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che presiede all’ordine ammirevole dell’aniverso sa trarre il bene futuro e durevole dal male passeggiero e presente; cosí la Camera, operando somigliantemente nell’ordine eco- nomico e politico, prenderá occasione dalla penuria che oggi travaglia il popolo, e si fará volentieri a mitigarla con prov- vedimenti, che per fermo gli frutteranno un largo compenso di futuri vantaggi.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. Sono approvate le modificazioni daziarie, riguardo ai cereali, sancite coi regi decreti 6 e 27 ottobre 1853.

Art. 2.1 diritti differenziali all’importazione dei cereali con bandiera estera sono aboliti a partire dalla promu!ga- zione della presente legge.

Art. 3, A cominciare dal 1° maggio 1854, il diritto di de- gana sui cereali dovrá pagarsi nell’atto stesso dell’importa- zione, salvo quelli che fossero introdotti in un deposito reale di merci, stabilito secondo le norme fissate dall’articolo 12 dell’appendice alle disposizioni preliminari alla tariffa, ap- provate per legge 11 luglio 1853.

Art. 4. Il rimborso dei diritti di dogana sui cereali sará conceduto soltanto all’importatore che, nell’atto del paga- mento di essi, si sará riservata la facoltá di riesportarli al- Vestero; purchè la riesportazione segua in un termine non maggiore di sei mesi, e si effettui dallo stesso uffizio di do- gana.

Art. 8. Non si fará piú luogo alla restituzione dei diritti stabilita dall’articolo 37 delle disposizioni preliminari della tariffa 14 luglio 1851 per le paste fine da vermicellaio, che si esportano all’estero.

Art. 6. A partire dalla stessa epoca è soppresso il diritto di riesportazione (ostellaggio) stabilito dall’articolo 70 delle disposizioni preaccennate, per tutti gli articoli contemplati nella categoria 12 della vigente tariffa.

Art. 7. È vietato ai comuni d’imporre verun dazio di con- sumo 0 di macina sul grano, sulle granaglie, sulla meliga, sulle patate, sui legumi secchi e sulle farine che da questi generi si ricavano.

Art. 8, I comuni, in cui esistono dazi di consumo o di ma- cina sui generi anzi accennati, dovranno abolirli prima del 1854.

Art. 9. Tuttavia nei comuni in cui i dazi fossero dati in appalto la presente abolizione potrá essere protratta sino scaduto il contratto in vigore.

Relazione fatta alla Camera il 13 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Michelini G, B., Mazza Pietro, Arnulfo, Torelli, Brignone, Saracco e Lanza, relatore.

Sienori! — La deficienza dei cereali, che affligge tutta l’Europa occidentale, ha obbligato i Governi di questi diversi Stati a provvedimenti straordinari per prevenire i tristi ef- fetti della carestia.

In Piemonte, benchè non siasi ottenuto un raccolto nor- male, tuttavia siamo indotti a credere che la mancanza sia stata minore di molti altri paesi. Giacchè, se assai scarso fu il prodotto dei cereali nelle provincie alpestri e settentrio. nali del regno, pressochè ordinario pare che sia riuscito nelle regioni piú meridionali, che per buona ventura sono pur anche ie piú ubertose e piú frugifere dello Stato.

Siamo però ben lungi dal credere che in complesso il pro- dotto sia riuscito sufficiente per alimentare la popolazione durante tutto l’anno agrario.

D’altronde ci mancherebbero nozioni abbastanza positive per provare tale asserto, le quali non si possono desumere che da una statistica ufficiale bene ordinata, la quale ci som- ministri tutti i dati relativi al prodotto ottenuto nelle varie localitá dello Stato, come diffatti tale statistica esiste negli Stati piú civili di Europa, mentre è tuttora un desiderio fra noi.

Del resto, l’elevatezza che ormai toccarono i prezzi dei cereali sopra i nostri mercati è tale fatto, che da sè solo basta a convineerci di una reale scarsitá nei nostri approvi- gionamenti annonari, quantunque non se ne possa con ba- stante precisione calcolare l’entitá.

Solo osserveremo che la carezza della merce non è per sé sufficiente a dare la misura della mancanza, vale a dire che non esiste mai giusta proporzione tra l’entitá della deficienza ed il prezzo, bastando una mancanza minima nell’ordinario approvigionamento per far salire di molto il prezzo dei ce- reali.

Infatti dagli economisti piú accreditati si suppone che la mancanza di un decimo nel raccolto necessario alla consu- mazione produca un aumento di 3 decimi nei prezzi; la mancanza di 2 decimi un aumerto di 8 decimi; la mancanza di 3 decimi un incarimento di 1 e 6 decimi, ecc.

Il Governo del Re pertanto, nell’intendimento di facilitare Vaffiuenza dei cereali esteri sui nostri mercati, emanò i de- creti del 6 e 27 ottobre prossimo passato, in virtú dei quali il diritto d’importazione sui cereali fu ridotto come segue:

Grano suisse sana per ettolitro L.» 50

Riso e risone ..... 0... +. per quintale»» 50 Granaglie, marzaschi e castagne. . per ettolitro»» 25 Farine di grano... ... per 100 chilogrammi»» 80 Fecole di manioc . .... id.»» 50 Pane e biscotto di mare, . id.» {» Paste e semola . .... e id.» i» ANCHÀ <cenora sa id.»» 50 Crusca e residuo della ma-

cinazione di qualunque sorta

di biada. ......... di id.»» 10

L’effetto immediato di tale provvedimento è stato di ac- crescere considerevolmente la quantitá dei cereali per l’or- dinario introdotta dall’estero nei nostri mercati, cosiechè, mentre nei mesi di agosto e di settembre il frumento impor-

tato non fu che di ............ ettolitri 147,410

e le granaglie di. ............» 10,704

ngi mesi invece di ottobre e di novembre,

nei quali cominciò ad avere vigore il suc-

citato decreto, la quantitá di frumento in-

portato salla. ........... o 4» 330,006

e quella delle granaglie a... ... RE» 72,929 L’esportazione poi di questi generi non

subí variazione sensibile, stantechè nei due

mesi di agosto e settembre fu: Di frumento |... ia» 14,683 Di granaglie (....40 N» 8,379 Invece nei due mesi successivi di ottobre

e novembre risulta: Di frumento...» 7,060 Di granaglie...» 14,650

Giova quindi sperare che questa straerdinaria importa- zione di cereali tanto necessaria per riempire il vuoto dei nostri approvigionamenti indigeni, continuerá in grazia della