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SE

SSIONE DEL 1853-54

Art. 52. Possono essere nominati giudici supplenti, oítre agli uditori e agli avvocati, nei quali concorrone le condi- zioni prescritte dall’articolo 8, i giudici di mandamento lau- reati, edi vice-giudici anche laureati dopo tre anni di eser- cizio,

Art.33. I giudici supplenti sono incaricati di far le veci dei giudici nei casi di mancanza od impedimento.

Non può peraltro piú d’un giudice supplente prender parte alla stessa votazione.

Art. 54. Quando il numero dei giudici è compiuto, i giu- dici supplenti assistono egualmente alle udienze, e parteci- pano alle deliberazioni con voto consultivo.

Art. 35, Nelle cause civili può essere commesso ai giudici supplenti ogni aîto d’istruttoria.

Nei procedimenti criminali il giudice istruttore, colí’an- nuenza del presidente, può delegarli per qualunque atto del- l’istruzione preparatoria.

Art. 36. I giadici supplenti possono anche essere destinati dal presidente sulla richiesta del procuratore del Re ad eser- citare le funzioni del pubblico Ministero.

Art. 37. H1 presidente, per supplire ad un giudice in una sezione, quando mancavi il numero di giudici prescritto dalla legge, può destinarvi un giudice di altra sezione.

Quando per mancanza od impedimento dei giudici e dei supplenti il tribunale non sia in numero sufficientemente per giudicare, può il presidente chiamarvi a supplire un giudice di mandamento residente nella cittá, o, in difetto, uno degli avvocati pafrocinanti.

Art. 58, Essendo mancante od impedito un giudice istrut- tore, il presidente delega uno dei giudici del tribunale, cd un giudice supplente a farne le veci,

Caro HI. — Delle Corti d’appello.

Art, 39. Vi ha una Corte d’appello nelle cittá di Torino, Genova, Casale, Ciamberí, Cagliari e Nizza.

Art. 40, Il numero dei giudici, dei membri del pubblico Ministero e degli altri ufficiali per ognuna delle dette Corti non può eccedere quello fissato nella tabella n° 2, annessa alia presente legge.

I giudici delle Corti d’appello hanno il titolo di consiglieri.

Art. 44. La Corte di Torino è divisa in quattro, e quelle di Genova, Casale, Ciamberí e Cagliari in due sezioni, oltre a quella d’accusa.,

Art. 42, In ogni Corte d’appello vi è un primo presidente che presiede abitualmente la prima sezione,

Vi sono tanti presidenti quante sono le altre sezioni.

Il primo presidente può presiedere qualunque sezione, ove lo stimi conveniente,

I! piú anziano fra i consiglieri ha il titolo di consigliere de- cano, e può essere con reale decreto destinato a presiedere abitualmente una delle sezioni.

Nella Corte di Nizza il consigliere anziano avrá titolo e grado di presidente.

Art, 43. In ogni sezione, mancando od essendo impedito il primo presidente, od il presidente, ne fa le veci il piú an- ziano dei giudici intervenuti.

{fl primo presidente nelle funzioni che gli sono special- mente attribuite è supplito dal piú anziano dei presidenti, o, in difetto, di presidenti, dal giudice piú anziano della Corte,

Art. 44. Per le votazioni nelle materie civili è necessario:

il numero di cinque giudici, Essendo prescrilta l’unione di due sezioni, il numsero dei giudici deve essere di undici.

Nelle materie criminali si osserva il disposte dall’articolo 445 del Codice di procedura criminale,

Art. 43. Nella Corte di Nizza, che non è divisa in sezioni, per le cause che di regola si devono decidere a sezioni unite, basterá che vi sia il numero di nove giadici.

Art. 46. Sará determinata per ciascun agno giuridico, con decreto reale, la composizione delle sezioni civili e criminali, designata quella che deve occuparsi degli appelli in materia correzionale.

Saranno pure colio stesso decreto designati i membri della sezione d’accusa.

‘Art. 47. La sezione d’accusa sará composta di cinque giu- dici, e potranno far parte della medesima giudici applicati alle sezioni civili.

Basterá per altro, a tenore dell’articolo 348 del Codice di procedura criminale, per la validitá delle deliberazioni, l’in- tervento di tre giudici.

Ari. 48. Per la spedizione degli affari civili in ritardo si formeranno all’uopo sezioni temporarie, e saranno destinati a comporle consiglieri di altre sezioni.

Si avranno come affari in ritardo le cause che da tre mesi si troveranno iscritte nel ruolo generale senza essere ancora portate sul ruolo di spedizione.

Ií regio decreto che ordinerá Ja formazione di una sezione temporaria, determinerá la durata di essa.

Art. 49. I} primo presidente, per supplire ad un giudice in una sezione fissa o temporaria, può destinarvi un giudice applicato ad altra sezione.

Caro IV. — Delle assisie.

Art. 50. Si terranno le assisie in ogni cittá capoluogo di circondario per giudicarvi gl’imputati che la sezione d’accusa avrá inviati alla Corte d’assisie,

I distretti delle Corti d’appello sono a tal uopo divisi in circondari, comme nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 54. Le assisie saranno convocate con un intervallo di tempo non maggiore di tre mesi tra una Sessione e l’altra.

La Corte d’appello potrá ordinare che sieno straordinaria- mente convocate in ogni tempo ed in qualunque cittá del suo distretto, purchè vi abbia sede un tribunale provinciale,

Art. 82, La Corte d’assisie è composta di tre giudici della Corte d’appello e di tre giudici del tribunale provinciale,

Se fra i membri della Corte d’appello deputati per ie as- sisie avvi un presidente titolare della medesima, egli pre- siede alle assisie; in difetto, le fanzioni di presidente ven- gono esercitate dal piú anziano fra i consiglieri.

Art. 55. I membri delle Corti d’appello e quelli dei tri- bunali provinciali, deputati a tenere le assisie, sono, per ogni capo di circondario, eletti con regio decreto al principio d’ogni anno giuridico nella furmazione delle sezioni delle Corti e dei tribunali.

Arí. 54. I giudici eletti per le assisie ordinarie s’intendono pure eletti per Je straordinarie,

Se però le straordizarie devono tenersi in qualche cittá che non sia capoluogo di circondario, i giudici del tribunale, che dovranno entrare a comporle, saranno deputati dal primo presidente della Corie d’appello.

Art. 55. Il primo presidenie della Corte d’appello potrá deputare un altro dei consiglieri per intervenire alle sedute della Corte d’assisie, convocata nella cittá ove siede Ja Corte d’appello, all’effetto di supplire alla mancanza che fosse per intervenire, nel corso del dibattimento, di alcuno dei giudici,