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l’altro in ehe si tratti dell’azione civile intentata contro giu- dici od uffiziali del pubblico Ministero ; nelle quali cause 0e- corre di meglio garantire la indipendenza e la sinceritá dei giudizi contro le personali influenze, gli amichevoli rapporti e, talvolta, lo spirito di corpo.

Capo VIII. — Delte ferie, e dell’annuale tornata delle Cortí e de’ tribunali.

In questi ultimi tempi venne giá operata una riforma ri- spetto alle ferie essendosene raccorciata notevolmente la du- rata.

Ora si vuole che tale materia venga stabilmente ordinata per legge, ponendo a base principale del nuovo ordinamento che nissuno dei giudici possa rimanere in congedo oltre alla metá del tempo prefisso alla durata delle ferie.

Si potrá con ciò ottenere che, dove le Corti sono divise in tre o piú Sezioni, il servizio venga in tal guisa ordinato che, per tutta la durata delle ferie od una gran parte di esse, due 0 piú Sezioni di vacazione attenderanno contemporaneamente alla spedizione degli affari.

TITOLO HI. Dell’inamovibilitá dei giudici e della disciplina.

Allorquando fu presentata e discussa Ja legge 19 maggio 4851 l’urgenza premeva di regolare gli effett della inamo- vibilitá dei giudici e di ordinare la disciplina dell’ordine giu- diziario, perocchè stavasi cowpiendo dalla promulgazione dello Statuto il triennio di prova pei giudici anteriormente eletti.

E come trattavasi di dare la conveniente esplicazione ad una prerogativa costituzionale, nell’elaborazione di quella legge il principio dell’inamovibilitá veniva tratto alle sue mag- giori conseguenze. Similmente, coll’intendimento di assicu- rare la libertá e l’indipendenza dei giudici, concentravasi nel- l’ordine giudiziario tutto il potere disciplinale, talmentechè l’azione del Governo, a fronte di una magistratura resa ina- movibile, era notevolmente affievelita.

Ma i vizi di essa legge non tardarono a scoprirsi, ed il Go- verno edolto dall’esperienza ebbe a persuadersi che, a ra- gione della proibita traslocazione dei giudici, l’ andamento del servizio poteva incontrare gravi impedimenti, e che il totale abbandono del potere disciplinare alla magistratura poteva talvolta produrre in qualche individuo una inconsi- derata esagerazione del sentimento della propria indipen- denza, ed eczitarlo a velleitá di opposizione.

La magistratura, leale osservatrice dei suoi giuramenti, vi- <gile custode e conservatrice dei principii sui quali riposa l’ordine sociale, non sará mai per abusare in menoma parte dell’insigne prerogativa di cui essa va unicamente debitrice allo Statuto; ma certe individuali improntitudini potrebbero dar luogo a calunniare le intenzioni dell’ordine, ed insinuare a suo carico il sospetto di riprovevoli tendenze.

Quindi è che il legislatore, nell’interesse della stessa ma- gistratura, deve procurare che gli effetti dell’inamovibiltá non vengano esagerati, e che al potere esecutivo rimanga sempre tanto di autoritá che basti a contenere tutti i membri del- l’ordine giudiziario in quella retta via che deggiono battere a ragione del loro instituto.

Riproducendo adunque e rifondendo in questo progetto la

preaccennata legge delli 19 maggio 1851, il Governo si pro- .

pone: 1° Di emendarla nella parte che estese il principio dell’i-

namovibilitá al segno di proibire la traslocazione de? giudici senza del loro conseatimento;

2° Di prefiggere alla durata delle funzioni inamovibili quel termine di etá, oltre al quale la natura non suole concedere, salvochéè a certi temperamenti da essa privilegiati, quella forza di mente e quella attivitá che sono al tutto necessarie pel lodevole disimpegno di esse funzioni;

3° Di meglio classificare e codificare le cause eccezionali che possono rendere inamovibili i giudici, e di statuire mezzi efficaci onde assicurare l’esecuzione della legge;

4° Di rendere al potere esecutivo quella maggiore autoritá che di ragione gli appartiene, serbando i naturali rapporti delle cose per mantenere stabilmente a disciplina nell’or- dine giudiziario,

Capo I. — Dell’inamovibilitá.

Lo Statuto proclamò (art. 69) la inamovibilitá dei giudici senza prescrivere alcun modo all’esercizio di tale prerogativa e senza designarne i giusti confini. Era perciò uffizio tulto proprio di una legge secondaria il determinare gli effetti del- l’inamovibilitá in guisa che si potesse efficacemente conse- guire il fine che la legge fondamentale si proponeva.

Ma se immutabile dev’essere il principio dell’inamovibilitá”

per trattarsi di una garantia costituzionale, non è del pari immutabile una legge secondaria che ne regoli gli effetti, perchè è forza che il legislatore si uniformi ai tempi ed alle circostanze, E come dovrebbesi meglio esplicare esso prin- cipio e trarlo alle sue legittime conseguenze nel supposilo che la inamovibilitá non fosse per anco bastevolmente at- tuata, cosí debbonsi ridurre le cose ai giusti loro termini, se il fatto esperimento dimostra che siasi per sorte oltrepassata la meta.

La inamovibilitá dei giudici introdotta per assicurare la li- bertá e la indipendenza loro contro agili arbitrii del potere non può essere considerata come un privilegio stabilito in grazia delle loro persone; ond’è che la questione propria- mente si agita nei rapporti che corrono tra la civile societá ed il potere che ne amministra gl’interessi; talmenteehè le persone dei giudici sono in certa guisa poste fuori di causa. E pertanto la detta prerogativa dovrá esercifarsi in quel modo che meglio potrá convenire agl’interessi generali della societá, fuggendo gli abusi e gli inconvenienti che potreb- bero derivarne, qualora si volesse principalmente risguar- dare alle private comoditá dei giudici,

Ii Governo comprende la inamovibilitá dei giudici secondo lo Statuto nel senso che, dopo l’esperimento del triennio, il giudice reso inamovibile non possa piú venir rimosso daila carica, fuorchè nei casi eccezionali espressamente contem- plati dalla legge; tantochè la di lui condizione rimanga fer- mamente stabilita, e la inamovibilitá diventi una proprietá del suo carattere, indelebile quasimente fosse una specie di sacerdozio,

Ma non intende che, per effetto dell’inamovibilitá, il giu. dice acquisti eziandio il privilegio di esercitare esclusivamente le sue funzioni nel tribunale ove trovasi installato al finire del triennio, tantochè sia al Governo interdetta fa facoltá di destinarlo di nuovo ad altra sede, ove, secondo le condizioni del servizio, l’opera sua potrebbe forse riuscire piú frut- tuosa.

Il vero è che l’articolo 69 dello Statuto concorda colla Carta costituzionale francese dell’anno 1814 e coll’altra dell’anno 1830; e che in Francia, ancorachè la traslocazione dei giudici non fosse per legge espressamente interdetta, il principio