Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/388

ma sempre fu mantenuto di poter nominare a giudice di pace chiunque sia dotato di buon senso e di esperienza, sebbene non entrato mai nelle scuole del diritto.

Nel Piemonte al contrario le costituzioni del 1770 prescri- vevano la condizione della laurea per tutti i giudici di nomina regia, e solo perinettevano a chi era licenziato o notaio di essere eletto luogotenente-giudice (1); le quali disposizioni trasfuse poi nel regolamento pel ducato di Genova (2), furono implicitamente mantenute dall’editto organico del 1822, che riguardo ai giudici di mandamento altro non fece che re- stringerne la competenza alle azioni possessorie, a quelle personali di valore non eccedente lire 300, alle misure d’ur- genza meramente conservatorie, a certi atti di giurisdizione volontaria, e alle cause contravvenzionali, tenendo dietro cosí alla legislazione francese, senza loro conferire l’incarico di conciliare i contendenti per le cause non comprese nelle loro attribuzioni. Ciò non pertanto l’ufticio del giudice di mandamento si riteneva anche tra noi meno giuridico, che di paterna tutela, e tale veniva qualificato negli stessi provvedi- menti legislativi (3).

La Commissione incaricata dell’ordinamento della statistica giudiziaria del regno, lasciò scritte queste parole intorno alle giudicature mandamentali: «Una lunga ed elaborata tavola fu destinata ad esporre ordinatamente i lavori dei giudici di mandamento nell’amministrazione della giustizia civile, di- stinguendoli nella giurisdizione contenziosa e nella volonta- ria. La loro svariata e copiosa rassegna rende manifesta la importanza del retto servizio di questo ramo di funzioni giu- diziarie e dei miglioramenti reclamati in pro di una magi- stratura la quale, ponendo la giustizia quasi a contatto dei bisogni locali delle popolazioni, esercita sul loro benessere e sulla garantia dei loro diritti la piú immediata influenza» (4).

Consultando infatti la tavola ivi accennata, se ne ricava che nell’anno 1849 nelle giudicature dello Stato furono intro- dotte 322,414 cause nuove, rimanendone altre 11,979 dal- l’anno precedente; ne farono spedite 322,350; ne furono decise con sentenza definitiva 80,698; non meno di171,665 furono cunciliate all’udienza; altre 69,987 cessarono per re- cesso od abbandono; non ne rimasero pendenti alla fine del - l’anno che 11,740; oltre le sentenze definitive furono pro- nunziate 10,758 ordinanze interlocutorie; furono dati 89,080 decreti d’inibizione 0 di sequestro o d’ingiunzione o di ese- cuzione ; si procedette da quei giudici a 12,447 atti esecutivi, compresi 3109 per delegazione di tribunali superiori; ese- guirono essi, per delegazione, 6952 esami di testimoni in materie civili: ricevettero 1185 atti di emancipazione, 2773 nomine di tutori, e 72 nomine di consulenti speciali: convo- carono e presiedettero 5521 consigli di famiglia: pronun- ziarono 200 abilitazioni di minori e 2 di decadenza da tale beneficio : omologarono 181 donazioni : accordarono 96 au- torizzazioni per riduzioni d’ipoteca: procedettero a 416 ap- posizioni di sigilli, ed a 387 rimozioni dei medesimi: rila- sciarono 3733 atti di notorietá : ricevettero 24463 attesta- zioni giudiziali, ed assistettero all’apertura di 841 testamenti.

Dividendo quella soma di affari civili tra i 805 giudici mandamentali compresi in quella tavola, si avranno in media

(1) Vedansileregie costituzioni, libro IL tit.v, paragrafi 2 e 3.

(2) Parte I, libro I, tit. vi, paragrafi 1 e 14.

(8) Vedasi il regio viglietto in data 10 marzo 1829, diretto ai Senati. (Raccolta degli atti del Governo dall’anno 1814 al 1882, vol. x1x, pag. 69.)

(4) Vedi Statistica giudiziaria per gli anni 1849 e 1850, vo- lume I, relazione pag. 70,

per ognuno di essi circa 622 cause all’anno, 160 sentenze definitive, 342 conciliazioni, 178 tra ordinanze inlerlocuto- rie, decreti ed esami, e finalmente 74 atti di volontaria giu- risdizione, senza tener conto dei giudizi contravvenzionali di loro competenza, degli atti d’istruttoria fatti da essi per de- litti o per crimini, e delle pronunzie dei comitati di revi- sione per la guardia nazionale da essi presieduti,

A tutto ciò si hanno da aggiungere le nuove attribuzioni che saranno date ai giudici di mandamento col Codice di procedura civile, nel quale fu estesa la loro competenza sino a lire 1200 per alcune controversie che richiedono pronto provvedimento, e fa estesa eziandio alle azioni reali relative a cose. mobiliarie sino al valore di lire 300, ed alle esecu- zioni sui mobili per atti non compresi nella loro ordinaria competenza.

Essendo impertanto cosí copiosi e svariati gli affari attri- buiti ai giudici di mandamento, e costoro essendo stati po- sposti in passato e per considerazione e per lucro a tutti gli altri ufiiziali dell’ordine giudiziario, sebbene rivestiti al paro di essi del supremo grado accademico, non è a stupire che petizioni in grande copia siansi preséntate in ogni tempo alla Camera per attirarne l’attenzione a loro pro, e che la Camera stessa ogniqualvolta se ne presentò l’opportunitá abbia ma- nifestata la sua decisa volontá di far migliore la loro condi- zione. Rammenteremo a questo riguardo le parole della vo- stra Commissione per l’esame del progetto di legge sullo stipendio degli uffiziali dell’ordine giudiziario presentato dal ministro di giustizia nella seduta del 30 aprile 1851. «La disposizione (essa disse) che aumenta lo stipendio dei giudici di mandamento di terza e quarta classe, ha per oggetto di manifestare nuovamente la ferma e costante volontá della Camera di retribuire piú convenevolmente una sí interes- sante parte dell’ordine giudiziarie, sebbene sino a tanto che siasi determinato il numero dei mandamenti che dovranno rimanere, e le rispettive circoscrizioni, siasi creduto con- veniente di non fare maggiori ed ulteriori aumenti oltre quelli giá votati.»

Le numerose petizioni presentate alla Camera sopra tale argomento sono concordi nei lamentare tanto la scarsitá degli stipendi assegnati ai giudici di mandamento, quanto il non essere ad essi aperta, come ai membri dei tribunali, la stessa carriera d’avanzamento. Le strettezze delle finanze dello Stato non permettono di accrescere considerevolmente gli stipendi di un numero cosí grande di giudici: ad ogni modo il progetto del Governo migliora in questa parte la loro con- dizione, riducendo a tre le quattro classi ora esistenti, e fis- sandone lo stipendio a lire 2000 per Ja prima, a lire 1300 per la seconda, e a lire 1200 per la terza, Questo au- mento però sarebbe del tatto insufficiente se il giudice di mandamento non avesse a far carriera nei tribunali provin- ciali, e quindi nelle Corti di appello ed in quella di Cassa- zione, Se per contro gli è aperta la carriera superiore, ei trova in essa quei maggiori stipendi che avere non potrebbe nelle semplici giudicature.

Il progetto del Governo non precludeva loro la via a qual- sivoglia avanzamento, ma li poneva di fatto in condizione peggiore dei giudici supplenti presso i tribunali provinciali, sia col prescrivere per costoro maggiori condizioni di capa- citá (articoli 8 e 20), sia col dichiarare che il Giudice di mandamento laureato possa nominarsi giudice supplente dopo tre anni di esercizio (art. 32). La vostra Commissione però non potè persuadersi che un giudice supplente, eui è assegnato lo stipendio di lire 600, possa dirsi piú avanzato nella carriera che un giudice di mandamento, cui non può