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PARLAMENTARI

cedura criminale.

Art. 29. Il presidente della Corte d’assisie è investito dei poteri e delle incombenze che nelle varie disposizioni dei capi Il e INI del tifolo III, libro 2 ed in ogni altra parte del Codice di procedura criminale sono al presidente attribuite.

Art. 30. Dovendosi incominciare il dibattimento, e tro- vandosi giá la Corte in seduta, i dodici giudici del fatto che a tenore dell’articolo 92 si troveranno destinati pel giudizio della causa, unitamente a due giurati supplenti, si porteranno a sedere, secondo l’ordine della loro estrazione, sopra sedili separati dal pubblico, dalle parti e dai testimoni, in faccia al banco degli accusati.

Art. 54. Aperta la seduta, il presidente leggerá ai giudici del fatto la seguente formola di giuramento:

«Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli nomini di esa- minare colla piú scrupolosa attenzione le accuse portate contro N. N., di non tradire i diritti dell’accusato, nè quelli della societá e dello Stato che lo accusa ; di non comunicare con chicchessia sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto nè all’odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè all’affetto ; di decidere solamente allo stato del- accusa e delle fatte difese, secondo la vostra coscienza e il vosiro intimo convincimento coll’imparzialitá e la fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero,»

Chiamerá quindi ad uno ad uno detti giudici secondo l’or- dine della estrazione loro, e ciascuno di essi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponderá: lo giuro.

Art. 32, Terminato il dibattimento, durante il quale spet- terá pure ai giurati la facoltá contemplata nel secondo alinea dell’articolo 118 del Codice di procedura criminale, il pre- sidente, riassumendo la discussione, forá notare ai giudici del fatto le principali ragioni in favore e contro l’accusato, e rammenterá loro i doveri che sono chiamati ad adempiere,

Formolerá in iscritto le questioni alle quali sono chiamati a rispondere separatamente, iprima sul faîto principale, ed in seguito sopra ciascuna delle circostanze aggravanti risui- tanti sia dall’atto di accusa, sia dal dibattimento nel modo seguente:

a L’accusato è egli colpevole del reato di...?

«L’ha egli commesso colla circostanza aggravania...?

«L’ha egli commesso coll’altra circostanza aggravante,..î»

Art. 35. Allorchè l’accusato avrá proposto per iscusa un fatto ammesso come tale dalla legge, il presidente dovrá for- molare la questione come segue:

«Il tal fatto è egli costanie?»

Art, 34. Se l’accusato avrá meno di quattordici anni, il presidente formolerá la seguente interrogazione:

«L’accusato ha egli agito con discernimento?»

Art. 55. Nelle materie criminali, ed anche in caso di reci- divitá, il presidente, dopo di avere poste le questioni in iscritto, avvertirá i giurati che, se essi pensano alla maggio- ritá esistervi a favore di uno o piú degli accusati circostanze attenuanti, dovranno farne ia dichiarazione in questi termini:

«Alla maggioritá vi sono circostanze attenuanti in favore dell’accusato N. N.»

Arî. 36. itpresidente rimetterá quindi ai giudici del fatto nella persona del loro capo le questioni scritte a termini degli articoli 32, 33 e 34 assieme all’atto di accusa, ai pro- cessi verbali che constatano il reato, ed agli atti del processo, eccettuate le dichiarazioni scritte dei testimoni, e li avver- tirá del pari che, se l’accusato è dichiarato colpevole del fatto principale alla semplice maggioritá dei voti, dovranno farne menzione al principio della loro dichiarazione, Fará in

seguito ritirare gli accusati dalla sela d’adienza, e leggerá ai giudici del fatto la seguente istruzione:

«La legge non chiede conto ai giudici del faito dei mezzi pei quali eglino si sono convinti. Essa non prescrive loro al- cuna regola, dalla quale debbano fare dipendere la piena e sufficiente prova. Essa prescrive loro d’interrogare sè stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella since- ritá della loro coscienza quale impressione abbiano fatto salla loro ragione le prove riportate contro l’accusato, ed i mezzi della sua Gifesa. La legge non dice loro: voi dovete tenere per vero ogni fatto deposto da un tale o tal altro numero di testimoni; essa neppure dice loro: voi non riguarderete come bastaniemente stabilita qualunque prova che non sia formata da un tale processo verbale, da un tale documento, da un tal numero di testimoni, e da un tal numero d’indizi; la legge non propone loro che questa sola questione che rin- chiude tutta la misura dei loro doveri: avete voi un’intima convinzione?

«Ciò che è ben essenziale di non perdere di vista si è che l’intiera deliberazione dei giudici del fatto si estenda sul- Patto di accusa, ai fatti che lo costituiscono, e che ne dipen- dono; eglino devono unicamente attenervisi, e dessi man- cano al principale loro dovere se pensano alle disposizioni delle leggi penali, se considerano Je conseguenze che potrá avere per rispetto all’accusato la dichiarazione che devono fare.

«La loro missione non ha per iscopo la persecuzione, o la punizione dei reati, ma essi sono soltanto chiamati a decidere se l’accusato è o no colpevole del reato che gli è imputato.»

Cotale istruzione scritta in grandi caratteri dovrá essere affissa nella Camera delle deliberazioni dei giudici del fatto,

Per i reati di stampa di competenza delle Assisie si leggerá invece ai giudici del fatto l’istruzione scritta nell’articolo 68 della legge 26 marzo 1948 che si terrá pure affissa come sovra.

Art. 37. í giudicí del fatto, sull’invito del presidente, do- vranno quindi ritirarsi nella camera assegnata alle loro deli- berazioni e non potranno uscirne, nè avere comunicazione al di fuori con chicchessia, finchè non abbiano formata la loro dichiarazione.

A tale effetto il presidente dará ordine al capo della forza pubblica di servizio di farne custodire l’entrata.

Nessuno avrá ingresso in detta camera durante Ja delibe- razione, per qualunque causa, salvochè in forza di un ordine per iscritto del presidente della Corte d’assisie.

Quest’ordine verrá ritirato dall’usciere posto a custodia dell’entrata della camera.

Art. 38. I giudici del fatto che usciranno dalla camera delle deliberazioni, o comunicheranno con terze persone, potranno essere condannati dalla Corte d’assisie ad una multa estensibile a lire 500.

Chiunque altro infranga l’ordine, o non lo faccia eseguire, essendovi tenuto per ufficio proprio, potrá essere punito cogli arresti per ore ventiquattro.

Art. 59. Sará capo dei giurati il primo di essi estralto a sorte, salvochè, di consenso del medesimo, i giurati abbiano designato un altro di lero per adempiere a tali funzioni.

Art. 40. Previa deliberazione dei giurati fra di loro il capo di essi leggerá ad una ad una le questioni formulate dal pre sidente, e si procederá distintamente, ed ordinatamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta.

Terminata la votazione sulfe questioni proposte dal presi- dente il capo dei giurati, se si tratterá di materie criminali, porrá in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.