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esclusivamente gli atti propri del toro Ministero per gli affari di competenza della Certe o del tribunale a cui apparten- gono nella cittá di loro residenza, e nel territorio delia me- desima. di

Quelli delle gindicature di mandamento esercitano esclusi - vamente le Ioro funzioni per gli affari di competenza della giudicatura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento.

Gli uni e gli altri possono, salve le dette privalive, eserci- tare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutto il distretto giurisdizionale della Corte, del tribunale, 0 della giudicatura da cui dipendono.

Art. 177. Gli uscieri devono prestare nelle Corti, nei tri- bunali e nelle giudicature, a cui sono addetti, e negli uffizi del pubblico Ministero quei servizi personali che saranno de- terminati dai regolamenti.

Art. 178. Nei casi d’impedimento o mancanza degli uscieri presso alle Corti, ai tribunali ed alle gindicature, possono i presidenti od i giudici di mandamento valersi dell’opera di altri uscieri, e commettere laro gli atti occorrenti.

Art. 179, I gindici di mandamento potranno, call’annuenza del procuratore del Re, autorizzare i senvienti delle coninnitá che avranno capacitá sufficiente ad eseguire, per le cause civili, fuori del capolungo del mandamento e le citazioni verbali contemplate dal Codice di procedure civile,

I servienti cosí autorizzati, prima d’assumere fali fun- zioni, devrauno prestare il giuramento prescritto per gli u- scieri.

Art. 180. In materia criminale, ed ove il caso lo esig?,i procuratori generali hanno facoltá d’ordinare le trasferte de- gli uscieri in tulta la estensione de! distretto della Certe di appello.

Art, 181, È obbligo degli uscieri di tenere un esatto re- pertorie di tutti gli atti del loro ministero tanto per le ma- terie civili che per le criminali nella forma prescritta dai re- golamenti, e suito le pene in essi stabilite.

Essi devono pure notare in calce d’ogni atto i diritti per- cepiti.

Art. 182. Gli uscieri non possono, essendone richiesti, ri- -

cusare il loro Ministero sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 183. Ogni usciere che, per negligenza avrá frascu- rato di esegnire le citazioni, intimazioni e notificazioni, di cui ebbe l’incarico, o non le avrá eseguite alle persone a cui erano direlîe, incorrerá in una niulta estensibile sino a lire 200, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 484. Ogni usciere che avrá tralasciato di eseguire egli stesso le citazioni, intimazioni e notificazioni prevalen- dosi dell’opera di altre persone sará condannato ad una multa nov minore di lire 200 ed estensibile sino a lire 2000, oltre ai danni ed interessi come sovra.

Risultando però che egli abbia fraudolentemente agito sará sottoposto a criminale procedimento, e punito a teuore del Codice penale.

Art. 185. Gli uscieri che avranno ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, saranno pubiti con una multa estensibile sino a lire 500, e secondo i casí colla so- spensione.

Art. 186. È vietato agli uscieri di tenere alberghi, tratto- rie, caffè, giuochi pubblici, e simili stabilimenti, anche per interposta persona, sotto pena della sospensione.

Art. 187. Gli uscieri deila Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente, e del procuratore generale presso la Corte medesima.

! primi presidenti, ed i procuratori generali delle Corti

d’appello hanno la sorveglianza sovra tatti gli uscieri del di- stretto.

Il presidente ed il procuratore del Re hanno la sorve- glianza sovra gli uscieri del tribusale provinciale, e quelli dei mandamenti dipendenti dalla giurisdizione di esso tribu- nale.

I giudici di mandamento hanno la sorveglianza sui loro uscieri.

Art. 188. ll diritto di sorveglianza attribuisce la facoltá di avvertire e riprendere gli uscieri e di provocarne, secondo i casi, la sospensione o la rivocazione.

Art. 189. Le pene stabilite daila presente legge dovranno essere pronunciate, secondo i casi, dalle Corti e tribunali in via disciplinare, salvo, quanto ai provvedimenti dei tribunali, l’appello,

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 190. Finchè ron siasi altrimenti stabilito per legge, la sezione d’accusa della Corte d’appello ordinerá il rinvio avanti Ja Corte d’assisie degli imputati pei reati contemplati nella prima parte dell’articolo 360 del Codice di procedura criminale, e si osserveranno per le cause da giudicarsi nelle assisie, quanto all’istruzione, al dibattimento, alle delibera- zioni e sentenze, ed in ogui altra parte, le disposizioni del deito Codice non contrarie alia presente legge.

Le Corti d’assisie per le cause ad esse rinviate sono inve- stite della giurisdizione ora propria dei magistrati, ossieno Corti d’appello.

Art. 191, Gii accusati ditenuti saranno nel termine pre- scritto dall’alinea dell’articolo 365 del Codice di procedura criminale tradotti nelle carceri della cittá, ove si terranno le assisie,

Se però, all’arrivo dell’accusato in esse carceri, il presi- dente della Corte d’assisie non sará ancora giunto sul luogo, ii presidente del tribunale provinciale od un giudice da esso delegato procederá all’interrogatorio prescritto dall’articolo 576 del detto Codice.

Gli atti del processo con le carte unite, e coi documenti ed oggetti formanti corpo di reato, quando l’accusato sará rin- viato ad una Corte d’assisie convocata in una cittá diversa da quella ove siede la Corte d’appelio, sranno inviati e depo- sitati a mente dell’articoio 375 nella segreteria del tribunale provinciale di essa ciltá.

Art. 192. Gii accusati che saranno arrivati nelle carceri del iuogo dette assisie dopo la loro apertura, non potranno essere giudicati nella incominciata sessione, a meno che ciò gia richiesto dal pubblico Ministero, e accusato vi consenta,

S’in’enderá in tal caso che il pubblico Ministero, e gli ac- cusati a cui fosse giá siata notificata la sentenza di rinvio, abbiano rinunciato alla facoîtá di ricorrere in Cassazione a tenore degli articoli 577, 878, 579 e 580 del Codice di pro- cedura criminale,

Art. 195. Nel caso d’annullamento di una sentenza della Corte d’assisie, la Corte di cassazione ordinerá il rinvio della causa ad una Corte d’assisie diversa da quella che pronunciò la sentenza.

Art, 194. Le cause pei reati di stampa contemplati nel- l’articolo 54 delia legge 26 marzo 1848, continueranno ad essere decise dalle Certi d’appello.

Art. 195. Le cittá in cui saranno convocate le assisie, e- sclusivamente a quelle in cui siedeno le Corti d’appello, do- vranno provvedere ai presidenti deile Corti d’assisie un con- veniente alleggio per tu’ta la durata della sessione,

Art. 196, Le spese dei locali destinati alle tornate delle