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| SESSIONE DEL 18 59-5 4

tempo stesso alla finanza una parte d’entrata scevra da ogni magagna. In effetto, tenuta ragione del calo che soffre il grano nell’essere ridotto in farina e dell’aumento del peso della fa- rina nel venire panificata, un ettolitro di frumento risponde, in ragione media, a meglio di 80 chilogrammi di pane: ep- però i 10 soldi per ettolitro se anche dovessero entrare intie- ramente nel prezzo del pane, lo aumenterebbero appena di circa 6 millesimi per ogni chilogramma: frazione per se me- desima lievissima ed insignificante, massime quando ogni altra specie di dazio di consumo o di macina sará abolito.

E qui cade in acconcio il notare che in altri Stati, ove non esisteva dazio doganale sul frumento importato dall’estero, ovvero ne è stata temporaneamente sospesa la riscossione, trovansi tuttora dazi comunali od altri pesi piú o meno gravi sulla consumazione del grane e della farina. Cosí, per esem- pio, esiste in Napoli un dazio siffatto nella cittá capitale, ed in inolte altre del regno: e n’esistono dae in Toscana; l’uno detto tassa di frontiera, pagata indistintamente su cereali che introduconsi sia da confini per via di terra, sia dalla cittá di Livorno, sola esente; e l’altro detto tassa di cittá, pagafa in tutte le principali cittá dello Stato: il primo di centesimi 50 l’ettolitro, ed il secondo di lire 2 80 per ogni sacco di farina di circa 58 chilogrammi. Di sorta che sotto questo aspetto sarebbe di gran lunga migliore Ta condizione del nostro paese, dove a soli centesimi 50 su grani esteri sarebbe ridotta ogni specié di possibile imposizione daziaria.

Oltrechè nei tempi di abbondanza codesti 10 soldi, senza proteggere positivamente i prezzi dei grani indigeni, ne ugua- gliano la sorte a tutte quelle altre materie sulle quali piú o meno pagasi qualche leggiero diritto d’entrata.

Ed in tempo di caro sono per se medesimi sí poca cosa che l’arrivo, per fortuna di mare, anticipato o ritardato di pochi bastimenti, produce, da una settimana all’altra e spesso da un dí all’altro, variazioni di prezzo tre o quattro volte piú forti del valore di esso dazio, il quale poi è pagato in momento sí prossimo al rimborso, da non arrecare neppure sotto questo aspetto un incomodo meritevole di considerazione.

Infine è da ricordare che la Gran Bretagna, volendo liberare da ogni vincolo il commercio dei grani, impose loro il lieve peso di un scellino per quarto (lire 1 25 per ettolitri 2 90), che considerò come affatto nominale; e nel Belgio dopo avere dal 1847 al 1849 lasciata del tutto esente da dazio l’importazione del frumento, si stabilí poscia il diritto fisso di 50 centesimi per ogni 100 chilogrammi, il quale nel 1850 fu definitivamente portato ad una lira, cioè a quasi 80 centesimi per ettolitro,

E sebbene non ha guari questo diritto fosse colá sospeso durante l’anno, pure è degno d’osservazione che uno dei rap- presentanti, che haa votato il principio della libertá del com - mercio dei cereali, ripeteva ben due volte dalla tribuna, senza che alcuno gli rispondesse, come egli avrebbe preferito che il potere legislativo avesse in maniera definitiva regolato il commercio dei grani piuttosto che cqn temperamenti provvi- sori, e come non si sarebbe nel 1855 avuto a parlare di s0- spensione, se nel 1850 invece di una lira, si fosse imposto sul fremento il dritto nominale di 50 centesimi.

Alla riduzione in esame non manca dunque nè l’appoggio della ragione, nè Pautoritá dell’esempio e dello avviso d’uo- mini d’esperienza.

Quanto al riso e risone, in una contrada di larga produzione come la nostra, il ribasso del dazio non può avere effettiva- mente alcun valore, se non in tempi di scarsezza. Questa con- siderazione, e l’essere nella tariffa il dazio su questa derrata uguale a quello del grano, hanno motivato naturalmente un’e- guale riduzione.

Quella apportata alle granaglie, a’ marzaschi e alle castagne era indispensabile, atteso al minor valore di siffatti oggetti rispetto al grano ed al riso.

Alle farine poi dovevasi ragionevolmente applicare un dazio proporzionato a quello del grano: e siccome nella tariffa il dazio sulle farine era segnato a 3 lire per 100 chilogrammi, ed il dazio sul grano a lire 2 per ettolitro, iv scemamento dell’uno a 50 centesimi ha occasionato quello dell’altro ad 80.

Sul pane e biscotto di mare, non che sulle paste e sulla se- mola la riduzione che, rispetto al dazio portato in tariffa è maggiore di quella fatta al dazio del grano e delle farine, non è tale però che non si accordi alle altre. Diffatto 30 centesimi sul grano ed 80 sulle farine sono dazi che rispondono a quello di una lira sul pane e selle paste; specialmente quando si ri- flelte che rispetto a queste ultime, e propriamente alle paste fine, vi proponiamo di non piú ammettere la restituzione del dazio, di cui all’articolo 37 delle disposizioni prelimipari alla tariffa del 14 luglio 1851.

Nulla dirò dell’abbassamento dei 20 centesimi, e 10 sulla crusca ed altri residui di macinazione, perchè conseguenza delle precedenti ; nè vi intratterrò dell’anticipata esecuzione del ribasso del dazio sull’avena, aggiunta col decreto del 27 ottobre, essendo questa disposizione intimamente connessa alle altre, ed interessando sí la consumazione comune, e sí parecchie industrie, non che l’agricoltura medesima, come alimento d’una parte del bestiame.

Mi sia da ultimo concesso di toccare alcuna cosa dei rima- nenti articeli del progetto.

Uno dei vantaggi della mitezza dei dazi si è quello, o si- gnori, di rendere piú semplici le operazioni e la contabilitá delle dogane. .

Avendo ridotto a soli 50 centesimi il dazio sul frumento, e sí in proporzione tutti gli altri dazi sui rimanenti cereali, abbiamo creduto potersi ammettere per regola che se ne eseguisca il pagamento nell’atto dell’ importazione, salvo soltanto il caso del deposito reale preveduto dall’articolo 12 dell’appendice alle disposizioni preliminari della tariffa del- P{4 luglio 1853, A tal modo, eliminando ogni altra specie di deposito fittizio, si semplificano le operazioni ammini- strative, e si evitano le frodi, altrimenti inevitabili.

Sopprimendo poi il diritto di riesportazione, rendesi meno sensibile siffatto obbligo di pagare il lieve dazio di immissione, laddove potesse occorrere di riesportare la merce.

Ed infine, coll’ammettere il rimborso nel caso della rie- sportazione anticipatamente dichiarata ed eseguita fra sei mesi, eliminasi ogni lontano effetto che potrebbe avere la disposizione dell’articolo 3, massime in occasione del caro, contro l’abbondante importazione dei cereali. Poichè vera- mente, in tempo di penuria, non è prevedibile che il com- mercio faccia copiosi depositi di frumenti, e non li vuoti nel corso di sei mesi,

Ciò non potrebbe avvenire che nel solo caso di sovrab- bondante approvigionamento, quando cioè nessun danno ne deriverebbe alla consumazione interna.

Signori, la Camera dei deputati, sollecita di sevvenire ai bisogni delle popolazioni, fu sempre pronta ad accordare il suo concorso alle utili riforme, e sempre disposta a promuo- verle.

Sarebbe quindi grave colpa per noi il dubitare un istante della vostra approvazione a provvidenze suggerite dall’ur- genza del bisogno ed acconcie a migliorare la condizione economica ed anche morale della parte piú numerosa della nazione. Anzi noi siamo sicuri che, siccome l’intelligenza