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bunale della cittá capoluogo del distretto, nella quale do- vranno tenersi ordinariamente le Assisie.

Art. 76. Se le liste delle provincie componenti il circon- dario non conterranno fra tutte il numero di 200 individui, saranno, per cura del presidente del tribunale sedente nella cittá capoluogo del circondario, trasfuse in una lista sola.

Gli individui in essa lista nominati saranno quelli destinati a prestare il loro servizio come giurati presso alla Corte di assisie nell’anno seguente.

Art. 77, Se le varie liste delle provincie del distretto ol- trepasseranno insieme riunite il numero di 200 individui, il presidente del tribunale della cittá capoluogo, in una delle pubbliche udienze che terrá il tribunale nella prima metá del mese di dicembre, fará imbussolare tutti i nomi portati sulle varie liste, e procederá all’estrazione a sorte dei giurati che dovranno prestare il loro servizio nell’anno seguente.

Pei distretti di Torino e di Genova la lista annuale dei giurati da comporsi nel modo anzidetto sará di 400, e per gli altri distretti di 200 individui.

La lista annuale dei giurati stará sempre affissa nell’udi- torio del tribunale provinciale.

Art. 78. Oltre alla lista dei giurati prescritta dall’articolo 74 la Commissione della provincia in cui si troverá Ja cittá capoluogo di circondario comporrá una lista di giurati sup- plenti, e ne trarrá i nomi dalla lista permanente dei giurati della stessa cittá, fra quelli aventi in essa il reale loro do- micilio.

I giurati supplenti saranno in numero di 100 per le cittá di Torino e di Genova e di 80 per ogni altra cittá capoluogo di circondario.

La lista dei giurati supplenti sará parimente (trasmessa al presidente del tribunale provinciale.

Art. 79. Occorrendone il bisogno nel corso dell’anno, la Commissione provinciale dovrá, a richiesta del presidente del tribunale provinciale, completare o ricomporre con nuove scelte la lista dei giurati supplenti.

Art. 80. Dieci giorni prima dell’apertura delle Assisie il presidente del tribunale provinciale della cittá capoluoge del distretto, fará dalla lista annuale dei giurati ordinari la estrazione. a sorte di 30 nomi; e le persone i cui nomi sa- ranno cosí estratti dovranno prestare il loro servizio per le cause da spedirsi nella sessione.

Estrarrá quindi dieci nomi dalla nota dei giurati supplenti, e questi saranno tenuti a prestare il loro servizio anche per tutta ia sessione in mancanza dei giurati ordinari.

Art. 81. Quando le Corti d’assisie saranno divise in due 0 piú sezioni si faranno altrettante estrazioni di giurati ordi- nari e supplementari nel modo stabilito dall’articolo prece- dente.

Art. 82. I presidenti delle Corti d’assisie distribuiranno gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estralti a sorte ed inscritti come nei due precedenti articoli nella lista dei giurati di servizio, non debbono inter- venire alle sedute della Corte d’assisie per un termine mag- giore di quindici giorni.

Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non potranno esserne dispensati, qualunque abbia ad es- serne la durata.

Le esirazionia sorte, contemplate nei detti articoli 80%e 81, saranno rinnovate secondo le esigeuze del servizio,

Art. 83. Quando le Assisie dovranno tenersi straordinaria- mente in qualche cittá che non sia capoluogo del distretto, il presidente del tribunale provinciale sedente in essa cittá fará, in una delle pubbliche udienze del tribunale, imbussolare i

Sessione DEL 1859-54 — Documenti — Vol. 1. 45

nomi dei giurati inscritti nella lista formata dalla Commis- sione provinciale ed estrarrá a sorte dal’urna 30 nomi, e gli individui cosí indicati dalla sorte saranno i giurati ordinari della sessione.

Estrarrá successivamente altri dieci nomi d’individui aventi un reale domicilio in detta cittá, e questi saranno i giurati supplementari.

Si procederá all’uopo ad ulteriori estrazioni come negli ar- ticoli precedenti.

Art. 84. Coloro che avranno prestato il loro servizio du- rante una sessione della Corte d’assisie, o come giurati or- dinari, o come supplenti, non saranno piú tenuti d’interve- nire alle Sessioni che si terranno nella rimanente parte del- l’anno; e potranno anche essere dispensati dall’uffizio di giu- rato per tutto l’anno seguente.

Capo II. — Della composizione definitiva del giuri.

Art. 85. L’avviso del giorno in cui avranno principio le Assisie sará recato individualmente a ciascuno dei giudici del fatto estratti a sorte come negli articoli 80, 81 e 83, per eura del presidente del tribunale provinciale.

1 giurati sí ordinari che supplenti dovranno quindi tro- varsi presenti ad ogni altra seduta della Corfe d’assisie a meno che ne siano dalla medesima dispensati.

Art. 86, Il presidente della Corte d’Assisie, 24 ore prima dell’udienza, fará dare al Ministero pubblico ed all’accusato comunicazione dell’intiera nota dei giurati ordinari e sup- plenti estratti a sorte pel servizio della sessione.

Art. 87, Se nel giorno stabilito per la trattazione di cia- scun affare non vi saranno trenta giurati ordinari presenti, tale numero sará completato dai giurati supplenti giá estraiti a sorte a termini dell’alinea dell’articolo 80 e dell’articolo 83 secondo l’ordine della loro estrazione.

In mancanza di detti supplenti giá designati, si fará dal presidente delle Assisie l’estrazione di altri Romi; finchè il prescritto numero sia compiuto.

Per le Assisie straordinarie a eui accenna l’articolo 85 i giurati mancanti verranno anche suppliti, mercè l’estrazione a sorte, da altri giurati domiciliati nelle cittá ove le dette As- sisie sí terranno. |

Art. 88. Se alcuno dei giurati addurrá cause ragionevoli per essere dispensato dall’intervenire al determinato dibat- timento, od anche alle sedute ulteriori della sessione, potrá la Corte, secondo le circostanze, dispensarnelo. ;

Art. 89. Coloro che, malgrado la. notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si troveranno presenti 0, venendo estratti a sorte per comporre il prescrilto numero dei giu- rati, rifiuteranno di assumere l’incarico, saranno punibili con una multa ron minore di lire 300, estensibile a lire 1000.

Tale penalitá sará loro applicata dalla Corte d’assisie prima di aprire il dibattimento.

Art. 90. I giurati che abbandoneranno il loro posto prima che sia terminato il dibattimento, o che per loro fatto e colpa renderanno impossibile la deliberazione del giurí, e la rego- lare sua dichiarazione, vitre alla multa prescritta dall’arti- colo precedente, saranno condannati al rifacimento delle inu- tili spese cagionate all’erario pubblico, ed ai danni ed inte- ressi verso la parte civile.

Art. 94. Coloro che, essendo stati condannati per la Îoro mancanza all’udienza, giustificheranno, fra giorni 10 succes- sivi alla intimazione della sentenza, l’impossibilitá in cui fos- sero di recarsi al loro posto, saranno dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.