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Gli uditori furono creati in Francia col decreto imperiale del 16 marzo 1808, che li appellò giudici-aditori. La nomina ne fu lasciata all’imperatore ; furono dati loro i distintivi dei giudici, eccettuata la cintola; furono abilitati a procedere ad inchieste, ad interrogatorii e ad altri atti d’instruttoria e a supplire gli stessi giudici non che gli uffiziali del pubblico Ministero, quando avessero l’etá prescritta; fu loro aperta non solo la carriera giudiziaria, ma quella ancora dell’or- dine amministrativo ; fu perfino loro attribuito uno stipendio corrispondente al quarto di quello dei giudici delie Corti di appello,

La legge organica dell’ordine giudiziario del 20 ap ile 1810 prescrisse alcune regole pei giudici-uditori ; appellò consi- glieri-uditori quegli addetti alle Corti d’appello, conservando loro lc attribuzioni e diritti giá acquistati; diede ad essi, giunti che fossero all’etá di 27 anni, voto deliberativo in tutti gli affari (articolo 12), sicchè fu deciso che avessero tale voto anche allorquando prendessero parte alie sentenze in sufficieate numero giudici titolari (1) ; creò altri giudici- uditori posti a disposizione del gran giudice ministro della giustizia per essere inviati presso i tribunali con voto delibe- rativo, quando avessero l’etá a tal uopo prescritta, e in di- fetto con voto consultivo (articolo 13) ; prescrisse clie fosse nominato consigliere-uditore presso una Corte di appello quegli soltanto che per due anni avesse esercitato ie funzioni di giudice-uditore presso un tribunale (articolo 14); lasciò finalmente al potere esecutivo di regolare le nomine, il ser- vizio, l’avanzamento, i distintivi, il grado, lo stipendio, e tatto ciò che non era regolato dalla legge stessa (articolo 18).

Provvide infaiti il potere esecutivo colle ordinanze reali in data 19 novembre 1823 e 11 febbraio 1824, considerando che l’esperienza aveva mostrato la necessitá di perfezionare una tale istituzione e di regolarne il servizio di maniera che fosse vantaggioso e all’amministrazione e all’avanzamento di codesti magistrati. Mantenne lo stipendio ai consiglieri-udi- tori presso le Corti, e per contro dichiarò che non ne avreb- bero alcuno i giudici-uditori presso i tribunali. Una parte dei primi fu applicata al servizio del pubblico Ministero da designarsi dal procuratore generale del Re, e furono affidati agli altri gli atti d’instruttoria appartenenti all’afficio del giudice.

Una istituzione di tale foggia, che fece persino giudicare inamovibili i giudici uditori (2), suscitò ben presto molte eritiche contro di sè e fu condannata colla legge dellii di- cembre 1850.

Ma intanto che si abolivano i giudici-uditori, non poteva disconoscersi la parte buona di quella insfituzione, quella cioè che aveva per iscopo di formare buoni giudici, attac- cando per tempo giovani avvocati alla carriera giudiziaria, facendo applicare praticamente le loro felici e precoci dispo. sizioni, elevandoli a quei nobili sentimenti che banno sem- pre onorato la magistratura, e facendone cosí usa feconda pipiniera di virtú, di talenti e di utili servizi (3).

I) progetto del Governo, che cade ora in discussione, ri- produsse in questa parte quelle medesime disposizioni che si leggevano nel progetto del 1851. Abbandonato tutto ciò che rendeva difettosa la instituzione dei giudici-uditori in Fran-

(1) Decisione della Corte di cassazione di Francia, in data 18 dicembre 1827.

(2) Vedasi in questo senso la decisione della Corte di cassa- zione, in data 6 luglio 1827, sul ricorso Pélicat.

(3) Rapporto del deputato Bourdeau nella seduta del 23 set- tembre 1880.

cia, e ritenuto o migliorato quanto concerne il noviziato giu- diziario, si ba ragione di attendere buoci frutti dalla istitu- zione di seraplici uditori, che meglio si confá coll’idea dei nostri volontari anzichè con quella dei giudici. L’aditorato impertanio sará un tirocinio, e gli uditori non potranno giammai esercitare alcona specie di giurisdizione. Essi sa- ranno posti sotto la direzione e sorveglianza del pubblico Ministero, del quale potranno anche fare Je veci ove ne siano abilitati con reale decreto. Le loro funzioni saranno gratuite e cesseranno di pieno diritto dopo tre anni, se non interviene conferma, la quale disposizione è una nuova guarentigia di avere buoni giudici ; imperciocchè è piú facile in pratica non accordare la conferma a chi siasi mostrato meno idoneo alle funzioni giudiziarie, che rivocare espressamente dalle proprie funzioni chi giá fu ammesso ad esercitarle. Giova credere per altro che ben di rado accadrá all’uditore di non ottenere la conferma dopo il triennio per causa d’incapacitá, se il Go- verno, compiendo al dover suo, terrá mano forte onde l’e- same affidato alla Commissione centrale non vada mai di- sgiunto da un rigore salutare, che nol lasci degenerare in una insignificante formalitá pari a quella cui prima d’ora erano soggetti i giudici innanzi di assumere le loro funzioni, dalla quale perciò farono a ragione dispensati col reale de- creto del 13 marzo 1849.

Gli uditori non saranno stabiliti che presso le Corti d’ap- pello e presso i tribunali divisi in sezioni o sedenti nei capo- luoghi di distretto delle Corti di appello, perchè ivi s’incontra maggior copia di affari d’ogni specie che rende piú proficuo il loro tirocinio, Fu questo un voto emesso da un profondo giureconsalto della Francia nel fare l’esame critico della in- stituzione dei giudici- uditori, come venne modificata colá dai provvedimenti che tennero dietro al decreto imperiale del 16 marzo 1808 (1).

Per essere ammesso all’esame e quindi nominato uditore, fará d’uopo aver conseguita la laurea ed avere atteso alla pratica forense per due auni. Chiunque riunirá queste due condizioni avrá diritto di essere ammesso all’esame, il quale, per divenire veramente utile, dovrá essere pubblico e di li- bero concorso. Per togliere quindi ogni dubbio si sostituirono le parole sará ammesso all’esame a quelle del progetto del Governo, che sembravano lasciare in facoltá del Ministero lo ammettere 0 non ammettere all’esame chi riunisce le pre- scritte condizioni. Nessuno, a dir vero, può imporre al Go- verno la nomina dell’uno anzichè dell’altro concorrente; ma siccome lo esame è il mezzo appunto d’illuminarlo sulla scelta lasciata alla sua libertá, senza cui non può incorrere respon- sabilitá, cosí non può egli ricusare ad alcuno questo solenne esperimento che, scoprendo rimpetto a tutti e il merito asso- luto e il merito comparativo, assoggetta il giudizio del Go- verno al giudizio della pubblica opinione, che è giudizio su- premo nei popoli reiti a libertá,

Fi discusso se non convenisse creare una Commissione di esame nei distretto di ogni Corte di appello a vece d’una sola Commissione centrale. Parve dura cosa a qualcano dei com- missari costringere tutti i candidati, cospresi quelli che di- morano nellisola di Sardegna, di recarsi alla capitale per su- birvi un esame, che, anche superato, non assicura la tiomina di uditore, non potendo taluno misurarsi a priori coi suoi ri. vali che non conosce nè di persona, nè di numero. Cinque però, con essersi il sesto astenuto dal voto, furono concordi nel preferire di accettare quel disagio onde evitare altri in-

(1) Carri: Les lois de l’organisation ci de la compétence,

tom. 1V, pag. 221, Edizione di Bruxelles, del 1826.