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Fusione daziaria dei commi di Mentone e Roccabruna.

Progetto di legge presentato alla Camera il 27 dicem- bre 1853 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

Sienori! — L’abolizione della franchigia daziaria del cor- tado di Nizza ha fatto temere a’ municipi di Mentone e Rocca- bruna un dissesto nelle loro entrate, e però hanno proposte al Governo di cedergli amministrazione doganale e la vendita de’ generi di privativa, mercé il compenso di un’ annua re- tribuzione.

Il Ministero ha giudicato utile questa proposizione, come quella che, accolta, renderebbe piú spedito ed esimerebbe da formalitá doganali il transito delie merci e de’ viaggiatori tra il territorio di Nizza e quello di Genova ; il qual transito è ora. framinezzato da una dogana interna che riesce di grave molestia.

Or ecco i dati sui quali l’accordo è stato posto.

Nel triennio dal 1850 al 1852 inclusivi, la dogana di quei comuni ha renduto in ragion media lire 72,000 sulle impor- tazioni, e lire 16,000 sulle esportazioni, per ciascun anno, vale a dire in tutto lire 88,000 all’anno.

Ed è da notare che, se sopra le merci i cui dazi hanno dato siffatta rendita, avessero dovuto pagarsi diritti uguali a quelli che pagansi altrove nello Stato, l’entrata sarebbe ascesa a lire 94,000 sulle importazioni, e lire 800 sulle esportazioni. Se non che sarebbe da detrarne una parte corrispondente agli scemati dazi sui cereali, ed un’altra che prudenzialmente potesse rappresentare quella che percepivasi negl’indicati comuni sulla quantitá di generi coloniali ed altre merci, che passavano negli attigui comuni dello Stato, per mezza dello inevitabile contrabbando.

Avute presenti queste diverse considerazioni si è stabilito che il Governo, assumendo l’amministrazione sopra indicata, pagherebbe annuaimente a que’ comuni sole lire 80,000, cioè lire 54,000 pera dogana e lire 20,000 pe’ generi di privativa,

Ma siccome questa rendita annua sarebbe insufficiente alle loro spese, cosí è stato indispensabile if conceder loro un sus- sidio di lire 30,000 per quattro anni soltanto; cioè in tutto lire 120,000, le quali sarebbero nella massima parte destinate con altri redditi comunali a pagare la quota di spese, alle quali debbono soggiacere per la costruzione d’una strada che da Mentone metta a Sospello passando per Castiglione,

Ond’è che in realtá siffatto sussidio non è da considerarsi come un peso al quale non sia per rispondere un prossimo e considerevole vantaggio.

Agevolare il traffico tra Nizza e Genova, distruggere il con- trabbando che ora eseguesi da’ comuni di Mentone e Rocca- bruna ne’ limitrofi comuni dello Stato, e concorrere a sommi- nistrare i mezzi per la costruzione d’un’ utile strada; sono questi, o signori, i frutti dell’accordo, il quale ha motivato il progetto di legge che mi pregio di sottomettere alla delibe- razione della Camera elettiva, non dubitando che vorrá fa- vorevolmente accoglierlo,

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1, Il ministro delle finanze è autorizzato a corrispon- dere ai comuni di Mentone e Roccabruna la somma annua di lire 80,000 a titolo di compenso pei diritti di dogana e ge- neri di regia privativa.

È concesso ai detti comuni un sussidio di 120,000 lire, ripartibile in quattro anni in rate eguali, per la costru- zione della strada da Mentone a Sospello.

Relazione fatta alla Camera îl 2 gennaio 1854 dalla Commissione composta dri deputati Michelini G. B., Alberti, Cadorna Carlo, Menabrea, Astengo, Saracco e Arnulfo, relatore,

Siexorr! — Le comunitá di Mentone e di Roccabruna sono nel possesso di riscuotere i diritti di dogana e di vendere i ge- neri di regia privativa nel loro territorio.

Il Ministero prese degli accordi eon essi, mercè i quali le finanze dello Stato subentrerebbero a loro vece e luogo per vendere detti generi ed esigere i dritti di dogana, corrispon- dendo un compenso.

La vostra Commissione si è convinta dell’utilitá e canve- nienza di autorizzare il ministro detle finanze a dare esecu- zione ai presi accordi principalmente per i seguenti motivi:

Cessando le franchigie daziarie per il contado di Nizza, sorge la necessitá di meglio vigilare la linea di confine con dette co- munitá; linea che, siccome assai estesa e che percorre terreni montaynosi, non può essere convenientemente osservata salvo collecandovi ur numero considerevole di preposti, il che è sorgente di non lieve spesa per lo Stato, e di molestie per quegli abitanti, senzachè tuttavia nasca la certezza che il con- trabbando sia per impedirsi compiutamente. Al contrario, mercè l’esecuzione del summentovato accordo, rimane tolto il mezzo di commettere delle frodi, e viene ad un tempo a sce- marsi la spesa per invigilare la linea doganale in tale localitá.

Altro non spregevole vantaggio ne consegue pure, quello cioè di abolire l’ufficio di dogana che quei comuni tengono sullo stradale che da Nizza conduce a Genova, che riesce di non poca molestia ai viaggiatori, i quali, perevitarla, in buon numero preferiscono la via di mare. Permodochè adottando il progetto che viene sottoposto alle deliberazioni della Ca- mera, si rende piú comodo il transito fra Nizza e Genova, si distrugge il contrabbando che altrimenti sarebbe inevitabile, e si rende meno grave la spesa di vigilanza della linea do- ganale.

Riconosciuta in massima l’atilitá del progetto, rimaneva ad esaminarsi l’entitá del correspettivo onde vedere se sia equo,

A questo riguardo la Commissione avendo avuto dal signor ministro delle finanze gli schiarimenti opportuni, e le comu- nicanze dei documenti relativi, si è persuasa che il proposto compenso è proporzionale.

Dffatti risultò dall’esame di quei documenti che dal 1850 al 1852, in media, i diritti di dogana percepiti dai due co- muni di Mentone e Roccabruna sulle basi della loro tar:ffa, rilevanoa lire 72,000 circa sulle importazioni, ed a lire 16,000 circa sulle esportazioni; dritti che supponendoli percepiti . sulle basi della tariffa sarda primachè si facessero le recenti riduzioni sul dazio dei cereali, ascenderebbero a lire 94,000 circa quanto alle importazioni, ed a lire 800 quanto alle espor- tazioni: dalle quali somme sono da diffalcarsi le spese dí per- cezione, che sommano a lire 8009 circa; ma, anche fatto caso della riduzione operata del dazio sui cereali, e di quella som- ma che può rappresentare il contrabbando che si fece finquí di generi coloniali, si può con sufficiente probabilitá affer- mare che la somma di lire 30,000 cui si fissò Il compenso proposto per i dritti doganali, non solo riescirá inferiore a quella che lo Stato percepirá applicando la tariffa generale