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anni tale uffizio, e quindi anche i semplici notai eletti vice- giudici potevano aspirare alla carica di giudici.

Ora si volle assolutamente prescritta la condizione della laurea perchè, in tanta copia di avvoeati somministrata ogni anno dalle quattro Universitá del regno, non sí può scorgere necessitá aleuna di aMargare per sí fatto modo }entrata alla carriera delle giudicature in danno della gioventú che si rese meritevole degli onori accademici con molto studio e molto dispendio.

Cara H, — Dei tribunali provinciali.

La distinzione dei tribunali in varie categorie viene in questo progetto abbandonata volendosi costituire una per- fetta ugualitá tra tutti i tribunali dello Stato senza rispetto ai luoghi ove si trovano collocati.

La giustizia dovendo essere amministrata coglione in ogni parte del regno, del tutto eguale dev’essere la dignitá dei tribunali destinati ad amministrarta, quantunque i membri rispeltivi di essi tribunali possano, a ragione del loro servizio e senza aumentare di grado, conseguire un aumento di sti- pendio nelle proporzioni determinate nella tabella annessa alla legge.

In questo riordinamento dei tribunali provinciali è man- tenuta la instituzione dei giudici sopplenti, dichiarata però espressamente la loro amovibilitá; fa quale dichiarazione è veramente consentanea alla qualitá delle loro attribuzioni, sia perchè la cooperazione loro come giudici non è continua, sia perchè puonno essere ugualmente adoperati in ausilio del pubblico Ministero.

Viene poi modificata la delta institazione in ciò che il nu- mero dei supplenti è ridotto a quello di 80 per tutto to Stato, data al Governo la facoltá di destinarti a quei tribunali ove, secondo le circostanze, l’opera loro possa essere piú deside- rata, essendo anche a ritenersi che, a tenore delta tabella an- nessa a questo progetto di legge, il personale dei tribunali provinciali nelle cittá ove dovranno ordinariamente tenersi le assisie riceve qualche aumento; laonde sará tanto piú op- portuno di lasciare al Governo Panzidetta larghezza, quanto alla destinazione dei supplenti, della quale potrá utilmente fare uso secondo le esigenze del servizio,

Caro INI. — Delle Corti d’appello.

Per dare maggiore autoritá alle sentenze delle Corti d’ap- pello, il progetto primitivo richiedeva per la votazione delle cause eivili l’intervento di 7 giudiei, ma questa che sarebbe una desiderabile innovazione non è possibile, per ora almeno, di recarla ad effetto, perchè non si potrebbe assicurare il regolare andamento del servizio senza recare a maggiore nu- mero i consiglieri, e cosí senza aggravare di troppo l’erario del quale note sono, pur troppo, le angustie.

Si propone adunque che per la decisione delle cause civili debba aversi come bastevole il numeru di cinque giudici.

E siccome è certissimo che in varie Corti del regno e mas- simamente in quelle di Torino e di Casale gli affari civili, a causa della loro moltiplicitá, rimangono in ritardo, e conti- nuando le cose in tale stato il Governo sarebbe alla fine co- stretto di proporre un aumento di personale in vece che ora intende a dinsinuirlo, sonosi in questo progetto introdotte alcune disposizioni per cui sará autorizzata la composizione di sezioni di cinque gindici, le quali dovranno straordinaria- mente convocarsi e dare opera alla decisione delle cause, posta la regola che si avranno come in ritardo le cause che

si troveranno da tre mesi inscritte nel ruolo generale senza essere ancora portate sul ruolo d’udienza.

L’antico progetto conservava provvisoriamente la Sezione del magistrato di Sardegna sedente in Sassari, ma il Governo crede ora che il mantenimento di quella Sezione, massime in vista della divisata istituzione delle assisie, riuscirenbe quasi che inutile, e si è risoluto a proporne senza piú la soppres- sione, avvisando che tale provvedimerdto, a ragione dell’e- conomia che deve conseguirne, possa agevolare le riforme a cui è rivolta la presente legge.

1 quadri statistici che per cura dell’onorevole mio anteces- sore vennero fatti di pubblica ragione valgano a giustificare pienamente la proposta.

Se parlasi degli affari civili, raccogliesi dai quadri predetti che la Sezione di Sassari nell’anno 1849 pronunciò in materia contenziosa 39 sentenze o interlocutorie o definitive; nel 1850, ne pronunciò 67, e nel 1852, 46.

E le due Sezioni del magistrato sedente in Cagliari pro- nunciareno nel 1849 115 sentenze tra interlocutorie e de- finitive, ne pronunciarono 141 nel 1850, e 100 nel 1852.

Ponendo a ragguaglio questi risultati col numero delle sen- tenze pronunciate dai magistrati d’Appello di terraferma, e segasatamente dal magistrato di Nizza, il quale ha un perso- nale corrispondente appena alla metá del personale del ma- gistrato di Sardegna riunite di questo le tre Sezioni, ed una giurisdizione territoriale di gran lunga piu ristretta ed una popolazione anche minore, apertamente si conosce che le dne Sezioni di Cagliari deggiono abbondevolmente bastare alla spedizione di tutte le cause civili comprensivamente a quelle che ora si trattano in Sassari; e che, malgrado tale aggiunta di lavoro, la somwa degli affari civili per Ja Corte di appello di Sardegna resterá tuttavia, nelle debite proporzioni, sensi- bilmente inferiore alla somma degli affari che, secondo le re- gole ordinarie, possa cadere in sorte a ciascuna delle Corti di terraferma.

Se parlassi degli affari criminali, potendo pur sempre a confronto il numero dei dibattimenti che si tennero in Nizza nei passati anni 1849, 1850, 4851, 1852, con quelli tenutisi sí in Cagliari che in Sassari, fatta ragione del numero dei giudici componenti rispettivamente i deiti magistrati, si rac- coglie ugualmente che la somma dei dibattimenti in Sardegna fu benanco proporzionevolmente minore.

Ma, per rispetto agli affari criminali, la conservazione della Sezione dei magistrato in Sassari sarebbe tanto meno oppor- tura, inquartochè la instituzione delle assisie, di che si par- lerá in appresso, renderá dovunque molto piú spedita l’am- ministrazione della giustizia, ed in Sassari ove sará ordina- riamente assembrata la Corte di assisie, non si avrá alamen- tare sotto al detto rapporto della giustizia criminale la man- canza dell’attuale Sezione del magistrato d’Appello.

A consigliare la divisata soppressione concorre eziandio una considerazione di ordine puramente morale, ed è che la Sezione di Sassari, disgiunta qual è dal corpo giudiziario a cui appartiene, costituisce in effetto da sè un magistrato il quale esercita tanto nelle materie civili che nelle criminali tutte le attribuzioni comuni agli altri magistrati di Appello, ma che però in confronto di tutti i magistrati del regno è troppo debole in numero, E ben sa ognuno che soltanto nei grandi corpi giudiziari, per la trattazione dei molti e svariati affari che vi affluiscono, pel concorso dei lumi, per la solen- nitá e profonditá delle discussioni, si vanno formando quelle massime di giurisprudenza che sono poi l’aggetto di utili tra- dizioni; oltredichè i membri delle Corti superiori, a ragione della maggiore autoritá che naturalmente acquista, ed i) ri-