Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/377

Art. 9. Il primo presidente della Corte di appello avrá facoltá di presiedere egli stesso alle Assisie.

Art. 10. Potrá il primo presidente, a tenore dell’articolo i, deputare un altro dei consiglieri della Corte d’appello per intervenire alle Assisie convocate nella cittá ove essa Corte d’appello siede, all’effetto di supplire alla mancanza che fosse per intervenire, nel corso del dibattimento, di alcuno dei giudici.

Il presidente delle Assisie da tenersi nelle altre cittá del distretto, avrá facoltá di richiedere, per lo stesso fine, un al- tro dei giudici del tribunale provinciale.

Se la Corte d’assisie sará divisa in piú sezioni, si potrá de- putare un giudice supplente per ogni sezione.

Art. 411. Mancando o trovandosi impedito il presidente della Corte d’assisie, viene surrogato dal piú anziano dei con- siglieri che ne fanno parle. °

Nelle cittá però ove nen siede la Corte d’appello, non es- sendovi nella Corte d’assisie altri consiglieri, è chiamato a presiederla il presidente del tribunale provinciale.

Se però, incominciato il dibattimento, il presidente non si trova piú in grado di continuare nelle sue funzioni, e vi ri- mane tuttavia il numero legale di giudici, compresovi il sup» plente, assume la presidenza della Corte il piú anziano dei giudici presenti, quantunque egli non sia nè consigliere d’Ap- pello, nè presidente dei tribunale provinciale.

Art. 12. Venendo a mancare o ad essere impediti altri giudici delle Assisie, si provvede alla loro surrogazione nei modo seguente:

Nella cittá ove siede la Corte d’appello i consiglieri man- canti od impediti vengono surrogati da altrettanti consiglieri deputati dal primo presidente ;

Nelle altre cittá i giudici della Corte d’assisie vengono in- distintamente surrogati da giudici del tribunale provinciale richiesti da chi presiede alle Assisie.

Può tuttavia il primo presidente della Corte d’appeilo in- viare straordinariamente alle Assisie altri consiglieri di essa Corte, per surrogarvi i consiglieri mancanti od impediti.

Art. 13. I membri delle Corti d’appello che saranno con- corsi a pronunciare l’accusa, ed il giadice istruttore che avrá atteso all’istruzione del processo, non potranno far parte della Corte d’assisie.

Art. 44. Il pubblico Ministero presso alla Corte d’assisie viene rappresentato dal procuratore generale personalmente, o da uno dei suoi sostituiti.

Il procuratore generale può eziandio commettere tali fun- zioni all’uffizio del procuratore del Re presso al tribunale provinciale sedente nella cittá ove sono convocate le Assisie.

Art. 43. L’avvocato dei poveri esercita le sue funzioni presso alle Corti d’assisie in tutto il distretto, o personal- mente, 0 per mezzo dei suoi sostituiti.

Art. 16. Il segretario d’appello è pure segretario per le Assisie convocate nella cittá ove siede essa Corte d’appello.

Nelle altre cittá adempie alle funzioni di segretario presso la Corte d’assisie il segretario del tribunale provinciale.

I sostituiti dei detti segretari sono anche ammessi ad eser- citare, rispettivamente, le loro funzioni presso alle Corti di assisie.

Art. 47. Il giorno dell’apertura di ogni sessione, sí ordi- naria che straordinaria, delle Assisie sará determinato con apposita ordinanza da! primo presidente della Corte d’appello.

Art, 48. L’ordinanza del primo presidente che avrá deter- minata l’apertura delle assisie»sará trasmessa al presidente del tribunale della cittá, in cui dovrannu tenersi, e dal pre- sidente ne sará data lettura in pubblica udienza.

Sará inoitre affissa alla porta dello stesso tribunale.

Art. 19. Non si fará la chiusura delle Assisie prima che non sieno state chiamate all’udienza tutte le cause che si tro- veranno in istato di essere decise al tempo dell’apertura della sessione. .

La chiusura della sessione sará pronunciata dal presidente in udienza pubblica.

Art. 20. Le sentenze delle Corti d’assisie sono inappella- bili, salvo però il ricorso in. Cassazione nei casi e modi de- terminati dalle leggi.

Capo 11, — Del procedimento avanti le Corti d’assisie.

Art. 21. La sezione d’accusa, in tutti i casi nei quali si tratterá di reati punibili con pene criminali, ordinerá il rinvio degli imputati avanti la Corte d’assisie a cui apparterrá la cognizione della causa, secondo le regole di competenza stabilite nell’articolo 12 del Codice di procedura criminale.

Potrá però, secondo le circostanze, ordinare il detto rinvio alla Corte d’assisie da convocarsi nella cittá ove siede la Corte d’appello.

Art. 22. La Camera di Consiglio ordinerá la trasmissione degli atti, a termini dell’articolo 230 di detto Codice di pro- cedura criminale, anche pei reati politici punibili solamente con pene correzionali e pei reati di stampa contemplati nel- l’articolo 1.

Art 23. La citazione diretta avanti le Corti d’assisie avrá solamente luogo pei reati di stampa a tenore dell’articolo 62 della legge 26 marzo 1848.

Art. 24. Nelle ventiquattr’ore che seguiranno la notifica- zione prescritta dall’articolo 36% del Codice di procedura criminale, gli accusati detenuti saranno trasferiti nelle car- ceri della cittá in cui dovranno essere giudicati.

Art.25. Quando gli accusati saranno rinviati ad una Corte d’assisie convocata in una cittá diversa da quella ove siede la Corte di appello, gli atti del processo, con le carte unite e coi documenti ed oggetti formanti corpo del reato, saranno per cura del procuratore generale immediatamente trasmessi alla segreteria del tribunale provinciale della cittá ove le As- sisie dovranno tenersi.

Art. 26. Ventiquattr’ore al piú tardi dopo l’arrivo dell’ac- cusato nelle carceri della cittá ove deve essere giudicato e dopo la rimessione degli atti prescritta dall’articolo prece- dente e dall’articolo 375 del Codice di procedura criminale, il presidente della Corte d’assisie procederá all’interrogatorio dell’accusato a tenore dell’articolo 376.

Se il presidente della Corte d’assisie non si troverá ancora sul luogo, procederá a tale interrogatorio il presidente del tribunale provinciale, ovvero un giudice da lui commesso.

Art, 27. Se il pubblico Ministero o l’accusato avranno dei motivi per chiedere che il processo non sia portato alla prima convocazione dei giudici del fatto, presenteranno al presidente della Corte d’assisie una requisitoria per la pro- rogazione del termine.

Il presidente, udito sempre il pubblico Ministero, deciderá se la proroga debba essere conceduta.

Art. 28, Gli accusati che saranno arrivati nelle carceri del luogo delle Assisie dopo la loro apertura, non potranno es- sere giudicati nella incominciata sessione, a meno che ciò sia richiesto dal pubblico Ministero e l’accusato vi con- senta.

S’intenderá in tal caso che il pubblico Ministero e gli ac- cusali, ai quali fosse giá stata notificata la sentenza di rinvio, abbiano rinunciato alla facoltá di ricorrere in Cassazione a