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Serge ROTTI a Se Sa

Divisione dei distretti delle Corti d° Appello in circondari per la tenuta delle Assisie.

Distretti delle Corti d’Appello

i Ciamberí

Savoia . . ... Bonneville .

Torino Cuneo Asti Le 4

Piemonte.

Ivrea... . +. Vercelli. . . +.

Nizza... 4... Nizza.

Genova .

Genova... . 0. + Savona . . . +

Casale... . Casale. LL... + È Novara...

Alessandria. . .

Cagliari. . .

” Oristano . Sardegna. .

. .» .

Tempio . . . è

Sassari . . . +.

| | \ i Î Chiavari. . +... | |

Relazione fatta alla Camera il 17 luglio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Tecchio, Cas- sinis, Sineo, Airenti, Genina, Di Revel e Astengo, re- latore.

Sienori! — La giustizia è il primo diritto degli uomini riu- niti iti socletá, e quindi il primo dovere del potere sociale. Essa, nel regime nostro costituzionale, emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli instituisce (articolo 68 dello Statuto). Ciò nullameno, tutto quanto riflette Pordinametito dei tribunali non istá nei limiti del potere ese- cativo, ma deve intieramente regolarsi per legge (articolo 70). È Ja magistratura che protegge la sicurezza delle persone e la proprietá dei beni; quindi una buona organizzazione giu- diziaria interessa in sommo grado l’intiera societá.

L’editto del 27 seitembre 1822, prendendo esempio dalla legislazione della Francia, creò i giudici di manuamento e i tribunali di prefettura, sopra i quali stavano i Senali, che alla suprema giurisdizione in malieria civile e criminale accop- pisvano attribuzioni importantissime d’ordine legislativo e politico, quali erano le interinazioni delle leggi e le conces- sioni del regio exequatur ai provvedimenti di estere po- tenze,

Stabilita l’uniformitá della legislazione civile e criminale per tutto lo Stato, era pur d’topo assicurare l’uniforme ap-

Capoluoghi di circondario

Provincie componenti elascum circondario

Ciamberí, San Giovanni di Moriana, Albert- ville, Moutiers.

Bonneville, Annecy, Thonon, St-Julien.

Torino, Susa, Pinerolo. Cuneo, Saluzzo, Mondovi. Asti, Alba.

Ivrea, Aosta.

. +. +. | Vercelli, Biella.

Nizza, Oneglia, San Remo.

. . | Genova, Novi, Bobbio, Savona, Finale.

Chiavari, Sarzana.

Casale, Vigevano. Novara, Varallo, Pallanza, Domodossola.

. .| Alessandria, Tortona, Voghera, Acqui. Cagliari. Oristano, Nuoro, Lanusei,

Tempio.

Sassari.

plicazione della legge, al che si provvide colla tanto deside- rata istituzione di una Corte di cassazione.

Lo Statato intanto abolí le interinazioni delle leggi (arti- colo 82) e riservò al Re l’esercizio dei diritti spettanti alla podestá civile in materia beneficiaria, o concernenti all’ese- cuzione delle provvigioni d’ogni naturá provenienti dall’e- stero (articolo 18). Abolito inoltre ogni privilegio di foro, i Senati diventarono semplici magistrati di Appello nelle mate- rie civili; ma nelle criminali restarono, al pari dei tribunali di prefettura, e giudici di.appello e giudici di prima cognizione.

Il progetto d’ordinamento giudiziario, che fu presentato a questa Camera nella passata Legislatura (tornata 27 maggio 1851), mantenneigiudici di mandamento, i tribanali di pre- fettura chiamandoli tribunali provinciali, i magistrati di Ap- pello chiamandoli Corti reali di appello e la Corte suprema di cassazione.

Questa medesima divisione, che armonizza colle disposi» zioni del nuovo Codice di procedura civile, serví di base al presente progetto, sebbene questo in molti punti si discosti dalla vigente legislazione, come in ciò che riguarda l’alta di- sciplina giudiziaria, i giudici dei crimini e il pubblico Mini- stero.

La vostra Commissione lo ha con tutto impegno esaminato e studiato in ogni sua parte, ed ora vi rende esatto conto dei suoi lavori, ommetteado di ragionare sui cambiamenti di semplice redazione.