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tempo dall’essere parte notabilissima delle importazioni bri- tanniche (1).

Poichè la offerta di grani, cioè la quantitá ché se ne può trarre dai porti del Baltico, dell’Eusino, del Mediterraneo e dell’Atlantico è tutt’altro che illimitata, o rapidamente cre- scente, e per altra parte la domanda che ne fa l’ Europa oc- cidentale va d’anno in anno crescendo, vana paura è quella che vorrebbe inspirarsi ai possessori dei terreni, di un invili- mento di prezzi rovinose per loro, fatale ai coltivatori del suolo. Al prezzo de’ grani ne’ Inoghi di produzione aggiun- gendo le spese di trasporto ai porti d’ imbarco, queile stesse d’imbarco, e quelle di nolo di sbarco, di magazzino e di tras- porto all’interno, la nostra agricoltura vedrá quanto poco ell’abbia da paventare dalla concorrenza straniera. £ quando poi questa concorrenza dovesse farle sentire il suo stimolo, e metterla nella via di piú rapidi miglioramenti, nonchè de- plorare noi dovremmo benedire una volta ancora la libertá del commercio.

Quicdi noi non crediamo che sia alcuno il quale, nell’ in- tento di favorire |’ agricoltura si risolva di proporre ehe si ritenti la prova cosí infelicemente fatta altrave di quella scala mobile (sliding scale), per cui i diritti sulla entrata, regolan- dosi sul prezzo medio delle derrate sopra alcuni mercati detti perciò regolatori, si riducono al nulla o ad un nonnulla quando il corso dei grani tocca o supera quel prezzo che si giudica necessario a remunerare le spese di produzione s0- stenute dai coltivatori nazionali, e vengono poi via via cre- scendo mano mana che i prezzi scemano; per guisa che il diritto di importazione aggiunto al prezzo corrente dei grani dia una somma sempre eguale o superiore al prezzo detto re- muneratore (2).

Questo sistema che immaginato in Inghilterra si vantava come atto a proteggere efficacemente gli interessi dei pro- prietari e degli affittuari di terre negli anni di buon mer- cato, senza ostare alle importazioni in tempi di caro, e che, al dire de’ suoi sostenitori, doveva mantenere pressochè inva- riabile il prezzo dei grani, non potè reggere, come vi è ben noto, 0 signori, al crogivolo della sperienza,

Infatti, tuttochè per Je smoderate pretese dei possidenti il prezzo remuneratore si fosse andato portanda da 48 scellini per quarter (3) a 54. (nel 1791), a 66 (nel 1804), ad 80 (nel 48415), ad 85 (nel 1822), e fosse di poi stato ridotto a 72 scellini (nel 1828), ciò non tolse per nulla che il prezzo dei grani non scendesse sovente bene al disotto del limite arbi- trariamente fissato dalla legge. E per vero i prezzi caddero nel 1824 a 36 scellini per quarter, a 45 scellini, nel 4822, a 83 nel 1823, a 56 nel 1827, a 39 scellini nel 1833, a 36 nel 1836. Ciò non tolse tampoco che il corso dei grani non fosse soggetto a continue oscillazioni ed a sbalzi inaspettati ; nel 1832 i prezzi variarono da un mese all’altro del 30 per cento, nel 1854 del 27, nel 1836 del 42, e finalmente del 60 per cento nel 1858,

(1) V. nell’Appendice il quadro delle provenienze di grani importati nelle isole britanniche nel 1847. Vi si scorgerá fra le altre cose quanto sia esigua la quantitá di frumento sommi- nistrata dalla Spagna, e quanto vano il timore di una inon- dazione di grani spagnuoli, del quale alcuni, ad imitazione di un celebre nomo di Stato francese, si mostrano compresi.

(2) V. nell’Appendice il quadro dei diritti scalari imposti sul grano in Inghilterra secondo 1’ atto proposto nel 1828 da Giorgio Canning, e secondo quello che Roberto Peel fece adot- tare nel 1842.

(3) Misura che equivale a un dipresso a due ettolitri e nove decimi,

Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol. |. 39

Non è difficile il capacitarsi della ragione di questi effetti, tanto lontani dalla aspettazione de’ proponitori della scala mobile: quella incessante altalena di dazi che turbava i cal- coli meglio concepiti, col mutare in perdita i piú probabili guadagni, aveva rimosso dal commercio dei grani la gente as- sennata ed onesta, e dato campo alle ingorde speculazioni di una razza di giuocatori piú avidi del guadagno che scrupolosi intorno alla scelta dei mezzi, di cui ben sapevano valersi per dominare i mercati, e far a loro pro salire i prezzi e scen- dere i dazi. i

Nè meno infelice che in Ighilterra fu il successo della scala mobile in Francia, dove per soprassello il sistema inglese venne ancora complicato con una divisione del territorio in quattro zone, con quattro scale diverse di prezzi. Piú d’una volta in tempo di caro, la riscossione dei dazi si è dovuta sospendere di qua come di lá della Manica, L’ Inghilterra nei 1846 ha ripudiato questo sistema ; la Olanda ed il Belgio ne han seguito l’esempio; la Francia non tarderá certamente molto a seguirlo : i dazi scalari in somma sono irrevocabil- mente condannati dalla sperienza.

I diritti di due lire e di cinquanta centesimi sull’ ettolitro di frumento, e sopra egual misura di granaglie e marzaschi, stabiliti dalla legge dell’ undici di luglio passato, sono in vero assai lievi rispetto a quelli cui ancora vanno soggette pared- chie produzioni straniere, e facilmente sarebbersi potuti, nella condizione non troppo lieta delle nostre finanze, tolle- rare ancora per alcuni anni senza riduzione, se la scarsitá del raccolto che in varia misura afflisse nello scorso anno tutto l’Occidente d’Europa, con lo accrescere improvvisamente il prezzo dei grani e col render necessaria una piú copiosa incetta dall’ estero, non fosse venuta imporre a tutti i Governi il debito di rimuovere gli ultimi ostacoli, che, scemando li- bertá al commercio, potessero rendere piú grave la carestia; dovere tanto piú urgente, che le popolazioni, non guidate dal lume della scienza, non mai ammaestrate dalle severe lezioni della storia, non mancano in simili contingenze d’ implorare dai Governi soccorsi che essi non sono in grado di porgere, provvidenze che essi troppo ben sano quanto sieno atte a peggiorare il male (anzichè a sanarlo) ed a cangiare la care- stia in fame.

Solo compenso che le leggi e la scienza ponessero nelle mani de’ ministri del Re durante il recesso del Parlamento, per ovviare, quanto può essere in facoltá degli uomini, al caro delle vettovaglie, e per calmare quelle popolari appren- sioni, che sí facilmente trascorrono a deplorabili eccessi quando sono fomentate dalle male passioni, era una dimi- nuzione dei dazi d’entrata, da confermarsi poi per via di leggi al riaprirsi delle Camere legislative. Il signor ministro delle finanze e presidente del Consiglio non esitò ad appi- gliarsi a questo partito, proponendo a Sua Maestá il real de- creto del 6 di ottobre ultimo, pel quale il diritto sul fru- mento venne ridotto a soli cinquanta centesimi per ettolitro, eda venticinque quello sui grani inferiori. Egli chiese poi al Parlamento di convalidare queste disposizioni, convertendole in legge permanente, ad esempio di ciò che, con sí fortunato successo e con tanta lode di Roberto Peel, si fece pochi anni fa dal Governo e dal Parlamento d’Inghilterra.

Ognuno che abbia attentamente considerati gli effetti delle varie legislazioni, che in diversi tempi e luoghi han dato norma alle cose dell’ annona, ha dovuto facilmente persua- dersi che male si provvede al bisogno delle sussistenze con leggi temporarie; che il commercio a mal in cuore si ar- rende alle lusinghe di passeggiere agevolezze, e vuole essere

| certo anzi tulto che le speculazioni iniziate sotto lo stimolo