1831 e della Corte d’appello di Bordeaux 8 novembre 1892,

(2) Decisioni della Corte di cassazione 21 agosto 1885 e della Corte di appello di Colmar 25 febbraio 1834.

(3) Decisioni della Corte di cassazione 30 lglio 1833 e 9 feb- braio 1836.

(4) La formola di giuramento per gli avvocati patrocinanti che si usa dopo lo Statuto è la seguente:

«Io N. N. giuro sopra questi sacrosanti Evangeli di essere < fedele a S. M. il Re N. N. e suoi reali successori ; di osservare «lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare lealmente e «da persona d’onore l’ufficio di avvocato patrocinante presso sí magistrati e tribunali.»