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ENTI PARLAMENTARI

Il regio decreto fará espressa menzione dell’avviso del Con-

° siglio superiore di disciplina, o della deliberazione della

Corte di cassazione.

Art. 93. Il Consiglio superiore di disciplina è composto di tre senatori del regno, di tre deputati, e di tre giudici ina- morvibili della Corte di cassazione nominati dal Re sul princi- piare d’ogni Sessione legislativa.

I membri tutti del Consiglio rimarranno in uffizio anche dopo la chiusura del Parlamento, e quand’anche avvenisse lo scioglimento della Camera dei deputati, insino a tanto che non saranno surrogati.

I senatori e i deputati chiamati a far parte del Consiglio non saranno eletti tra i funzionari stipendiati dal Governo.

Art. 94. Il Consiglio superiore di disciplina è convocato e presieduto dal ministro della giustizia.

Il pracaratore generale presso alla Corte di cassazione adempie aile funzioni del pubblico Ministero presso allo stesso Consiglio.

1 segretario della Corte di cassazione sará pure segretario di esso Consiglio,

Art. 95, Potrá il Consiglio ordinare le inchieste necessarie e fare le occorrenti commissioni,

Potrá eziandio richiedere l’avviso della Corte o del tribu- nale di cui fará parte il giudice imputato, da darsi tale avviso in assemblea generale.

Per la validitá delle deliberazioni del Consiglio basterá Pintervento di sette membri di esso oltre al ministro della giustizia.

Si esserveranno del rimanente quanto al modo di proce- dere le norme stabilite nel capo della disciplina.

Art. 96. Il giudice che in seguito a deliberazione del Con- siglio superiore di disciplina, ovvero sulla proposta della Corte di cassazione sará stato con reale decreto rivocato, non potrá essere richiamato ad esercitare funzioni giudiziarie,

Art. 97. Ogni giudice contro cui sia lasciato un mandato d’arresto, s’intenderá sospeso di pieno diritto dall’esercizio delle sue funzioni fino a giudizio definitivo.

Art. 98. Ogni giudice inamovibile condannato a pene cor- rezionali, eccettuate le pecuniarie, non potrá proseguire nel- l’ecercizio delle sue funzioni, nemmeno in pendenza d’appello, prima che la sentenza sia stata riparata, o ne sieno piena- mente cessati gli effetti.

Caro II. — Della competenza e del procedimento pei reati imputati ai giudici.

Art, 99. Alloraquando un giudice o vice-giudice di marda- mento è imputato di contravvenzione commessa nella sua giurisdizione, ne conosce inappellabilmente il tribunale pro- vinciale dal quale ia gindicatura dipende.

Art. 100. Se un giudice in un tribunale provinciale è im- putato di un reato di competenza del medesimo, o deferito in via d’appello alla sua cognizione, la Corte d’appello desi- gna per conoscerne un altro tribunale del proprio distretto.

Art. 101. Se un giudice in una Corte d’appello è imputato di un reato di competenza delia medesima, o deferito alla sua cognizione in via d’appello, spetta alla Corte di cassazione di designare un’altra Corte d’appello, che debba conoscerne,

Nulia però è innovato alle regole ordinarie di competenza quanto ai reati di stampa sottoposti al giudicio dei giudici del fatto.

Caro III, — Della disciplina.

Art, 102. Ogni giudice che contravviene ai doveri del suo uffizio, o compromette in qualunque modo la propria dignitá

0 la consilerazione dell’ordine a cui appartiene, è soggelto a provvedimenti disciplinari. 1

Sezione I. — Dei provvedimenti disciplinari.

Art. 103. I provvedimenti disciplinari sono;

4° L’avvertimento ;

2° Le pene disciplinari.

Art. 104. Le pene disciplinari sono:

1° La censura; i

2° La riprensione ;

3° La sospensione dall’ufficio. è

Art. 105. L’avvertimento consiste nel rimostrare al giu- dice il mancamento commesso, e nei diffidario di non rica- dervi.

Art. 406. La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

Art. 107. La riprensione ha luogo quando, alla dichiara- zione di cui all’articolo precedente, viene aggiunta l’intima- zione al giudice di presentarsi davanti alla Corte od al tribu» nale per essere ripreso.

Ove il giudice non obbedisca all’intimazione, sará imme- diatamente pronunciata la sospensione,

Art. 108. La sospensione dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare le funzioni di giudice,

Non può essere pronunciata per tempo minore di quindici giorni, o maggiore di un anno.

Essa importa la privazione dello stipendio per la sua du- rata, eccettuati i casi previsti dall’articolo 97, quando non segua condanna.

Sezione II. — Del potere disciplinare.

Art. 409. Il ministro della giustizia esercita l’alta sorve- glianza sovra le Corti, i tribunali ed i giudici dello Stato, e può avvertirli,

Può inoltre chiamare a sè ogni giudice, affinchè si spieghi sui fatti ad esso imputati, e decretare contro di esso la pena disciplinare della censura.

Art. 140, H primo presidente della Corte di cassazione ha la sorveglianza sovra tutti i giudici che la compongono,

Il primo presidente di ogni Corte d’appello ha la sorve- glianza sui giudici della Corte, dei tribunali provinciali e dei mandamenti del distretto.

Il presidente di ogni tribunale provinciale ha la sorve- glianra su tutti i giudici del tribunale e dei mandamenti che ne dipendono.

Art. 111. In ogni sezione delle Gorti o dei tribunali, il giudice che la presiede ha la sorveglianza, durante le udienze e le deliberazioni, su tutti i giudici che la compongono.

Art. 42. Il diriito di sorveglianza attribuisce la facoltá di applicare l’avvertimento, e si esercita d’ufficio o sull’istanza del pubblico Ministero, salva la sorveglianza diretta del me- desimo verso i funzionari incaricati della polizia giudiziaria nei termini stabiliti dalla }egge.

L’avvertimento ba luogo a voce o per lettera, secondo le - circostanze,

Art. 113. La Corte di cassazione ha il potere disciplinare su tutte le Corti d’appello e su tutti i tribunali dello Stato.

Ogni Corte d’appello ha lo stesso potere sui tribunali del suo distretto. i

Art. 4114, Il potere di cui nell’articolo precedente importa la facoltá di avvertire le Corti od i tribunali delle mancanze in cui fossero incorsi, e di richiamarli al dovere,

Art. 115, Nelle materie disciplinari la Corte di cassazione